ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE – N. R.G. 00001424-1 2025 DEPOSITO MINUTA 29 09 2025 PUBBLICAZIONE 30 09 2025
(C.F.
NOMECOGNOME
CORTE D ‘A PPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
N. 1424-1/2025 R.G.
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
n ella causa d’appello fra :
P.
, con l’Avv. COGNOME
APPELLANTE
contro
P.
(C.F.
*
La Corte
letti gli atti;
visti gli artt. 127-ter, 283 e 351 c.p.c.;
visto il decreto presidenziale del 22.7.2025 con cui, sul ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato dalla parte appellante: a) valutati i motivi di urgenza, è stata sospesa immediatamente l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la sua esecuzione sino alla data dell’udienza di delibazione della istanza medesima nel contraddittorio delle parti; b) è stata fissata l’udienza cartolare del 1 7.9.2025 ai fini della definitiva decisione sull’istanza di sospensione ;
Consigliere
Consigliere Relatore
), con l’Avv. COGNOME
APPELLATA
lette le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
osservato che:
con la pronuncia gravata, il Tribunale di Firenze ha condannato
l’ a pagare a la ‘ somma di Euro 241.619,78 per capitale ‘ , (ii) gli ‘ interessi di mora maturati per il ritardato pagamento del capitale, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura fino alla data di effettivo pagamento, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs n. 231/2002 ‘ , (iii) gli ‘ interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla n otifica dell’atto introduttivo del presente giudizio fino alla data del pagamento, nella misura di cui al D.lgs n. 231/2002, ex art. 1284 comma 4, c.c. ‘ ; (iv) la ‘ somma di cui all’art. 6, co. 2, del D.lgs n. 231/02, come novellato dal D.lgs n. 192/2012, per ciascuna fattura pagata in ritardo, nella misura di Euro 15.120,00 ‘;
-ha riconosciuto che parte dei crediti azionati e riconosciuti nella predetta sentenza aveva già costituito oggetto di domanda in altro precedente giudizio tra le parti, conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di Milano , passata in giudicato, che ha condannato l’ a versare la somma di € 277.774,96 oltre interessi di mora (si tratta segnatamente dei crediti per sorte capitale di € 241.619,78 portati dalle fatture elencate a pag. 6-14 del ‘ doc. C) situazione contabile aggiornata al 26/09/2 4 unitamente all’elenco delle fatture non saldate ‘ allegato al foglio di p.c. in primo grado , e degli interessi di mora sulle medesime fatture) chiedendo, in relazione agli stessi, dichiararsi inammissibile/improcedibile la propria domanda di pagamento ed annullarsi la sentenza di primo grado per violazione del ne bis in idem ;
-peraltro, in ordine all’eccezione , reiterata dall’appellante , di avvenuto pagamento della somma di € 241.364,45 proprio in relazione ai citati crediti, come da mandato di pagamento riferito al d.i. emesso
dal Tribunale di Milano (al centro di quel contenzioso), non ha preso posizione nella propria comparsa in appello;
le ulteriori domande di accolte in primo grado, attengono: a) agli interessi di mora maturati su un secondo gruppo di fatture azionate nel solo giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze, saldate in corso di causa (pag. 2 e 3 del menzionato elenco); b) agli interessi anatocistici ed al risarcimento forfettario del danno ex art. 6 d.lgs. 231/2002, correlati tanto alle fatture già azionate dinanzi al Tribunale di Milano (ma ivi non specificamente richiesti) quanto alle fatture oggetto del solo giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze;
-in merito a tali voci, le censure mosse dell’appellante non appaiono suscettibili di apprezzamento (salvo quanto appresso si dirà) per la parte riguardante gli interessi anatocistici e gli importi ex art. 6 d.lgs. 231/2002 che si collegano ai crediti per sorte capitale ed interessi di mora già accertati con sentenza della Corte d’Appello di Milano passata in giudicato, in quanto: a) la spettanza di tali accessori consegue ex lege al definitivo accertamento dei crediti che ne costituiscono la base; b) il calcolo del risarcimento del danno operato con moltiplicazione dell’importo di € 40,00 per ognuna delle fatture azionate risulta conforme al dettato dell’art. 6 (che, sino al sudde tto limite pecuniario, non richiede una specifica prova a carico del creditore circa il sostenimento dei costi di recupero) ed alle indicazioni date dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. la decisione del 20 ottobre 2022, in sede di rinvio pregiudiziale, nella causa C -585/20);
tuttavia, per i crediti di cui sopra, l’importo di € 40,00 è stato considerato non solo in relazione a n. 220 fatture ma anche in relazione a n. 86 note di credito (cfr. il riepilogo di cui al doc. 2 allegato alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado), ciò che non appare corretto, posto che le note non sono rappresentative di crediti ma, viceversa, di somme da scorporare dal dovuto, sicché in definitiva, la cifra effettivamente spettante a tale titolo risulterebbe pari ad € 8.800,00 (€ 40,00 x 220);
in merito, viceversa, alla spettanza degli accessori indicati per i crediti azionati esclusivamente dinanzi al Tribunale di Firenze, il gravame presenta profili di apparente fondatezza, con particolare riguardo al motivo concernente l’eccezione (non affrontata dal giudice di primo grado) della mancanza di validi contratti scritti alla base delle obbligazioni di pagamento fatte valere, non surrogabile da meri comportamenti della P.A., come l’avvenuto pagamento spontaneo della sorte capitale;
sussistono perciò, in definitiva, idonei motivi, sotto il profilo del fumus boni iuris , per confermare la sospensione concessa inaudita altera parte , quanto alle statuizioni di condanna riguardanti: 1) la somma di € 241.619,78 per capitale e gli interessi di mora; 2) gli interessi anatocistici richiesti rispetto alle fatture azionate solo davanti al Tribunale di Firenze; 3) la cifra di € 6.320,00 ( € 15.120,00 -€ 8.800,00) liquidata ex art. 6 d.lgs. 231/2002;
occorre invece revocare la sospensione nel resto, nemmeno trovando ragione l’istanza di inibitoria in una situazione di periculum effettivamente e concretamente dimostrata;
P.Q.M.
conferma il decreto di sospensione emesso inaudita altera parte dal Presidente il 22.7.2025 e ulteriormente sospende l’esecutività della sentenza impugnata sino all’esito del giudizio d’appello limitatamente alle statuizioni di condanna indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3);
revoca il decreto e rigetta l’istanza di sospensione nel resto.
Si comunichi.
Firenze, camera di consiglio del 26.9.2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME