Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34715 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34715 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Sentenza
sul ricorso iscritto al n. 20241/2018 proposto da:
COGNOME NOME , difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-ricorrente-
contro
Condominio INDIRIZZO , difeso da ll’AVV_NOTAIO NOME
NOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 746/2018 del 31/3/2018.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Ascoltato il P.M., AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ascoltato l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con due motivi e memorie avverso la sentenza della Corte di appello di Catania di inammissibilità per tardività dell’appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania. Resiste il Condomini o dell’edificio di INDIRIZZOCatania) con controricorso e memorie. Cass. 19490/2019 ha rimesso dalla sesta sezione in pubblica udienza per difetto di evidenza decisoria.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività. Si deduce violazione degli artt. 327, 155 co. 2 c.p.c. e 1 l. 742/1969. Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo sotto il profilo nullità della sentenza per error in procedendo.
La Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. l’appello notificato lunedì 3/11/2014 contro la sentenza di primo grado pubblicata il 10/09/2013.
I due motivi convergono nel criticare la decisione facendo valere che l’appello è stato proposto l’ultimo giorno utile, tenuto conto della proroga di diritto ex art. 155 co. 4 c.p.c. al primo giorno non festivo dopo le festività del 1° novembre e di domenica 2 novembre.
2. -Il motivo è fondato.
Per il computo del termine annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. (applicabile ratione temporis, trattandosi di processo iniziato prima dell’entrata in vigore della l. 69/2009), si osserva ex art. 155 co. 2 c.p.c. il calendario comune. Ciò significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo, cfr. Cass. 2186/2021 fra le altre (si parla
tradizionalmente di computo ex nominatione dierum, secondo la denominazione dei giorni). Trattandosi di un termine annuale, la sua durata si accresce sempre del numero di giorni di sospensione feriale dei termini (dell’anno di pubblicazione della sentenza) ex art. 1 l. 742/1969. Nel caso di specie quest’ultimo si applica nel testo anteriore alla modifica apportata dall’art. 16 co. 1 d.l. 132/2014 convertito con modificazioni nella l. 162/2014, il quale con efficacia dal 2015 ha ridotto da 46 a 31 giorni la sospensione dei termini (dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, invece che dal 1° agosto al 15 settembre). Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 10/9/2013, quindi durante il periodo che allora era di sospensione feriale. Pertanto, il primo giorno di decorso del termine si posticipa al 16 settembre. Le sentenze che esprimono questo orientamento aggiungono (cfr. tra le altre Cass. 3787/2018) che tale posticipazione avviene in applicazione del principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, riferendosi al dies a quo caduto appunto nel periodo di sospensione feriale.
Tuttavia, il riferimento al principio dies a quo non computatur in termine non è limpido, poiché si tratta pur sempre di un termine annuale, mentre tale principio è riservato ex art. 155 co. 1 c.p.c. ai termini computati a giorni. Si deve piuttosto dire: lo stesso dies a quo (nel caso di specie il 10/9/2013, giorno di pubblicazione della sentenza), computato nel termine secondo il calendario comune, è slittato al 16/9/2013 e sarebbe quindi astrattamente scaduto il 16/9/2014. Senonché entra in gioco l’altro orientamento secondo cui , ove il termine penda ancora alla data di inizio del successivo periodo feriale (nel caso di specie: il 1/8/2014 ), quest’ultimo deve poter essere goduto interamente (cfr. Cass. 3787/2018). Quindi, successivamente alla (astratta) scadenza del termine annuale (16/9/2014) si sono aggiunti 46 giorni computati a partire dal 17/9/2014. Ciò ha condotto il termine a scadere
definitivamente lunedì 3/11/2014 , giorno in cui l’atto di appello è stato quindi tempestivamente notificato (tenuto conto che il quarantaseiesimo giorno coincideva con il 1° novembre, festività di Ognissanti, e che il 2 novembre era domenica).
-È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo, è cassata la sentenza impugnata, è rimessa la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, rimette la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/11/2023.