ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00003973-1 2025 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
-SEZIONE FERIALE –
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. NOME COGNOME Presidente
dott. NOME COGNOME Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME Consigliere
ha deliberato la seguente
ORDINANZA
Riservata all’udienza del 5 agosto 2025, nella causa in epigrafe indicata, tra
NOME COGNOME (
(c.f.
potestà genitoriale dei minori
(C.F.
C.F.
,
e
(C.F.
), rappresentata e difesa dall’Avv.
P.
-appellante –
), in proprio e nella qualità di esercente la
),
(C.F.
), e
(C.F.
), tutti
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOMEC.F.
C.F.
) e NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE
),
-appellati –
Riservata all’udienza del 5 agosto 2025, nella causa in epigrafe indicata, sulla richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Considerato che il difensore dell’appellante, con ricorso – ai sensi degli articoli 282 e 351 c.p.c. -depositato in data 24.07.2025, ha chiesto la sospensione dell’esecutività della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Cassino n. 768/2025 impugnata per i seguenti motivi:
‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. dell’art. 2056 cod. civ., e degli articoli 189 e 193 del Codice della strada.’
‘Violazione e falsa applicazione dell’art 246 c.p.c, per l’incapacità della testimonianza.’
‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.’
Rilevato che il Tribunale ordinario di Cassino con la sentenza impugnata, ha così disposto : 1) Accoglie la domanda attorea e per l’effetto condanna la C.F.
, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.RAGIONE_SOCIALE. al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale subito dagli attori, per le causali di cui in motivazione, quantificate e liquidate nella misura che segue: P.
€ 170.128,50 in favore di , n.q. di coniuge del compianto sig. di ;
€ 181.861,50 in favore di , n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ;
€ 181.861,50 in favore di , n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore € 131.018,50 in favore di oltre al pagamento su tali somme degli interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
Compensa al 50% le spese di lite ponendo a carico della C.F. , in persona del legale rapp.te pro tempore, nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S. la quota residua che si liquida in euro in € 271,50 per spese ed € 15.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell’Avv. NOME COGNOME e dell’Avv. NOME COGNOME dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.’; P.
Rilevato che si sono costituiti in giudizio gli appellati deducendo l’infondatezza dell’appello opponendosi alla richiesta di inibitoria;
Considerato che, ai sensi del novellato art. 283 c.p.c., il giudice d’appello sospende l’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata « se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti »;
Ritenuto che l’accoglimento della relativa istanza presuppone che ricorrano alternativamente il fumus boni iuris (da valutare sotto il profilo della manifesta fondatezza dell’impugnazione) o il periculum in mora (da valutare in base al danno grave e irreparabile che potrebbe derivare dall’esecuzione);
Considerato che, in relazione al fumus, salvo ed impregiudicato l’approfondimento in sede di esame del merito dell’appello, l’impugnazione, non pare manifestamente fondata (fermo restando che ogni definitiva valutazione a riguardo è riservata alla sede della decisione conclusiva) alla luce della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, essa si basa sulla testimonianza del teste non oggetto di tempestiva contestazione e sulla perizia di parte redatta dal geom.
;
Ritenuto, quanto al periculum , che la condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento danni e spese legali costituisce una conseguenza fisiologica della sentenza che, peraltro, ha notevolmente ridotto gli importi richiesti dagli attori. Neppure sussiste un pericolo di insolvenza degli appellanti titolari di stipendi e pensioni e proprietari di immobili;
Considerato pertanto che l’istanza avanzata dall’ appellante, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., non possa essere accolta;
P.Q.M.
La Corte:
-rigetta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata proposta dall’appellante. Roma, 5 agosto 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME