Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2871 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Procedimento civile – Sospensione del processo – Procedimenti pendenti in gradi diversi – Sospensione – Condizioni e presupposti
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 8145/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (p.e.c. indicata: EMAIL, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Bianchi NOME e NOMECOGNOME
-intimate – avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Latina emessa all’udienza del 27 febbraio 2024 nel procedimento n. 2310/2021
R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del in accoglimento del proposto regolamento di competenza, disporsi la
Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che chiede, prosecuzione del processo.
Rilevato che:
nel corso di giudizio promosso innanzi al Tribunale di Latina dalla RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME e NOME COGNOME con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida in relazione a contratto di locazione di immobile ad uso diverso, nel quale le intimate si sono costituite eccependo tra l’altro la pendenza di separato giudizio promosso dalla originaria locatrice, dante causa della RAGIONE_SOCIALE, per la risoluzione del medesimo rapporto, trascorso il procedimento nella fase a cognizione piena, il giudice adito ─ rilevato che le parti avevano dato atto che detto separato giudizio era stato definito in primo grado con la declaratoria della risoluzione del contratto di locazione nel quale sarebbe subentrata la Albus e che avverso tale sentenza (n. 1811/2021) era stato proposto appello ─ ha ordinato la sospensione del processo, ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., in attesa della definizione del procedimento di appello relativo alla sentenza n. 1811/2021 e del relativo passaggio in giudicato;
avverso tale ordinanza di sospensione la RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza con unico motivo;
le intimate non controdeducono;
il P .M. ha concluso per la prosecuzione del giudizio;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce
l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la sospensione facoltativa e la nullità del relativo provvedimento per mancanza di motivazione;
il ricorso è fondato;
l’ordinanza impugnata motiva la disposta sospensione con il solo rilievo che il passaggio in giudicato della pronuncia resa nel separato giudizio avrebbe effetti costitutivi anche in relazione alla posizione della RAGIONE_SOCIALE privandola della legittimazione attiva ad agire per la risoluzione del medesimo contratto, in quanto non sarebbe più validamente subentrata nella posizione della sua dante causa NOMECOGNOME stante l’effetto retroattivo ex art 1458 c.c. della risoluzione in quella sede pronunciata;
manca invece alcuna prognosi sulle possibilità di accoglimento dell’appello;
va ricordato che, secondo pacifico indirizzo, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta; ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. 12/11/2014, n. 24046; 23/10/2015, n. 21664; 02/09/2015, n. 17473; 29/05/2019, n. 14738; 08/07/2020, n. 14146);
nel caso di specie una tale necessaria valutazione manca del tutto;
il Tribunale si è invero limitato a rilevare che la sentenza di primo grado pronunciata nella causa pregiudicante, se confermata, sarebbe
potenzialmente idonea ad incidere sulla propria causa, pregiudicata, in quanto destinata, ove confermata, a privare di legittimazione attiva Albus;
ha così dunque solo registrato in astratto una delle possibili ricadute, in ragione di uno dei possibili esiti dell’altro giudizio, sul giudizio davanti a lui, ma non ha effettuato alcuna prognosi: in pratica si è limitato a dire che poiché l’eventuale conferma della sentenza oggetto di appello avrebbe un certo effetto, era giustificata la sospensione;
in tal modo ha ragionato come deve ragionare il giudice che sospenda ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., mentre avrebbe potuto sospendere solo se avesse ritenuto -spiegandone le ragioni controvertibile la decisione appellata e possibile una prognosi positiva circa l’esito dell’appello ;
in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
si rimettono le spese al giudizio di merito considerato che non risulta che la sospensione sia stata sollecitata dalla parte convenuta;
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo. Fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Latina termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Rimette il regolamento delle spese al giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza