ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001373-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
N. 1073-1/2025 R.G.
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
n ella causa d’appello fra :
(C.F.
, con l’Avv.
COGNOME
APPELLANTE
contro
(C.F.
, con l’Avv.
COGNOME NOME
APPELLATA
P.
C.F.
*
La Corte
letti gli atti;
visti gli artt. 127-ter, 283 e 351 c.p.c.;
visto il decreto presidenziale del 24.7.2025 con cui è stata fissata l’udienza cartolare del 1 7.9. 2025 ai fini della decisione sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dalla parte appellante;
lette le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
osservato che la sentenza gravata sembra difettare dei doverosi approfondimenti sulla configurabilità nella fattispecie di un incarico di
procacciamento d’affari da parte della (considerata la pluralità di soggetti entrati in contatto con l’ , sulla congruità del compenso richiesto dall’appellato rispetto alle attività da lui effettivamente svolte, sulla reale valenza di riconoscimento di debito della e-mail del 28.9.2022 (giudicata di ‘ decisiva importanza ‘ ma non esaminata nel contesto d ell’intera corrispondenza scambiata, da cui pare evincersi che l’appellato si fosse fatto carico del pagamento di spettanze del Geom. , anche tenuto conto del fatto che la stessa è, comunque, antecedente alla seconda fattura azionata in giudizio e che la prima fattura non reca specifica indicazione cantieri di riferimento;
ritenuto per quanto sopra che l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza , sotto il profilo del fumus boni iuris , meriti accoglimento;
P.Q.M.
sospende l’esecutività della sentenza impugnata sino all’esito del giudizio d’appello ;
osservato
che, a una mera delibazione dei temi di causa e ferma la diversa rivalutazione da compiersi al momento della decisione definitiva, l’esito della causa è allo stato incerto, così che, in considerazione dei benefici di una conciliazione, in termini di tempo, di definitività dell’assetto dei reciproci diritti e di contenimento delle spese processuali, appare utile invitare le parti ad esperire un procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 5 quater del d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
dispone che le parti esperiscano
TENTATIVO DI MEDIAZIONE
presso un organismo accreditato, ai sensi degli art. 5 quater del d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte appellante entro 20 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, avvertendo che:
il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5 quater, commi 2 e 3, d.lgs. 28/2010);
le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia (art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010);
quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione (art. 5, comma 4, d.lgs . 28/2010).
dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile (art. 12 bis, comma 1, d.lgs. 28/2010);
quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010);
nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. (art. 12 bis, comma 3, d.lgs. 28/2010);
INVITA
le parti a depositare in Cancelleria almeno 15 gg prima della prossima udienza il verbale di conciliazione (con l’eventuale
consequenziale rinuncia agli atti del giudizio), oppure una nota che dovrà contenere informazioni in merito:
all’eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione;
con riferimento al futuro regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 28/2010;
RINVIA
la causa per la verifica dell’esito della mediazione alla prima udienza fissata dinanzi al Consigliere Istruttore.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME