Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15695 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 15635-2024 proposto da:
COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentato e difeso dagli Avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimati –
Avverso l ‘ordinanza resa dal Tribunale di Latina , depositata in data 30/05/2024 , nell’ambito del giudizio R.G. 4016/17 ; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale dello 04/02/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
REVOCATORIA ORDINARIA
Sospensione del giudizio –
Regolamento di competenza
R.G.N. 15635/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 04/02/2025
Adunanza camerale
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ordinanza ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., con cui il Tribunale di Latina, in data 30 maggio 2024, ha sospeso il giudizio ex art. 2901 cod. civ., dallo stesso COGNOME promosso nei confronti di NOME COGNOME (il solo dei due convenuti costituitosi in giudizio) e NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver esperito azione revocatoria, a garanzia di un credito verso il COGNOME risultante da un decreto ingiuntivo (basato su una scrittura privata recante ricognizione di debito), per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare, concluso dal debitore con NOME COGNOME.
Pendendo in appello il giudizio di opposizione avverso il suddetto provvedimento monitorio (definito, in primo grado, con il rigetto dell’opposizione), il giudice della controversia incardinata a norma dell’art. 2901 cod. civ. disponeva la sospensione della stessa , in accoglimento dell’istanza del COGNOME.
Avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio, resa dal Tribunale di Latina, ha proposto regolamento di competenza il COGNOME sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 134 cod. proc. civ., ‘per difetto assoluto di motivazione o, comunque, per motivazione tautologica sull’affermato ra pporto di pregiudizialità e sulla mancata adesione alla sentenza emessa
nella causa ritenuta pregiudicante, con necessario riferimento ai motivi di gravame proposti contro la stessa’.
Nel premettere che ‘l’ordinanza impugnata non precisa neppure la natura del rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi apoditticamente affermato’, il ricorrente evidenzia ‘che l’azione revocatoria è certamente ammissibile anche rispetto ad un credito sub iudice , il cui accertamento, peraltro in via meramente incidentale, non ne costituisce un presupposto processuale o sostanziale, talché il giudizio di accertamento del credito non è certamente pregiudiziale in senso tecnico’.
Tuttavia, si osserva nel presente regolamento, il rapporto di pregiudizialità non sussiste neppure in senso lato, giacché, ove dovesse accertarsi l’inesistenza del credito a garanzia del quale è stata esperita l’azione revocatoria, ‘la tutela dell’acquirente e del debitore alienante è assicurata da più di un elemento e, segnatamente: i) dall’efficacia relativa e non erga omnes della sentenza del giudizio di revocatoria; ii) dalla necessità dell’effettiva esistenza del titolo al fine di esercitare l’azione esecutiva sul bene oggetto del trasferimento revocato; iii) in ultima analisi, dall’effetto espansivo, ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ., dell’eventuale riforma della sentenza sull’accertamento del credito’.
Infine, si rileva che per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale di cui all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. ‘è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui viene invocata l’autorità nel processo sospeso e ciò sulla base di un confronto tra la decisione e la critica che ne è stata fatta’, valutazione, nella specie, mancata.
4. È rimasto solo intimato il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha concluso per l’accoglimento del regolamento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Il regolamento va accolto.
7.1. Al netto, infatti, di ogni altra considerazione il Tribunale di Latina ha contravvenuto al principio secondo cui, ai ‘fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.’, è ‘indispensabile un’e spressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo’ (ovvero, quello sospeso), e ciò ‘sulla base di un confronto tra la decisione stessa e le critica che ne è stata fatta’ con l’appello, di talché ‘la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici’ (Cass. Sez. 6 -3, ord. 12 novembre 2014, n. 24046, Rv. 633442-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 luglio 2015, n. 16142, Rv. 636388-01; Cass. Sez. 63, ord. 29 maggio 2019, n. 14738, Rv. 654053-01; Cass. Sez. 63, ord. 8 luglio 2020, n. 14146, Rv. 658381-02).
Nella specie tale esplicita motivazione difetta, donde l’accoglimento del proposto regolamento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste, pertanto, a carico di NOME COGNOME che ha formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
P.Q.M.
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Condanna NOME COGNOME a rifondere, ad NOME COGNOME le spese del presente giudizio, liquidate in € 2.8 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della