Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1495 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1495 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
Oggetto
Procedimento civile – Sospensione del processo – Procedimenti pendenti in gradi diversi – Sospensione – Condizioni e presupposti
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15887NUMERO_DOCUMENTO2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliata digitalmente ex lege ;
-resistente -avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Bologna depositata in data 26 giugno 2025, n. cronol. 7533/2025, nel
procedimento n. 1318/2024 R.G.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con le quali si chiede che « la Corte di cassazione, in camera di consiglio, accolga il regolamento di competenza ritenendo illegittima la sospensione per la prosecuzione nel merito della decisione. Con ogni conseguenza di legge ».
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2024 RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna alla restituzione dell’importo di euro 120.000,00, oltre accessori, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, di arricchimento senza causa, assumendo che detta somma, pagata tra il 2012 e il 2014 a titolo di ‘versamenti aggiuntivi’ (premi) su polizze vita, sarebbe stata indebitamente trattenuta dalla convenuta in assenza di un valido titolo obbligatorio, atteso il carattere asseritamente inesistente delle polizze cui la stessa compagnia aveva imputato tali pagamenti;
la società attrice ha esposto che la medesima somma di euro 120.000,00, fondata sui medesimi fatti storici (versamenti aggiuntivi su contratti vita stipulati tramite l’ex agente RAGIONE_SOCIALE), era già stata oggetto di domanda restitutoria nel precedente giudizio instaurato davanti al Tribunale di Venezia, definito in primo grado con sentenza di solo parziale accoglimento, confermata dalla Corte d’appello di Venezia, e attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione (r.g. n. 8982/2023) a seguito di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE per tre motivi, nei quali l’attrice aveva parimenti contestato l’esistenza di ulteriori rapporti assicurativi rispetto alle tre
polizze dedotte in quel giudizio e la legittimità dell’imputazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dei suddetti versamenti a polizze diverse da quelle azionate;
nel giudizio veneziano i giudici di merito hanno escluso i suddetti 120.000,00 euro dal quantum riconosciuto all’attrice, ritenendo che si trattasse di pagamenti riferibili ad « altri rapporti contrattuali » intercorrenti tra le parti, estranei al thema decidendum introdotto dall’attrice e che una parte dei versamenti aggiuntivi fosse stata imputata, da RAGIONE_SOCIALE, a polizze contraddistinte dai numeri 88690.54, 88689.55 e 88689.72, diversi da quelli delle tre polizze oggetto di quel giudizio (contraddistinte dai numeri 88689.40, 88690.55, 88691.53);
costituendosi nel giudizio bolognese, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., deducendo l’identità di petitum sostanziale e causa petendi tra l’azione proposta a Bologna e quella già introdotta a Venezia e ora pendente in Cassazione, poiché entrambe fondate sui medesimi pagamenti per euro 120.000,00, sulla contestazione dell’esistenza di ulteriori rapporti contrattuali e sulla pretesa restitutoria/risarcitoria correlata alla riconduzione dei versamenti alle tre polizze asseritamente uniche esistenti tra le parti;
il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in questa sede impugnata con ricorso per regolamento di competenza, ha:
i ) escluso la sussistenza della litispendenza, ritenendo che il giudizio veneziano avesse ad oggetto una domanda di risoluzione e risarcimento danni per responsabilità contrattuale derivante dalla sottoscrizione di tre polizze, mentre il giudizio bolognese avrebbe ad oggetto una distinta azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., inerente solo a parte delle somme già richieste nella prima causa;
ii ) rilevato che, nella prima causa, la restituzione di dette somme era stata esclusa perché riferita ad ‘altri rapporti contrattuali’, la cui esistenza viene contestata dall’attrice nel nuovo giudizio;
iii) ritenuto che l’accertamento dell’asserito indebito fatto valere a Bologna dipenderebbe dal definitivo accertamento, nel giudizio pendente in Cassazione, del quantum risarcitorio e della riconducibilità o meno delle somme in contestazione alle polizze già oggetto della causa veneziana;
sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto sussistente un nesso di necessaria pregiudizialità logica tra i due giudizi, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e ha conseguentemente sospeso il procedimento bolognese in attesa della definizione del giudizio r.g. n. 8982/2023 dinanzi alla Corte di cassazione;
avverso detta ordinanza di sospensione RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza, al quale resiste RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria difensiva;
il P.M., con requisitoria scritta depositata l’ 11 dicembre 2025, dopo avere ritenuto condivisibile l’esclusione della litispendenza operata dal Tribunale in ragione della diversità delle causae petendi , ha nondimeno concluso per l’accoglimento del regolamento, osservando che, in presenza di giudizi distinti aventi oggetto diverso (nel primo, restituzione collegata alla erronea o inadempiente gestione degli unici tre rapporti assicurativi asseritamente esistenti; nel secondo, indebito correlato alla dedotta inesistenza delle altre tre polizze cui i versamenti sono stati imputati dalla convenuta), non ricorrono i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., difettando una necessaria incidenza della decisione del primo giudizio sulla definizione del secondo, e che, al più, la situazione potrebbe eventualmente essere governata mediante lo strumento di cui all’art. 337 c.p.c., non già ricorrendo all’art. 295 c.p.c. ;
sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie;
considerato che:
a fondamento del proposto regolamento la ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti la
sospensione del secondo processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sostiene che:
;
a) tra le due cause vi è in realtà identità di domande, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ed eliminare la causa successivamente instaurata dal ruolo, non potendo mai configurarsi, in presenza di domande identiche, un rapporto di pregiudizialità idoneo a giustificare la sospensione necessaria;
b) comunque, difetta un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tecnico -giuridica tra distinti rapporti giuridici sostanziali, trattandosi di un’unica vicenda negoziale (pagamento dei premi) e di un semplice problema di diversa qualificazione giuridica delle medesime vicende fattuali (responsabilità contrattuale/extracontrattuale, indebito, arricchimento senza causa), questione che, al più, può legittimare un simultaneus processus ma non la sospensione ex art. 295 c.p.c.;
va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso preliminarmente opposta dalla società resistente per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. sul rilievo che la ricorrente avrebbe omesso di indicare lo specifico motivo di impugnazione e di indicare l’orientamento giurisprudenziale al quale la pronuncia impugnata non si sarebbe conformata;
l’eccezione è priva di pregio dal momento che, come reso evidente dalla sintesi appena esposta, è certamente presente e chiara l’indicazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento del proposto regolamento;
giova peraltro rammentare che il regolamento di competenza, ancorché come qualsiasi mezzo di impugnazione supponga, per essere atto idoneo allo scopo, la deduzione degli argomenti in forza dei quali si critica la decisione impugnata, non è disegnato dal legislatore, nel suo profilo di contenuto-forma, come un mezzo di impugnazione che formalmente imponga al ricorrente di indicare i motivi dell’impugnazione, in modo che il thema decidendum ne risulti
conseguentemente circoscritto e la Corte di cassazione sia tenuta a rispondere solo su tali motivi, salvo l’esercizio di poteri di rilevazione d’ufficio giustificati per la decisione su di essi;
il processo di regolamento di competenza è, invece, un’impugnazione con cui si prospetta alla Corte di cassazione la «questione» di competenza perché essa la decida e non un’impugnazione con cui si sollecita il controllo sulla decisione relativa alla competenza nei termini in cui l’ha resa il giudice di merito, di modo che, se tale decisione, nell’ambito dell’esame della questione abbia seguito alcuni passaggi logicamente consequenziali, necessari per la soluzione data alla relativa questione di competenza, occorra con l’istanza di regolamento sottoporli a critica tutti, perché altrimenti, l’omessa impugnazione di alcuno di essi determinerebbe un fenomeno di giudicato interno;
al contrario il regolamento di competenza devolve alla Corte la «questione di competenza» in tutti i suoi possibili risvolti, esaminati o meno che siano ed indipendentemente dal fatto che l’istante li abbia criticati (sul punto vi è giurisprudenza costante, seppure in relazione non alle esposte ragioni strutturali ma al rilievo funzionale dato dall’esigenza di assicurare, con il regolamento, una decisione sulla competenza che eviti su di essa nuove contestazioni: Cass. Sez. U. 11/10/2002, n. 14569; 29/09/2004, n. 19591; 07/02/2006, n. 2591; 24/10/2016, n. 21422; 03/07/2018, n. 17312; v. anche in termini Cass. 30/06/2020, n. 12984; 31/08/2020, n. 18082);
ciò precisato, il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso precisati;
occorre esaminare in via preliminare la questione della sussistenza o meno della litispendenza tra i due descritti giudizi, della quale questa Corte può ritenersi investita benché quella impugnata sia sul punto (sulla sussistenza o meno cioè di una ipotesi di litispendenza) una pronuncia di segno negativo, che cioè non ha
affermato la litispendenza adottando i conseguenti provvedimenti, ma l’ha espressamente esclusa;
va in tal senso dato seguito a indirizzo già in passato costantemente affermato che ammette anche l’impugnazione della decisione negativa della litispendenza (v. Cass. n. 4207 del 19/09/1978; n. 3079 del 09/05/1981; n. 1781 del 09/03/1983; n. 1395 del 23/02/1983), dovendosi considerare che l’affermazione della insussistenza della litispendenza si concreta essa stessa in una affermazione della sussistenza della competenza a decidere del giudice che la fa;
ebbene, la tesi censoria al riguardo sostenuta dalla ricorrente, secondo cui nella specie una tale situazione dovrebbe ritenersi sussistente, non può essere condivisa;
confrontando la domanda e le conclusioni prese nel giudizio introdotto davanti al Tribunale di Venezia, ora pendente in Cassazione, e la domanda introdotta davanti al Tribunale di Bologna, è palese che non sussista alcun rapporto di identità, ma solo di pregiudizialità, come ha correttamente ritenuto il tribunale bolognese;
nel primo giudizio RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto:
« in via principale », che « accertato e dichiarato il grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, per le causali di cui in narrativa, rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti di parte attrice », fosse dichiarata « la risoluzione del contratto » e, « comunque, anche indipendentemente da ciò » (cioè, anche eventualmente in mancanza della declaratoria di risoluzione del contratto), che RAGIONE_SOCIALE fosse condannata « al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte attrice, di carattere patrimoniale e non, consistenti nella restituzione di quanto alla stessa dovuto (€ 582.762,20 oltre rivalutazione dal versamento al saldo come da contratto) »;
« in via principale e concorrente », la restituzione di quanto
complessivamente versato, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2049 cod. civ.;
« in ogni caso » la condanna della società convenuta « al risarcimento dell’ulteriore danno extracontrattuale provocato all’attrice e descritto in narrativa, quantificato in € 50.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda istruttoria e da liquidarsi in via equitativa »;
si prospettava, quindi, a fondamento in iure , una alternativa o concorrente responsabilità contrattuale (da inadempimento degli obblighi scaturenti dai contratti assicurativi, tra cui quelli di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto) o extracontrattuale (da responsabilità indiretta per il fatto dell’intermediario) in relazione ad una allegazione fattuale essenzialmente così sintetizzabile: a fronte di versamenti nel corso degli anni dal 2012 al 2015, per il tramite dell’agenzia di riferimento RAGIONE_SOCIALE di Padova, per un complessivo importo di euro 582.762,20, imputati esclusivamente alle polizze contraddistinte con i numeri 88689.40, 88690.55, 88691.53 , le uniche che l’attrice affermava di aver acceso presso RAGIONE_SOCIALESai Ass.ni S.p.a., quest’ultima aveva riconosciuto nel 2016 il versamento (in quelle polizze) di importi nettamente inferiori e poi nel 2017 un valore di riscatto corrispondentemente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere liquidato;
essendo stata la domanda rigettata nella parte in cui era riferita a importi che risultavano imputati a polizze diverse da quelle indicate in citazione, RAGIONE_SOCIALE ─ pur avendo impugnato la sentenza d’appello e nella pendenza (in atto persistente) del relativo giudizio di cassazione ─ ha proposto davanti al Tribunale di Bologna domanda di ripetizione di indebito (o in subordine di indennizzo ex art. 2041 cod. civ.), nel presupposto, ancora sub iudice nell’altro giudizio e per l’ipotesi di conferma, che le somme di cui trattasi siano da ritenersi
effettivamente imputate dalla compagnia alle tre polizze diverse da quelle indicate in citazione e che, in realtà, tali polizze non siano mai sussistite;
in sostanza, e come si disse nella citazione introduttiva, la domanda bolognese è prospettata per il caso che dall’altro giudizio emerga un certo accertamento, ossia venga definitivamente accertato che effettivamente quei contestati importi siano stati imputati dalla compagnia a polizze diverse da quelle indicate nell’atto introduttivo del primo giudizio e in realtà inesistenti;
non può dubitarsi della diversità di causae petendi tra il primo e il secondo giudizio, atteso che la ragione giuridica posta a fondamento della domanda avanzata in quest’ultimo postula proprio che quella posta a fondamento del primo venga in esso definitivamente smentita attraverso il passaggio in giudicato del l’accertamento (operato dai giudici di merito, ma censurato con ricorso per cassazione tuttora pendente) della effettiva imputazione dei pagamenti a polizze diverse da quelle cui parte attrice affermava dovessero essere riferiti;
è corretta, dunque, l’affermazione, nella ordinanza qui impugnata con regolamento necessario di competenza, secondo cui non è configurabile nella specie una ipotesi di litispendenza e, posto che il primo accertamento è comunque uno dei passaggi logici essenziali presupposti dalla domanda avanzata nel giudizio bolognese, è anche corretta la prospettazione di un nesso di pregiudizialità tra il primo e il secondo giudizio;
semmai, ma questo apparterrà al merito del giudizio bolognese, si tratterà di vedere se -come parrebbe postulare la citazione introduttiva di tale secondo giudizio -possa sostenersi che i versamenti asseritamente indebiti siano tali per l’inesistenza delle tre polizze: si tratterà, cioè, di vedere non solo se nell’altro giudizio risulterà accertato il pagamento delle somme in relazione alle tre diverse polizze, ma pure se, nel caso in cui quella imputazione risulti
in quel giudizio confermata, le polizze attinte da quella imputazione fossero effettivamente inesistenti;
non è corretta, però, la riconduzione della fattispecie così ricostruita alla previsione di cui all’art. 295 c.p.c. e, di conseguenza, la determinazione che, sulla base di tale sola qualificazione, ha assunto il giudice bolognese ordinando la sospensione del giudizio pendente innanzi a sé;
viene, infatti, in rilievo nel descritto contesto il principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui lo spazio di operatività dell ‘ art. 295 c.p.c., nel coordinamento tra giudizi che si assumono in rapporto di pregiudizialità, è rigidamente delimitato al periodo in cui entrambi i processi pendono nella fase di merito (in particolare in primo grado), poiché, una volta intervenuta la decisione nel giudizio pretesamente pregiudicante, l ‘ esigenza di evitare contrasti fra giudicati o di coordinare le pronunce viene soddisfatta attraverso la disciplina dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., e non più mediante la sospensione necessaria del processo dipendente (v. Cass. Sez. U, n. 10027 del 19/06/2012; v. anche ex multis Cass. n. 21924 del 29/08/2008; n. 26435 del 16/12/2009; n. 8478 del 13/04/2011; n. 13035 del 24/05/2013; n. 26251 del 03/11/2017; n. 80 del 04/01/2019; n. 8885 del 29/03/2023);
nel caso di specie, dall’esposizione dei fatti compiuta nel ricorso e dall’ordinanza impugnata risulta pacifico che: a) il giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Venezia è stato definito in entrambi i gradi di merito ed è oggi pendente esclusivamente in Cassazione (r.g. n. 8982/2023); b) il giudizio bolognese è stato instaurato successivamente, allorché il primo processo era già in fase di gravame, sicché, al momento dell’ordinanza di sospensione, non ricorreva alcuna concomitante pendenza dei due giudizi in primo grado;
il Tribunale, pertanto, nel valutare la relazione fra il giudizio in
atto pendente separatamente avanti questa Corte e quello pendente dinanzi ad esso avrebbe dovuto farlo assumendo come parametro normativo per eventualmente esercitare il potere sospensivo non già l’art. 295 c.p.c. , bensì il secondo comma dell’art. 337 c.p.c. ;
va ricordato al riguardo che, secondo pacifico indirizzo, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo, previsto dall’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta;
ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cass. 12/11/2014, n. 24046; 23/10/2015, n. 21664; 02/09/2015, n. 17473; 29/05/2019, n. 14738; 08/07/2020, n. 14146);
nel caso di specie il Tribunale di Bologna è chiamato a decidere sulla domanda restitutoria in una situazione in cui nel separato giudizio è stata già accertata, sebbene con accertamento ancora sottoposto a gravame, l’imputazione dei pagamenti delle somme in questione a polizze diverse da quelle cui è riferito l’oggetto del primo giudizio;
in base all’art. 337, secondo comma, c.p.c. egli può sospendere il giudizio innanzi a sé solo se ritiene, motivatamente, che tale accertamento sia plausibilmente suscettibile di essere cassato nel pendente giudizio di cassazione;
una tale necessaria valutazione manca del tutto nel provvedimento impugnato, manca infatti alcuna prognosi sulle possibilità di accoglimento del ricorso per cassazione proposto
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia e in atto pendente davanti a questa Corte;
tanto basta per ritenere illegittimamente esercitato il potere di sospensione, non essendo consentito a questa Corte di scrutinare il provvedimento per controllare se esso sia conforme a tale parametro, competendo al Tribunale, una volta riassunto il giudizio, la decisione sull’esercizio del relativo potere, che -come detto- è affidata ad una decisione discrezionale (v. Cass. n. 15111 del 04/07/2007; n. 21924 del 2008, cit.);
solo per il caso in cui il Tribunale dovesse esercitare positivamente tale potere e disponesse la sospensione del giudizio civile, la relativa ordinanza sarà controllabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., poiché la discrezionalità, una volta esercitata e concretatasi in un provvedimento di arresto dello svolgimento del processo, diviene controllabile per il necessario ossequio alla garanzia costituzionale del diritto di azione e del principio della ragionevole durata del processo (Cass. n. 21924 del 2008, cit.);
in accoglimento del ricorso dev’essere dunque disposta la prosecuzione del giudizio, con termine per la riassunzione di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell’art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui « qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile »;
invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l’ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta
al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706);
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del processo; fissa per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Bologna il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Condanna la società resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME