Sospensione Esecuzione Sentenza: La Corte Riduce Danno e Rendita
Una recente ordinanza della Corte d’Appello di Firenze offre spunti cruciali sulla sospensione esecuzione sentenza e sui criteri di quantificazione del danno. Quando una sentenza di primo grado impone un pagamento, la parte soccombente può chiederne la sospensione in appello se vi sono fondati motivi. Nel caso in esame, la Corte ha accolto parzialmente la richiesta, intervenendo su due aspetti fondamentali: la personalizzazione del danno non patrimoniale e la rendita vitalizia per l’assistenza.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un appello contro una sentenza che aveva condannato una parte a un cospicuo risarcimento. L’appellante ha richiesto, tramite un’istanza ex art. 283 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecutività della condanna, sostenendo, tra le altre cose, l’erroneità del calcolo del danno non patrimoniale e l’eccessività della rendita mensile riconosciuta alla parte danneggiata per le future spese di assistenza.
La Decisione della Corte sulla Sospensione Esecuzione Sentenza
La Corte d’Appello, in una fase di valutazione sommaria, ha ritenuto fondati due motivi di appello e ha agito di conseguenza. Ha disposto la sospensione esecuzione sentenza per gli importi eccedenti determinate soglie:
1. Per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’esecutività è stata sospesa per la parte che superava i 935.000,00 euro.
2. Per la rendita vitalizia destinata a coprire i costi di assistenza, l’esecutività è stata bloccata per la somma eccedente i 5.000,00 euro mensili.
Questa decisione non è definitiva sul merito della causa, ma blocca temporaneamente l’obbligo di pagamento per le cifre ritenute, a un primo esame, sproporzionate, in attesa del giudizio finale d’appello.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una delibazione preliminare ma approfondita di due specifici motivi di gravame, evidenziando principi importanti per la liquidazione dei danni.
Corretta Personalizzazione del Danno Non Patrimoniale
Il primo punto critico riguardava la personalizzazione del danno non patrimoniale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo di appello secondo cui il giudice di primo grado aveva errato nel metodo di calcolo. In particolare, il primo giudice aveva applicato una percentuale di aumento per la ‘personalizzazione’ senza prima scorporare la componente del cosiddetto ‘danno morale soggettivo’. Questo approccio rischia di duplicare il risarcimento o, quantomeno, di non seguire una metodologia chiara e trasparente, giustificando una revisione in sede di appello.
Eccessività della Rendita Vitalizia
Il secondo punto, altrettanto significativo, concerneva la rendita per spese di assistenza. La somma di 11.685,60 euro mensili, stabilita in primo grado, è stata giudicata ‘eccessiva’ e ‘non in linea con i CCNL’ (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro). Anche considerando la necessità di una figura professionale, la Corte ha ritenuto che tale importo non fosse giustificato. Di conseguenza, ha ridotto provvisoriamente la somma a 5.000,00 euro mensili, specificando inoltre che da tale importo andrà detratta l’indennità di accompagnamento eventualmente percepita dal danneggiato.
Le conclusioni
L’ordinanza è emblematica perché ribadisce due principi fondamentali. Primo, la liquidazione del danno non patrimoniale deve seguire un percorso logico rigoroso, distinguendo le diverse ‘voci’ di danno per evitare duplicazioni e garantire equità. La personalizzazione è un sacro santo diritto della vittima, ma deve essere applicata su una base di calcolo correttamente depurata. Secondo, le rendite per assistenza futura devono essere ancorate a parametri oggettivi e realistici, come i costi di mercato e i contratti di lavoro di riferimento, per non trasformarsi in un arricchimento ingiustificato. Questa decisione cautelare protegge la parte appellante da un esborso potenzialmente eccessivo, bilanciando gli interessi in attesa della definizione del giudizio.
Perché la Corte d’Appello ha concesso la sospensione parziale dell’esecuzione della sentenza?
La Corte ha concesso la sospensione perché, in una valutazione sommaria, ha ritenuto fondati i motivi di appello relativi all’errato calcolo della personalizzazione del danno non patrimoniale e all’eccessività della rendita vitalizia per assistenza, giudicando gli importi stabiliti dal primo giudice sproporzionati.
Quale errore è stato riscontrato nel calcolo della personalizzazione del danno?
L’errore consisteva nell’aver applicato un aumento percentuale per la personalizzazione del danno senza prima scorporare la componente del ‘danno morale soggettivo’, creando il rischio di una duplicazione del risarcimento o comunque di un calcolo metodologicamente non corretto.
Su quale base è stata giudicata eccessiva la rendita per le spese di assistenza?
La rendita di 11.685,60 euro mensili è stata ritenuta eccessiva perché non in linea con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di riferimento per le figure professionali di assistenza. La Corte l’ha quindi ridotta a una somma ritenuta più congrua (5.000,00 euro mensili) in attesa della decisione finale.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00000197-1 2025 DEL 30 04 2025 PUBBLICATA IL 02 05 2025
CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
IV SEZIONE
La Corte d’Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
dott. ssa NOME COGNOME
Consigliere
dott. ssa NOME COGNOME Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio in data 30 aprile 2025;
ha emesso nella causa n. r.g. 197/2025 pendente tra
(c.f.
)
contro
(c.f.
)
P.
C.F.
la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti;
lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti ex art. 127 ter c.p.c.
ritenuto, sulla scorta di una delibazione sommaria propria di questa fase, fondato il terzo motivo di appello afferente la personalizzazione del danno non patrimoniale riconosciuta in favore di sia pur limitatamente alla percentuale attribuita ed alla modalità di calcolo dell’incremento in questione, operato dal primo giudice senza scorporare la componente del cd ‘danno morale soggettivo’ ;
ritenuto altresì fondato il quarto motivo di appello, in quanto la rendita vitalizia per spese di assistenza di cui il necessiterà in ragione delle lesioni permanenti
residuate, quantificata dal primo giudice in euro 11.685,60 mensili, appare eccessiva, non in linea con i CCNLL, anche considerando una figura professionale, pertanto in questa sede la somma va ridotta;
P.Q.M.
accoglie in parte l’istanza ex art. 283 c.p.c. dell’appellante e per l’effetto, limitatamente al posizione di sospende la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per gli importi eccedenti la somma di euro 935.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e per le somme eccedenti 5.000,00 euro mensili a titolo di rendita vitalizia, da cui va detratta l’indennità di accompagnamento volta per volta percepita dal danneggiato. Si comunichi.
Firenze, 30 aprile 2025 .
La Presidente NOME COGNOME