DECRETO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – N. R.G. 00000265-1 2025 DEPOSITO MINUTA 14 07 2025 PUBBLICAZIONE 14 07 2025
CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d’Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME relatore est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel sub -procedimento n. 265 -1/2025 relativo alla causa civile di II grado iscritta al n. 265/2025 RGA
trattato all’udienza del 12.6.2025;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta all’udienza;
rilevato:
che, come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del lavoro, n. 94 del 20.3.2025, notificata il 25.3.2025 (v. p. 25 dell’atto di appello, dato su cui concorda anche autore della notificazione), oggetto di impugnazi one, ‘ La presente vicenda processuale concerne l’opposizione promossa
da avverso l’atto esecutivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 137 20249002628040 000 del valore di complessivi € 376.915, 95 emessa in data 22 42024 da (notificata in data 24 42024) in relazione alla omissione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi di cui alle cartelle di pagamento ed agli Avvisi di Addebito di s eguito indicati … In particolare la società opponente deduceva la nullità e o inefficacia dell’intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti (cartelle di
pagamento e avvisi di addebito) e la richiesta di rimborso delle somme già versate pari ad € 42.047,00.
Si costituivano ritualmente in giudizio le parti resistenti , e che contestavano sotto vari profili le ragioni della opponente chiedendo il rigetto del ricorso ‘;
che il Tribunale di Rimini emetteva le seguenti statuizioni: ‘ 1) Rigetta l’opposizione.
2) Condanna alla rifusione in favore di , e delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano rispettivamente : quanto a in euro 4.600,00 ( di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) , quanto ad in euro 4.600,00 (di cui euro 600,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) e quanto ad in euro 3.604,00 (di cui euro 470,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge con distrazione quanto ad in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ‘;
che l’appellante, in relazione all’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza richiama la presenza di ‘ gravi motivi per chiedere la sospensione del pagamento e della esecuzione del provvedimento impugnato.
L’esistenza del fumus boni iuris, la necessità di accertare la correttezza della pronuncia operata dal Giudice di prime cure, e la prossima quanto imminente esecuzione del provvedimento impugnato come preannunciato dalla diffida contenuta nelle Pec (allegati n.3-4-5) dei rispettivi difensori delle resistenti in primo grado, potrebbero causare gravi danni all’attività della ricorrente.
Pertanto, si confida nella immediata sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ‘;
che si sono costituiti in giudizio tutte le controparti ( e , resistendo all’impugnazione e alla richiesta di sospensiva; ritenuto:
che l’istanza di sospensiva sia inammissibile in relazione agli importi di cui agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento presupposte dall’intimazione di pagamento opposta, in quanto il titolo munito di efficacia esecutiva e fondante il credito degli Istituti appellati non è rappresentato dalla sentenza di primo grado -che ha natura di pronuncia di rigetto e, quindi, deve ritenersi inidonea a fondare un processo esecutivo in pregiudizio della odierna parte istante -ma è costituito dagli stessi avvisi e cartelle;
che la fattispecie non trovi dunque regolamento nel disposto degli artt. 283 e 431 c.p.c., bensì nella specifica disciplina di cui all’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46/99, in forza della quale, con esclusivo riferimento al giudizio di opposizione in primo grado , ‘ nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi ‘;
che l’istanza da ricondurre invece da questo punto di vista alla fattispecie all’art. 283 c.p.c. in ragione del fatto che non vi è condanna in favore del ‘lavoratore’ non meriti accoglimento nemmeno in relazione al capo della sentenza relativo al pagamento delle spese di lite, posto che le ragioni su cui si fonda la richiesta non si riferiscono a tali voci (ma verosimilmente, in mancanza di indicazione, agli importi oggetto dei titoli relativi ai soli crediti degli Istituti) e che le stesse, ad una relativa valutazione compiuta prima facie , come si addice alla fase cautelare e fermo restando ogni successivo approfondimento, non rivelano un alto grado di fondatezza, notandosi poi, quanto al requisito dell’urgenza, che la parte istante si limita ad allegare, denunciandone il carattere pregiudizievole, le ordinarie conseguenze di una pronuncia di condanna sfavorevole, omettendo di circostanziare e di dar conto dei relativi effetti pregiudizievoli in concreto (lo stesso evidenzia di aver intenzione di attendere l’esito del giudizio di merito per assumere le opportune determinazione a tutela dei propri eventuali crediti);
che allora l’inibitoria proposta debba essere dichiarata inammissibile
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 94 emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, in data 20.3.2025; si comunichi.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 12.6.2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME