Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14059 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
sul regolamento di competenza n. 13022/23 proposto da
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, che la rappres. e difende, con procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dalla quale sono rappres. e difesi, per procura speciale in atti:
-resistenti-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.;
-intimata- avverso il provvedimento emesso in data 8.5.23 dal Tribunale di Frosinone;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.03.2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Frosinone sospendeva il giudizio di opposizione a cartelle esattoriali dinanzi a tale ufficio pendente, instaurato dai NOME COGNOME e NOME COGNOME, fideiussori della società debitrice principale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che si era surrogato alle ragioni creditorie di Unicredit, sul presupposto che tali ragioni di credito costituivano oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma, avverso la quale pendeva giudizio di appello. A tale primo giudizio – avente ad oggetto il credito di Unicredit nel quale, nel secondo giudizio si è surrogato RAGIONE_SOCIALE– quest’ultimo era tuttavia estraneo, mentre ne era parte anche la società debitrice principale.
Al riguardo, il giudice del Tribunale di Frosinone, sul presupposto che tra i due giudizi – peraltro pendenti tra parti diverse e d aventi oggetto diverso, sicché non vi poteva essere conflitto di giudicati – vi fosse un rapporto di dipendenza, atteso che l’eventuale inesistenza del credito del dante causa Unicredit sarebbe stata opponibile anche al successore a titolo particolare RAGIONE_SOCIALE, ex art. 111, quarto comma, c.p.c., ha sospeso il secondo giudizio paventando un contrasto di giudicati nel caso della sua prosecuzione, facendo applicazione della sospensione facoltativa di tale giudizio, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. Il Tribunale, in particolare, ha argomentato che: i due opponenti erano debitori di Unicredit, cui la banca MCC si era surrogata ex art. 1203 c.c., per cui vi era un nesso pregiudiziale del giudizio innanzi alla Corte d’appello di Roma, relativo al credito garantito ed oggetto di surroga, e il giudizio di opposizione alle cartelle, dato che la MCC era successore nel credito a titolo particolare.
Il RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione, con tre motivi, con note illustrative. COGNOME e COGNOME depositano note difensive, illustrate da memoria.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, concludendo per la fondatezza del regolamento.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce: la legittimazione ad agire della RAGIONE_SOCIALE, in quanto titolare di una situazione di gestione dei finanziamenti alle PMI, essendosi surrogata nel credito verso i beneficiari del finanziamento; che non sussistevano i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c. tra i due suddetti giudizi, attesa la diversità tra gli stessi, considerando altresì che la ricorrente non era parte di quello pendente nel giudizio d’ appello.
Il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della fattispecie della sospensione facoltativa, mancandone i presupposti di legge.
Il terzo motivo denunzia l’erroneità del provvedimento di sospensione, in quanto il giudizio pendente innanzi alla Corte d’appello non era connesso con vincolo di pregiudizialità con quello pendente innanzi al Tribunale di Frosinone.
Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è fondato.
Il Tribunale di Frosinone ha posto in essere una falsa applicazione della sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c., che ha affermato di applicare nel caso concreto. Invero, il Tribunale ha sospeso il giudizio di opposizione a cartelle esattoriali dinanzi a tale ufficio pendente, instaurato dai fideiussori della società debitrice principale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che si era surrogato alle ragioni creditorie di Unicredit, sul presupposto che tali ragioni di credito costituivano oggetto
di un precedente giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Roma, avverso la quale pendeva giudizio di appello.
A tale primo giudizio – avente ad oggetto il credito di Unicredit nel quale, nel secondo giudizio si è surrogato RAGIONE_SOCIALEquest’ultimo è estraneo, mentre ne è parte anche la società debitrice principale.
Il giudice del Tribunale di Frosinone, sul presupposto che tra i due giudizi – peraltro pendenti tra parti diverse e d aventi oggetto diverso, sicché non vi poteva essere conflitto di giudicati – vi fosse un rapporto di dipendenza, atteso che l’eventuale inesistenza del credito del dante causa Unicredit sarebbe stata opponibile anche al successore a titolo particolare RAGIONE_SOCIALE, ex art. 111, quarto comma, c.p.c., ha sospeso il secondo giudizio paventando un contrasto di giudicati nel caso della sua prosecuzione, facendo applicazione della sospensione facoltativa di tale giudizio, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.
Senonché, va osservato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa solo ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass., n. 14738/2019; Cass., n. 16051/2022).
Nulla di tutto questo si desume dal provvedimento impugnato nel caso concreto, nel quale il Tribunale di Frosinone si è limitato ad adombrare un rischio di conflitto di giudicati -in realtà inesistente, stante l’evidenziata diversità di petitum , causa petendi e persone tra i due giudizi
facendo applicazione della sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c., sulla base di una valutazione che non pertiene in alcun modo alla fattispecie applicata.
Né sarebbe possibile configurare, nella specie, una sospensione facoltativa del secondo giudizio, ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 295 c.p.c. Ed invero, n el quadro della disciplina di cui all’art. 42 cod. proc. civ. – come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 del codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.
Dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (Cass. S.U. 14670/2003; Cass., n. 1813/2005; Cass., n. 5767/2006; Cass., n. 2089/2007; Cass., n.. 23906/2010; Cass., n. 30738/2018).
Per quanto esposto, in accoglimento del regolamento, il provvedimento impugnato va cassato, disponendo la prosecuzione del processo sospeso. Il regime delle spese sarà regolato nella fase del merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata, e dispone la prosecuzione del processo sospeso.
Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 13 marzo