Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6172 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6172 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21201-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con procura – avverso l’ordinanza n. 22164/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 5297/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.21201/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/01/2026
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna con ricorso ex artt. 42 ss cod. proc. civ. la ordinanza resa in data 8 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia con cui è stata disposta la sospensione del giudizio n. rg. 5297/2019, avente ad oggetto il pagamento di prestazioni prev idenziali relative all’anno 2017 connesse alla iscrizione negli elenchi OTD.
Resiste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso perché carente dei requisiti di forma e contenuto necessari ed insistendo, comunque, per l’infondatezza.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Il Tribunale ha disposto la sospensione rilevando che: la causa aveva ad oggetto il pagamento di prestazioni previdenziali relative all’anno 2017 e connesse all’iscrizione negli elenchi OTD; la ricorrente aveva instaurato giudizio avverso la cancellazione da detti elenchi nell’anno 2016 ed il giudizio era stato definito in primo grado con sentenza (di mero accertammo del diritto alla iscrizione e non di condanna) favorevole alla parte privata, sentenza rispetto alla quale era stato interposto appello; la de cisione della controversia dipendeva dall’esito del giudizio pendente in secondo grado.
La ricorrente chiede dichiararsi la nullità dell’ordinanza poiché, ‘quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato è possibile la sospensione solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.’ (che è la norma indicata dal Giudice), di tal chè, ‘che se il Giudice
disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità’.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 798/2015) «anche qualora tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità, ma quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., sicché ove il Giudice abbia disposto la sospensione del processo ai sensi dell’ art. 295 c.p.c. il relativo provvedimento risulterà illegittimo a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (v., fra le altre, Cass. 21924/2008). Peraltro, ove la sospensione del processo sia stata disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sull’erroneo presupposto della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità con altro giudizio, mentre in relazione all’art. 337, secondo comma, c.p.c. sarebbero potute sussistere, eventualmente, le condizioni per pervenire all’emanazione di un provvedimento di sospensione facoltativa, il provvedimento reso è comunque da annullare, mancando un’adeguata motivazione sulle ragioni di opportunità che avrebbero potuto legittimare la sospensione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.».
Ed ancora: «il giudice della causa pregiudicata non ha l’obbligo, bensì solo la facoltà, di disporre la sospensione del giudizio, ove la causa pregiudicante sia stata decisa in primo grado e penda su di essa il giudizio di impugnazione. Che la sospensione non sia doverosa si desume dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo rivestono tanto l’art. 282 cod.proc.civ. circa la provvisoria esecutorietà della
sentenza di primo grado (Cass., Sez. Un., n. 10027 del 19/06/2012) quanto l’art. 295 cod.proc.civ., relativo alla sospensione necessaria finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto che presuppone altresì l’identità delle parti dei procedimenti (Cass. n. 17623 del 25/08/2020). A differenza dell’art. 295 cod.proc.civ., l’art. 337, secondo comma, cod.proc.civ. disciplina un’ipotesi di sospensione facoltativa del processo: il giudice, quindi, non essendo obbligato a sospendere il giudizio, ha un ventaglio di opzioni: a) sospenderlo in attesa dell’esito dell’impugnazione, sorreggendo la decisione con una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo (Cass. n. 16051 del 18/05/2022); b) conformarsi alla decisione impugnata; c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione» (Cass. n. 30106/2024).
Nella specie, dalla lettura dell’ordinanza gravata emerge la sussistenza di una adeguata motivazione della sospensione, tale da far ritenere che la stessa, al di là del richiamo all’art. 295 cod. proc. civ., debba intendersi effettuata ai sensi dell’art. 3 37 cod. proc. civ., avendo il Tribunale argomentato indicando: l’oggetto del giudizio che si svolgeva dinanzi a lui (pagamento di prestazioni DS/Agr e ANF relative all’anno 2017 connesse alla iscrizione negli elenchi OTD); l’esistenza di un precedente giudizio, definito in primo grado con sentenza sottoposta a gravame, avente ad oggetto un aspetto pregiudiziale, ossia la cancellazione della lavoratrice dagli elenchi OTD nell’anno 2016,
annualità rilevante ai fini dei requisiti del biennio assicurativo e del minimo contributivo; il fatto che il precedente fosse favorevole alla ricorrente ed avesse ad oggetto il mero accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi e non la condanna alla reiscrizione; il fatto, infine, che l’esito del giudizio dipendesse dall’esito della vertenza pendente in grado di appello.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Non si fa luogo a condanna alle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME