ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00002690-1 2025 DEPOSITO MINUTA 28 08 2025 PUBBLICAZIONE 29 08 2025
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CIVILE FERIALE
nella seguente composizione:
-dott. NOME COGNOME
– Presidente
-dott. NOME COGNOME
-Consigliere
-dott.
-Consigliere rel.est.
a scioglimento della riserva di cui all’udienza del 26/8/2025, nel procedimento ex art. 351, II comma c.p.c. promosso da
– ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore , con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME; ricorrente P.
contro
– ), in persona del , con gli avv.ti NOME COGNOME P.
legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME e NOME COGNOME;
resistente
ha emesso la seguente
ORDINANZA
considerato che la società ricorrente, quale appellante incidentale, ha chiesto ex art. 283 e 351 c.p.c. la sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4835/2025 con cui- previa revoca del D.I. di euro 123.996,62 oltre accessori- è stata condannata al pagamento della (minor) somma di euro 79.221,26 oltre accessori (a titolo di restituzione dei canoni locativi ricevuti in forza di altra pronuncia, poi riformata in appello);
rilevato che, nella prospettazione delle parti stesse, è incerta l’interpretazione della portata e degli effetti delle pronunce complessivamente già rese in ordine all’epoca di cessazione del rapporto locativo (conseguente al reiterato ma ‘subordinato’ recesso esercitato dalla conduttrice), quali statuizioni che sono state poste a fondamento del computo di cui alla sentenza impugnata;
ritenuto quindi che, ai fini della sommaria delibazione di fase, non appare riconoscibile il requisito della ‘manifesta fondatezza’ ex art. 283 c.p.c.;
considerato, per altro verso, che l’istanza risulta carente sotto il profilo del periculum , in quanto la mera prospettazione del pagamento in pendenza del gravame, da sola considerata, è inidonea a fondare il pregiudizio grave ed irreparabile;
rilevato, d’altro canto, che è del tutto inconferente, nella presente sede, il richiamo agli eventuali vizi della procedura esecutiva (già oggetto dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.), così come agli effetti, su quest’ultima, dell’intervenuta caducazione del decreto ingiuntivo;
ritenuto in ogni caso che, secondo quanto è incontroverso e documentato in atti, è sopravvenuto l’integrale pagamento delle somme ad opera del terzo pignorato, non potendo per l’effetto farsi luogo ad alcuna statuizione;
P.Q.M.
rigetta l’istanza;
spese al merito.
Si comunichi.
ROMA, 27/08/2025
Il PRESIDENTE dott. NOME COGNOME