Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 230 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14650/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura autenticata dal notaio NOME COGNOME il 9.12.2020, rep. n. 37922,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste RAGIONE_SOCIALE,
rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (DSIPQL60A03F839R) per procura a margine della memoria su istanza di regolamento di competenza,
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore avv. NOME COGNOME COGNOME giusta procura per atto del notaio NOME COGNOME di Milano del 27.4.2022, rep. n. 54179, racc. n. 25135, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva,
-controricorrente-
nonchè contro
NOME COGNOME e NOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva,
-controricorrenti-
nonchè contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria difensiva,
-controricorrente-
in contraddittorio con la
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n. 1951/2022 depositata il 27.5.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Al COGNOME COGNOME in data 5.7.2023 ha notificato istanza di regolamento necessario di competenza a NOME, NOME, COGNOME NOME, Unicredit S.P.A. e Poste Italiane S.P.A. avverso l’ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 27.5.2023, comunicata il 5.6.2023, che esclusa la litispendenza e riconosciuta la sussistenza di un rapporto di continenza tra il giudizio nel quale é stata emessa (procedimento n. 1951/2022 RG), ed il giudizio pendente tra le stesse parti (esclusa Poste Italiane S.P.A.) in secondo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma (procedimento n. 6691/2021 RG), relativo all’impugnazione della sentenza n.999/2021 del Tribunale di Civitavecchia, ma esclusa la possibilità di rimettere le parti davanti al primo giudice ex art. 39 comma 2° c.p.c. per la pendenza dei due giudizi in gradi diversi, ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento n.1951/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia in attesa della definizione del procedimento n. 6691/2021 RG della Corte d’Appello di Roma.
In punto di fatto NOME e NOME, parenti di sesto grado giuridico, della defunta NOME NOME (deceduta in Nepi il 2.6.2013), avendo ottenuto dal Tribunale di Civitavecchia ex art. 481 cod. civ. la fissazione di un termine (15.5.2015) per l’accettazione dell’eredità al coniuge superstite della stessa, NOME COGNOME
COGNOME, seguita da dichiarazione d’inammissibilità del reclamo e del successivo ricorso in Cassazione, senza che l’attuale ricorrente provvedesse entro tale termine ad accettare l’eredità, con atto di citazione notificato il 2.12.2015 a COGNOME NOME (asserito erede testamentario di COGNOME NOME), ad COGNOME ed alla Unicredit S.P.A. (proc. n.4032/2015 RG), chiedevano al Tribunale di Civitavecchia di dichiarare che il testamento olografo di COGNOME NOME a favore di COGNOME NOME era apocrifo e viziato da nullità, condannando conseguentemente il COGNOME al rilascio dei beni ereditari dei quali era entrato in possesso, e di dichiarare che NOME COGNOME era decaduto dal diritto di accettare l’eredità della NOME, che pertanto andava devoluta ex lege a NOME e NOME.
Nel procedimento n. 4032/2015 del Tribunale di Civitavecchia si costituiva NOME COGNOME che aderiva alla domanda di accertamento dell’apocrifia del testamento olografo della defunta e di condanna del COGNOME al rilascio dei beni ereditari, ma chiedeva il rigetto della domanda delle Viola di devoluzione in loro favore di detti beni quali uniche eredi legittime della defunta. Solo nella memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. di quel procedimento, per quanto qui rileva, NOME COGNOME chiedeva per la prima volta di accertare che egli era l’unico erede legittimo della COGNOME.
Con la sentenza n. 999/2021 del 22.9/4.10.2021 il Tribunale di Civitavecchia dichiarava la nullità del testamento olografo della COGNOME rilevava che NOME COGNOME non aveva chiesto in via riconvenzionale di accertare se avesse effettivamente perso il diritto di accettare l’eredità della moglie per intervenuta decadenza ex art. 481 c.p.c. (come consentitogli dalla sentenza n. 4730/2020 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il provvedimento di volontaria giurisdizione di fissazione del termine di accettazione dell’eredità), aveva invocato solo in comparsa conclusionale, e quindi tardivamente,
l’accettazione tacita da parte sua dell’eredità della COGNOME, facendo peraltro riferimento ad atti compiuti dopo la scadenza del termine di accettazione dell’eredità che gli era stato fissato, dichiarava la decadenza di NOME COGNOME dal diritto di accettare l’eredità della COGNOME ed accertava che tale eredità era stata devoluta ex lege a NOME e NOME.
Contro tale sentenza proponeva appello alla Corte d’Appello di Roma NOME COGNOME (proc. n. 6691/2021 RG), che chiedeva di dichiarare l’illegittimità della sua dichiarazione di decadenza dal diritto di accettare l’eredità della COGNOME per nullità della notifica del ricorso ex art. 481 cod. civ. eseguita dalle NOME nei suoi confronti ex art. 143 c.p.c., e di riformare il capo dell’impugnata sentenza col quale l’eredità della COGNOME era stata devoluta ex lege a NOME e NOME NOMECOGNOME dichiarando di volere agire separatamente per fare accertare la sua qualità di erede esclusivo della COGNOME per accettazione tacita di tale eredità risalente all’anno 2014.
Infine con atto di citazione notificato il 24.5.2022 Al COGNOME COGNOME conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Civitavecchia NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, Unicredit S.P.A. e Poste Italiane S.P.A. (proc. n. 1951/2022 RG) per sentir dichiarare la nullità della notificazione del ricorso ex art. 481 cod. civ. e la sua qualità di unico erede di NOME NOMECOGNOME in ragione della prevalenza del suo status di coniuge della defunta, rispetto al sesto grado di parentela delle NOME, con condanna della Unicredit S.P.A. e di Poste Italiane S.P.A. al pagamento in suo favore delle somme ancora illegittimamente detenute per conto della COGNOME oltre accessori, e per sentire escludere dall’eredità COGNOME NOME perché nominato erede con testamento apocrifo.
Nel procedimento n. 1951/2022 RG si costituivano le COGNOME proponendo querela di falso avverso il contratto di cessione di credito del 5.6.2014 a rogito del notaio NOME COGNOME prodotto
da NOME COGNOME al fine di provare la propria accettazione tacita dell’eredità della moglie defunta, eccependo la litispendenza rispetto al procedimento n. 6691/2021 RG pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma e chiedendo comunque la sospensione per pregiudizialità.
Nell’istanza di regolamento di competenza necessario NOME COGNOME ha fatto valere due motivi, e resistono con memorie ex art. 47 ultimo comma c.p.c. NOME e NOME, Unicredit S.P.A., COGNOME NOME e Poste Italiane S.P.A., e la Procura Generale presso la Corte di Cassazione (dott. COGNOME ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso, ritenendo sussistente un’ipotesi di continenza, ed applicabile per evitare un potenziale conflitto di giudicati, la sospensione ex art. 295 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 6.12.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo NOME COGNOME sostiene che tra il giudizio sospeso ed il giudizio pendente in grado di appello davanti alla Corte d’Appello di Roma n.6691/2021 RG non sussisterebbe alcun rapporto di litispendenza, o di continenza, in quanto nel giudizio sospeso del Tribunale di Civitavecchia (n.1951/2022 RG) l’oggetto é rappresentato dall’accertamento della sua qualità di unico erede di NOME NOME, mentre nel giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma sono oggetto di accertamento la nullità della notifica del ricorso ex art. 481 cod. civ. effettuata dalle NOME nei suoi confronti, la decadenza di NOME COGNOME dal diritto di accettare l’eredità di NOME NOME e la devoluzione dell’intero patrimonio della stessa, quali eredi legittime in virtù del sesto grado di parentela, di NOME e NOME
Il primo motivo é infondato, in quanto, premesso che la stessa ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di una litispendenza, in quanto nel giudizio sospeso sono state avanzate domande di condanna di Unicredit S.P.A. e di Poste Italiane S.P.A. al pagamento delle somme illegittimamente detenute della defunta COGNOME NOME e di esclusione dall’eredità di COGNOME Simone, che non figuravano nel giudizio pendente in secondo grado davanti alla Corte d’Appello di Roma, deve senz’altro riconoscersi la sussistenza tra i due giudizi di un rapporto di continenza.
Va anzitutto detto che l’identità di parti costituente uno dei presupposti legittimanti della connessione, ex art. 39 c.p.c., comma 2, non è esclusa dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso (Cass. sez. un. ord. 1.10.2007, n. 20596 e n. 20599; Cass. ord. 1.7.2005 n.14078), per cui non é ostativa al riconoscimento della continenza la circostanza che Poste Italiane RAGIONE_SOCIALEP.RAGIONE_SOCIALE non sia parte del giudizio pendente in grado di appello davanti alla Corte d’Appello di Roma n. 6691/2021 RG, ma solo in quello sospeso.
Va rilevato poi che, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi , nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico -giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla
soluzione di una o più questioni comuni (Cass. 3.8.2017 n. 19460; Cass. ord. 31.10.2013 n.24668; Cass. ord. 3.10.2012 n. 16831; Cass. ord. 23.5.2012, n. 8188; Cass. ord. 14.7.2011 n. 15532; Cass. sez. un. ord. 1.1.2007 n. 20596 e n. 20597).
Nel caso in esame il ricorrente, che nel procedimento n.4032/2015 del Tribunale di Civitavecchia definito in primo grado con la sentenza impugnata davanti alla Corte d’Appello di Roma non ha ritenuto di proporre tempestivamente domanda per fare accertare la sua qualità di esclusivo erede di NOME NOMECOGNOME essendosi limitato a contestare la domanda delle Viola di accertamento della sua decadenza dal diritto di accettare l’eredità della COGNOME per vizi della notifica del ricorso per fissazione del termine ex art. 481 cod. civ. e di devoluzione ex lege in loro favore quali parenti di sesto grado dell’eredità della COGNOME, e che solo nella comparsa conclusionale di quel giudizio di primo grado ha tardivamente dedotto di avere accettato tacitamente l’eredità della COGNOME col compimento di atti comunque successivi alla scadenza del termine di accettazione dell’eredità fissatogli dal Tribunale di Civitavecchia (15.5.2015), nell’ipotesi in cui la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n.999/2021 passasse in giudicato, non potrebbe più far valere, in contrasto con essa, la propria qualità di unico erede legittimo di NOME NOME, che ha chiesto di accertare, per aggirare le preclusioni processuali maturate, nel separato giudizio del Tribunale di Civitavecchia n. 1951/2022 RG. Il giudicato, infatti, copre il dedotto ed il deducibile, e sia la dichiarazione di decadenza di NOME COGNOME dal diritto di accettare l’eredità di NOME NOME, sia l’accertamento della qualità di uniche eredi legittime della COGNOME di NOME e NOME, parenti di sesto grado giuridico che sarebbero state escluse se concorrenti nell’eredità col coniuge superstite della defunta, che é invece decaduto dal diritto di accettare l’eredità della COGNOME,
sono incompatibili con l’acquisizione da parte di NOME COGNOME della qualità di unico erede legittimo della COGNOME.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione degli articoli 39 e 40 c.p.c., sostenendo che il procedimento n. 1951/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia inerente all’accertamento della sua qualità di unico erede legittimo di NOME NOME abbia carattere pregiudiziale rispetto a quello n. 9961/2021 RG della Corte d’Appello di Roma, avente ad oggetto la ricostruzione del patrimonio ereditario della defunta, e che quindi non possa essere sospeso ex art. 295 c.p.c., e richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 4730/2020, che pur avendo dichiarato inammissibile il suo ricorso in materia di volontaria giurisdizione avverso l’avvenuta fissazione del termine di accettazione dell’eredità di NOME NOMECOGNOME ha riconosciuto la possibilità di NOME COGNOME di conseguire in sede contenziosa ordinaria l’accertamento circa l’effettiva sua perdita del diritto di accettare l’eredità della moglie a seguito della decadenza correlata alla scadenza del termine fissatogli ex art. 481 cod. civ..
Il motivo é infondato, in quanto non tiene conto che il procedimento n.9961/2021 RG della Corte d’Appello di Roma non aveva ad oggetto solo la ricostruzione del patrimonio ereditario relitto da NOME NOME, ma a monte l’accertamento della qualità di uniche eredi legittime della stessa in capo a NOME e NOME, sue parenti di sesto grado, in conseguenza dell’apocrifia del testamento olografo invocato dall’erede testamentario COGNOME NOME e dell’accertamento dell’intervenuta decadenza di NOME COGNOME dal diritto di accettare l’eredità della COGNOME, accertamenti come già detto incompatibili con l’accertamento della qualità di unico erede legittimo del coniuge superstite NOME COGNOME che quest’ultimo, per evitare effetti preclusivi, avrebbe dovuto richiedere in via riconvenzionale nel
procedimento n.4032/2015 del Tribunale di Civitavecchia, allegando tempestivamente propri eventuali atti che non avrebbe potuto compiere se non come erede della moglie defunta, anteriori alla scadenza del termine del 15.5.2015, valevoli come accettazione tacita dell’eredità, non potendo certo ricavare dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4730/2020 l’abilitazione a violare le norme imperative relative alle preclusioni processuali ed al giudicato.
Ritiene tuttavia la Corte, che l’ordinanza impugnata, nell’applicare la sospensione ex art. 295 c.p.c. richiamando in motivazione le pronunce n. 5455 del 10.3.2014, n. 26835 del 14.11.2017 e n. 10439 del 3.6.2020 della Corte di Cassazione, non abbia tenuto conto della circostanza che nel caso di specie il rapporto di continenza ravvisato intercorreva tra un giudizio (pregiudicato) pendente in primo grado, ed un giudizio (pregiudicante) pendente in secondo grado, per cui se é vero che, come ritenuto, ciò impediva la rimessione del secondo giudizio n.1951/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia alla Corte d’Appello di Roma ex art. 39 comma 2° c.p.c., é anche vero che andavano seguite le indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 21763 del 29.7.2021 e n. 10027 del 19.6.2012 sul diverso ambito applicativo del potere di sospensione ex art. 295 c.p.c. ed ex art. 337 comma 2° c.p.c..
Secondo tali indicazioni la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. é prevista nel caso in cui entrambe le cause, pregiudicante e pregiudicata, siano pendenti in primo grado, mentre la sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c. é prevista quando, come nel caso di specie, la sentenza pregiudicante invocata in un giudizio di primo grado risulti impugnata, in alternativa alla condivisione da parte del giudice della causa pregiudicata dell’accertamento non ancora definitivo in essa contenuto, e si deve quindi ritenere che il Tribunale di Civitavecchia non potesse disporre la sospensione ex
art. 295 c.p.c. e dovesse piuttosto valutare la sussistenza dei presupposti della sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c..
Nell’esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord.. 24.10.2016 n.21422; Cass. ord., 27.11.2014, n. 25232), il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza debba essere accolta alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, al quale va dato in questa sede continuità, e secondo cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta.
Secondo tale consolidato orientamento, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza (nella specie la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 999/2021 del 4.10.2021), già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perchè non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. ord. 29.5.2019 n. 14738; Cass. ord. 2.10.2017 n. 23010; Cass. ord. 30.7.2015 n.16142; Cass. ord. 12.11.2014 n. 24046; Cass., sez. un. 19.6.2012 n. 10027 e Cass. ord., 18.11.2013 n. 25890);
Nel caso in esame, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Civitavecchia ha rilevato l’esistenza di un rapporto di continenza e di pregiudizialità per incompatibilità tra il giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma n.9961/2021 RG ed il procedimento n. 1951/2022 RG, pendente in primo grado davanti al Tribunale di
Civitavecchia, ma pur potendo applicare solo la sospensione facoltativa ex art. 337 comma 2° c.p.c. per la pendenza dei due giudizi in gradi diversi e non la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., non ha offerto motivazione alcuna sulla plausibile controvertibilità della citata sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 999/2021 del 4.10.2021 della quale era stata invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne era stata fatta, e non ha quindi spiegato per quale ragione, anziché condividere almeno in termini potenziali l’accertamento in essa contenuto, abbia preferito sospendere il giudizio in attesa della decisione del giudice dell’impugnazione.
Il sindacato di questa Corte non può certamente trasmodare nella rivisitazione dell’adeguatezza degli argomenti a supporto della non ritenuta “autorità” della sentenza già intervenuta in altro giudizio e tuttora impugnata, giacchè in tal modo verrebbe ad accedersi ad un sindacato di merito, estraneo al tipo del mezzo impugnatorio in parola, previsto esclusivamente in funzione della verifica della conformità dell’attività del Giudice alla norma processuale che la regola.
Allo stesso tempo, però, sull’oggetto della causa devoluta alla cognizione del Giudice di merito, questa Corte è certamente tenuta a verificare i requisiti di validità del provvedimento di sospensione, in relazione all’esistenza della ragione giustificativa del potere discrezionale di sospensione.
Tale potere discrezionale può, infatti, essere esercitato a condizione che si dia conto, purchè in modo non meramente apparente, di tale indispensabile valutazione, ed è indispensabile quindi che nel provvedimento di sospensione ex art. 337 comma 2° c.p.c. si rendano note, sia pure sommariamente e con valutazione discrezionale, e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), le ragioni della mancata condivisione della sentenza impugnata,
potenzialmente pregiudicante rispetto al giudizio di primo grado in corso, risolvendosi altrimenti la sospensione nell’esercizio immotivato di un potere -che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile -e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla diversa -e non configurabile, per quanto detto -ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (vedi in tal senso Cass., ord. 30.7.2015 n. 16142 in motivazione).
Il regolamento di competenza va quindi accolto, anche se per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte ricorrente, in quanto é stata disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c., anziché eventualmente la sospensione discrezionale ex art. 337 comma 2° c.p.c., e comunque non é stata fornita alcuna motivazione delle ragioni che hanno indotto a preferire la sospensione del giudizio rispetto alla condivisione della sentenza impugnata avente potenziale efficacia pregiudicante, e va quindi ordinata la prosecuzione del giudizio n. 1951/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia che era stato illegittimamente sospeso il 27.5.2023.
Le motivazioni dell’accoglimento del regolamento di competenza, dissonanti rispetto alle prospettazioni delle parti, private e pubblica, inducono a dichiarare compensate le spese processuali del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dispone la prosecuzione del giudizio n.1951/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del regolamento di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.12.2023