Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32298 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11342/2024 R.G. proposto da:
LA COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in CROTONE INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME
-intimato- avverso ORDINANZA del TRIBUNALE CROTONE n. 1598/2018 depositata il 15/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere dr. NOME COGNOME e lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. COGNOMEaccoglimento del ricorso).
Rilevato:
che NOME COGNOME propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza di sospensione del giudizio depositata il 15 aprile 2024 dal Tribunale di Crotone;
che la decisione impugnata, senza minimamente ricostruire in punto di fatto le ragioni del collegamento fra i due giudizi, ha accertato ‘ il nesso di pregiudizialità-dipendenza, posto che l’eventuale accertamento dell’usucapione in favore dell’attore, in forza dell’efficacia erga omnes della relativa sentenza, inciderebbe sull’efficacia o comunque sull’opponibilità del titolo di acquisto dell’immobile da parte dell’odierna convenuta nei confronti dell’odierno attore ‘.
Considerato:
che il ricorso è affidato a due censure;
che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e dei principi generali regolanti la materia, in conseguenza della violazione dell’art 39 c.p,c. e 125 disp. att. c.p.c, per aver il Tribunale di Crotone erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni ed i presupposti per la sospensione;
che, infatti, i due giudizi non si sarebbero svolti tra le stesse parti processuali ed, inoltre, la domanda di cui al giudizio pregiudicante, oltre ad essere nuova e come tale non proponibile in riassunzione ex art 354 c.p.c., avrebbe configurato piuttosto un’ipotesi di litispendenza ex art 39 c.p.c. con il giudizio sospeso;
che, con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3, in conseguenza della violazione dell’art. 1159 c.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto sussistere i presupposti di legge per disporre siffatta sospensione;
che controparte non ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c. per resistere al ricorso avversario;
che il Procuratore Generale in persona del sostituto NOME COGNOME ha concluso per iscritto, domandando l’accoglimento del ricorso;
che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati;
che quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, solo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c. (Sez. U, n. 21763 del 29 luglio 2021; Sez. 2, n. 9470 del 23 marzo 2022; Sez. 3 n. 8885 del 29 marzo 2023);
che, d’altronde, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Sez. 6-3, n. 14146 dell’8 luglio 2020);
che, nel caso di specie, il Tribunale non poteva dunque sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ma eventualmente ai sensi dell’art. 337 c.p.c. dandone adeguata motivazione (v. al riguardo Sez. 3, n. 14146 dell’8 luglio 2020);
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato;
che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e fissa la riassunzione della causa avanti il Tribunale di Crotone nei termini di legge. Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024