ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA – N. R.G. 00001088-1 2025 DEPOSITO MINUTA 09 03 2026 PUBBLICAZIONE 09 03 2026
N. 1088/2025 R.G.
LA CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA
Sezione civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. NOME COGNOME AVV_NOTAIO rel.
Dr. NOME COGNOME Consigliere
Dr. NOME COGNOME Consigliere
vista l’istanza degli appellanti in data 24/02/2026 di sospensione d ell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con la quale Ł stato dichiarato risolto il contratto di comodato avente ad oggetto il garage sito in ChietiINDIRIZZO INDIRIZZO, Ł stato ordinato ai comodatari e
odierni appellanti, la restituzione del bene alla comodante i comodatari sono stati inoltre condannati, in solido tra loro, al pagamento alla comodante della somma di € 6.400,00 fino ad aprile 2025 incluso, oltre ad € 100,00 per ogni mensilità successiva fino alla riconsegna, con interessi legali a partire dalla richiesta di restituzione del bene loro inviata dalla sig.ra nel gennaio del 2020, ed a rifonderle le spese di lite , liquidate nell’importo di € 130,00 per esborsi ed € 1.300,00 per compensi professionali, oltre ad accessori di legge;
rilevato che con decreto emesso inaudita altera parte in data 25/2/2026 il AVV_NOTAIO della Sezione civile ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed ha fissato per la conferma, la revoca o la modifica del decreto l’udienza del 3/3/2026, che si è svolta con modalità cartolare, ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.;
osservato che gli appellanti hanno dedotto in sede di gravame che la comodante non ha diritto ad ottenere la restituzione del bene ad nutum , trattandosi di comodato concluso per esigenze familiari;
rilevato che tale deduzione, fatta per la prima volta in appello, Ł inammissibile, implicando nuovi accertamenti di fatto, e che essa appare comunque priva di fondamento, avendo il contratto di comodato per cui Ł causa ad oggetto un garage adibito a magazzino dagli odierni appellanti e non essendo pertanto riferibile alla fattispecie in esame la giurisprudenza maturata in tema di comodato della casa di abitazione per la soddisfazione di esigenze di vita familiare (su cui vedi, ad es. Cass. n. 17095 del 2025);
osservato che risulta insussistente anche il periculum in mora , stante la destinazione del bene da restituire, che può essere sostituito con un altro locale preso in locazione, tenuto inoltre conto che nel gennaio del 2025 gli odierni appellanti si erano impegnati alla sua restituzione, e considerata infine la modestia delle somme oggetto della condanna;
ritenuto, sulla base di quanto esposto, che l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata deve essere rigettata e che, stante la manifesta infondatezza di essa, gli appellanti devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 283, comma 3, c.p.c.;
visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
revoca il decreto emesso in data 25/2/2026;
condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 5/03/2026.
La AVV_NOTAIO est. dr. NOME COGNOME