Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9180 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9180 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
TRANSAZIONE
Regolamento di competenza
–
Controversia
‘pregiudicante’
pendente in appello
Sospensione della controversia pregiudicata –
Presupposti ex art.
337, comma 2, cod. proc. civ.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
sul ricorso 11604-2023 proposto da:
Ud. 28/11/2023
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, AVV_NOTAIO, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del socio amministratore ‘ pro tempore ‘ NOME COGNOME , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– resistente –
Avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Milano, depositata in data 11/04/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto, sulla base di due motivi, regolamento di competenza avverso l’ordinanza dell’11 aprile 2023 con cui il Tribunale di Milano ha disposto, a norma dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., la sospensione dei giudizi riuniti di opposizione a precetto e opposizione all’esecuzione, promossi dalla società RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, in relazione alla procedura esecutiva avviata da RAGIONE_SOCIALE in forza di titolo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18575/2016, emesso dal medesimo Tribunale ambrosiano.
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver conseguito il provvedimento monitorio suddetto nei confronti sia della propria debitrice, la predetta società RAGIONE_SOCIALE, che del COGNOME, costituitosi fideiussore della stessa, anche nella sua qualità di amministratore unico della società. Proposta, dagli ingiunti, opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., le parti concludevano, il 4 luglio 2017, una transazione, per effetto della quale la debitrice e il fideiussore rinunciavano al giudizio di opposizione e riconoscevano, altresì, il debito cristallizzato nell’importo complessivo di € 2.999.662,13.
Tuttavia, a causa del ritardato e/o omesso pagamento delle somme pattuite con l’accordo transattivo, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE decideva di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui alla lettera J) della transazione, azionando ‘ in executivis ‘ il decreto ingiuntivo in precedenza conseguito. A fronte di tale iniziativa, il RAGIONE_SOCIALE -che unitamente alla società RAGIONE_SOCIALE aveva,
peraltro, convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al fine di sentir dichiarare, in via principale, l’invalidità della predetta clausola risolutiva del contratto di transazione, in quanto asseritamente espressione di un abuso di diritto, nonché, in via subordinata, l’efficacia e la validità della risoluzio ne per inadempimento comunicata dalla Banca, in applicazione della clausola risolutiva espressa, per essere l’accordo transattivo tuttora in vita e produttivo di effetti -proponeva opposizione al precetto notificatogli in forza del suddetto provvedimento monitorio. Nel giudizio così incardinatosi, dopo che il Tribunale, adito in sede di reclamo, aveva sospeso la procedura esecutiva (così riformando il diverso provvedimento, di diniego della sospensione, adottato dal giudice dell’esecuzione sul presupposto, tra l’altro, dell’assenza di pregiudizialità del giudizio relativo alla validità del contratto di transazione), veniva riunito altro giudizio, ex art. 615 cod. proc. civ., promosso questa volta anche da RAGIONE_SOCIALE, oltre che dal COGNOME, avverso un ulteriore atto di precetto ‘ medio tempore ‘ notificato ad entrambi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero dopo che il giudice dell’esecuzione aveva, inizialmente, respinto l’istanza degli esecutati ex art. 624 cod. proc. civ., poi accolta in sede di reclamo.
Nelle opposizioni esecutive così riunite, la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, dopo che il giudizio sull’accordo transattivo del luglio 2017 era stato definito, in primo grado, con la declaratoria di risoluzione dello stesso, insistevano per la sospensione per pregiudizialità.
Tale istanza veniva accolta dal Tribunale di Milano, a norma dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., all’esito dell’avvenuta proposizione del gravame avverso la sentenza suddetta.
Contro tale provvedimento di sospensione ha proposto regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia l’illegittimità dell’ordinanza di sospensione ‘alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di RAGIONE_SOCIALEzione’, oltre a ‘violazione, falsa o erronea applicazione degli artt. 295 e 337, comma 2, cod. proc. civ.’.
Viene, in primo luogo, richiamata dalla ricorrente l’interpretazione costituzionalmente orientata data dalle Sezioni Unite di questa Corte , secondo cui, ‘in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell ‘ art. 337 cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ.’ (Cass. Sez. Un., sent. 19 giugno 2012, n. 10027).
Sottolinea, inoltre, la ricorrente che, nel caso che occupa, ‘l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. era stata proposta dagli opponenti già con l’atto introduttivo della causa di opposizione a precetto e respinta con l’ordinanza di rigetto de lla domanda relativa anche alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo’. Di conseguenza, il medesimo giudice ‘avrebbe dovuto revocare l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione e, atteso che la domanda era stata promossa antecedentemente alla
sentenza di primo grado, avrebbe dovuto emettere un’ordinanza di accoglimento dell’istanza ex art. 295 cod. proc. civ.’
Già sotto questo primo profilo, dunque, ‘l’ordinanza del 12 aprile 2023 risulta illegittima e dovrà essere annullata’.
3.2. Il secondo motivo denuncia illegittimità dell’ordinanza di sospensione ‘per violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.’, oltre a ‘carente od omessa specifica motivazione delle ragioni per le quali il Giudice non ha riconosciuto l’autorità della sentenza n. 429/2023 resa a definizione del giudizio ritenuto pregiudicante’.
Assume la ricorrente che, ‘per costante orientamento giurisprudenziale’, la sospensione facoltativa del processo può essere disposta solo se ‘il giudice del giudizio ritenuto pregiudicato motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscer e l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici’.
Orbene, nel caso di specie la motivazione adottata dal Tribunale milanese ‘è chiaramente tautologica e nella stessa non v’è traccia alcuna di quel giudizio prognostico in forza del quale il Giudice avrebbe dovuto chiaramente esplicitare le ragioni per le q uali non ha inteso riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici’.
Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento di sospensione si paleserebbe illegittimo.
Ha resistito all’avversaria impugnazione , con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimento del regolamento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, dovendo, dunque, ordinarsi la prosecuzione del giudizio.
8.1. Il secondo motivo, che presenta carattere pregiudiziale, risulta, infatti, fondato.
8.1.1. Il provvedimento impugnato ha motivato le ragioni della disposta sospensione sul rilievo che ‘la questione attualmente sottoposta all’esame della Corte di Appello di Milano può essere intesa in termini di pregiudizialità logico-giuridica rispetto all’ogget to della presente controversia laddove non dovesse ritenersi risolto tra le parti l’accordo transattivo del 4 luglio 2017, accordo che è intervenuto successivamente al titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto alla base della pretesa creditoria’.
Così motivando, tuttavia, il Tribunale ambrosiano ha contravvenuto al principio secondo cui, ai ‘fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.’, è ‘indispensabile un’espr essa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo’ (ovvero, quello sospeso), e ciò ‘sulla base di un confronto tra la
decisione stessa e le critica che ne è stata fatta’, di talché ‘la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici’ (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02).
Orbene, poiché nell’ipotesi in cui l’impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ. risulti indirizzata avverso il provvedimento di sospensione ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., ‘il sindacato esercitabile al riguardo dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio’ (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 5 agosto 2022, n. 24347, non massimata), deve rilevarsi che il carattere puramente tautologico della motivazione a sostegno del provvedimento di sospensione -a dispetto di quanto sostenuto dalla controricorrente, secondo cui ‘se la motivazione è carente, non può dirsi omessa’ impone l’accoglimento della proposta impugnazione.
8.1.2. D’altra parte, a diversa conclusione, non possono condurre i rilievi svolti dalla controricorrente e reiterati con la memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Essi, invero, da un lato, rimarcano com e l’ordinanza qui in esame debba essere ‘letta in unione’ con il provvedimento reso
dallo stesso Tribunale di Milano -in composizione collegiale -in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c od. proc. civ.; dall’altro , invece, sottolineano come il provvedimento impugnato dia conto non solo della pendenza del giudizio di appello relativo alla sentenza resa nella causa ‘pregiudicante’, ma anche del fatto che detta pronuncia risulta adottata ‘ sulla base di una valutazione di apprezzamento di circostanze di fatto, potenzialmente suscettibili di una differente valutazione in sede di gravame ‘.
Si tratta, tuttavia, di circostanze, ambedue, non decisive, nella prospettiva -già sopra illustrata -che impone al giudice della controversia pregiudicata, ai fini della corretta applicazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., di motivare ‘ esplicitamente ‘ le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, ‘ chiarendo ‘ perché ‘ non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici ‘. I nfatti, in una simile prospettiva, che esige una motivazione ‘esplicita’ e ‘chiarificatrice’, non potrebbe certo ritenersi sufficiente una mera ‘ relatio ‘ ad altro provvedimento giurisdizionale, né uno sbrigativo passaggio circa la ‘potenziale’ idoneità dei motivi di gravame a determinare un ‘ revisio ‘ di quanto statuito in primo grado.
Né, infine, assume rilievo la circostanza -dedotta dalla società RAGIONE_SOCIALE nella già segnalata memoria depositata in vista della presente adunanza camerale -costituita tanto dalla sopravvenienza della decisione del giudice di appello sulla controversia ‘pregiudicante’, quanto dalla proposizione, avverso di essa, di ricorso per cassazione, donde la richiesta di trattare lo stesso congiuntamente al presente regolamento.
Invero, premesso che l’accoglimento dell’impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ., qui in esame, e la conseguente riattivazione del giudizio ‘pregiudicato’, non mut a affatto -come, in definitiva,
riconosce la stessa controricorrente -la natura della valutazione demandata al giudice investito dell’istanza di sospensione (che rimane, difatti, tenuto ad esplicare le ragioni per cui non intende riconoscere l’autorità della sentenza, ancorché di appello, resa nel giudizio ‘pregiudicante’), decisivo, per escludere la necessità della riunione delle due impugnazioni, risulta il rilievo che essa avrebbe l’effetto di mantenere in vita un provvedimento comunque illegittimo, perché adottato in carenza dei presupposti ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società RAGIONE_SOCIALE, avendo la medesima formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione .
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
PQM
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio, da riassumersi entro tre mesi, ex art. 50 cod. proc. civ., dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.5 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della