Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 461 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
Oggetto: Regolamento di competenza.
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, in virtù di procura su foglio separato allegato in calce all’intervento , ex art.111, terzo comma, cod. proc. civ., nel giudizio iscritto al n. R.G. 472NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege ; RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura su foglio separato allegato in calce alla memoria di costituzione nel giudizio iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Gorizia; con domiciliazione digitale ex lege ;
C.C. 21/11/2025
r.g.n. NUMERO_DOCUMENTO2025
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
-resistente-
avverso l’ordinanza 31 marzo 2025, n.915, resa dal Tribunale di Gorizia nel procedimento iscritto al n. 472NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 21 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME , la quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia.
Rilevato che:
1. con ricorso ai sensi dell’art. 447 -bis cod. proc. civ., depositato il 27 giugno 2024, la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto la RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Gorizia (procedimento n.472/2024 R.G.), domandando la declaratoria d ell’avvenuta risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15 giugno 2021 e l ‘accertamento del carattere sine titulo della detenzione degli immobili che ne formavano oggetto ad opera della convenuta, con condanna di quest’ultima al rilascio dei locali, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione e delle spese;
a fondamento di tali domande la ricorrente ha esposto: che, in data 10 marzo 2017, aveva stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita del complesso immobiliare a destinazione alberghiera denominato ‘ Stella M aris’, con immediata immissione in possesso della RAGIONE_SOCIALE; che, prima della scadenza del termine, era stata concordata, con addendum del 15 giugno 2021, la revisione del prezzo, la proroga del termine per il rogito e la stipula contestuale di un contratto di locazione degli immobili; che nell’ addendum e nel contratto di locazione era stato previsto il collegamento negoziale tra i contratti, in modo che la risoluzione dell’uno avrebbe comportato la risoluzione dell’altro; che la RAGIONE_SOCIALE era stata inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare di compravendita;
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r.g.n. NUMERO_DOCUMENTO2025
Pres. COGNOME
Est. COGNOME
che essa società, di conseguenza, dapprima aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto preliminare e, successivamente, in virtù della clausola di collegamento negoziale, aveva risolto il contratto di locazione;
si è costituita in giudizio la RAGIONE_SOCIALE resistendo alle domande, sugli assunti: che il contratto di compravendita non era stato stipulato poiché la venditrice aveva omesso di trasmettere la concessione edilizia ed altra documentazione essenziale per la stipula; che la società RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere atti in suo danno per trarre maggior vantaggio dalla vendita dei beni; che essa, in data 22 maggio 2024, aveva dunque esercitato l’azione ex art.2932 cod. civ. dinanzi al medesimo Tribunale di Gorizia, trascrivendo il relativo atto, con conseguente iscrizione a ruolo della causa n.376/2024 R.G.; che l’art. 17 del contratto di locazione prevedeva la risoluzione e non il recesso unilaterale; che il processo andava pertanto sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della conclusione del giudizio ex art. 2932 cod. civ., in cui, tra l’altro, la convenuta aveva sollevato eccezione riconvenzionale volta ad accertare la legittimità del recesso;
nel giudizio è intervenuta, ex art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., la società RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere acquistato, nelle more, il complesso immobiliare alberghiero ‘ Stella M aris’ dalla società RAGIONE_SOCIALE, con contratto sottoscritto il 28 giugno 2024 ed intavolato il 16 luglio 2024;
2. con decreto ( recte : ordinanza) 31 marzo 2021, n.915, a scioglimento della riserva assunta, sulle istanze istruttorie delle parti, all’ udienza del 26 novembre 2024, il Giudice adìto, ritenuto sussistente il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra la causa iscritta al n.478/2024 R.G. (pendente dinanzi a sé) e la causa iscritta al n. 376/2024 (pendente dinanzi al medesimo ufficio, ma assegnata ad altro magistrato), ha disposto la sospensione del processo, ex art.295 cod. proc. civ., sui rilievi: che oggetto della causa contrassegnata con il n. 472/NUMERO_DOCUMENTO R.G. sarebbe la risoluzione del contratto di locazione come conseguenza del recesso dal contratto di compravendita, mentre oggetto della causa iscritta al n. 376/2024 R.G. sarebbe la pretesa
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
della RAGIONE_SOCIALE di ottenere in via coattiva la proprietà del complesso immobiliare grazie all’accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. proc. civ., concernente lo stesso contratto di compravendita; che sarebbe pacifico tra le parti il collegamento negoziale tra il preliminare di compravendita ed il contratto di locazione , tenuto conto delle previsioni contenute nell’ art. 17 di quest’ultimo contratto e nel Punto 5 p. 3 dell’ addendum del 15 giugno 2021; che le due pattuizioni sarebbero volte a regolare unitariamente l’operazione economica avente ad oggetto la cessione del complesso immobiliare alberghiero, non assumendo rilievo, in senso contrario, avuto riguardo al disposto dell’art.111, primo comma, cod. proc. civ. , la carenza di identità soggettiva delle due cause;
3. avverso questa ordinanza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, al quale ha espressamente aderito la RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che, in accoglimento del ricorso, la Corte disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Gorizia;
le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. con i motivi posti a fondamento del ricorso viene dedotto, in sostanza, che, tra la causa iscritta al n. 472/2024 e quella iscritta al n. 376/2024 R.G. del medesimo ufficio giudiziario, non sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, in ragione del quale la prima dovesse essere sospesa in attesa della conclusione della seconda , ai sensi dell’ art. 295 cod. proc. civ.;
viene evidenziato, in primo luogo, che, per effetto della vicenda successoria che ha interessato il diritto controverso, gli effetti della sospensione del primo giudizio ricadrebbero interamente sulla RAGIONE_SOCIALE,
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attuale proprietaria degli immobili, alla quale sarebbe inibito sine die l’ acquisto del possesso dei beni compravenduti, ancora occupati dalla RAGIONE_SOCIALE;
viene sostenuto, in secondo luogo, che l’ accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre troverebbe un ostacolo nella circostanza che il preliminare donde deriverebbe tale obbligo sarebbe stato risolto a seguito della vendita stipulata tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta fondata su un preliminare precedentemente trascritto;
viene affermato, in terzo luogo (e in termini generali), il difetto del carattere pregiudicante delle azioni costitutive (come quella ex art.2932 cod. civ.), avuto riguardo alla circostanza che la sentenza di accoglimento di consimili domande avrebbe efficacia soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato;
il regolamento va accolto, sebbene per ragioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso;
2.1. invero, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della sospensione per pregiudizialità, occorre che le cause siano state proposte davanti a giudici diversi, mentre nell’ipotesi in cui cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve (o può) disporre la riunione dei procedimenti , rispettivamente ai sensi dell’art. 273 e 274 co d. proc. civ., salvo che essi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, come nel caso in cui una causa sia già stata rimessa in decisione mentre l’altra si tr ovi ancora nella precedente fase di trattazione o in fase istruttoria ( ex aliis , Cass. 23/09/2013, n. 21761; Cass. 24/09/2014, n. 20149; Cass. 17/09/2015, n. 18286; Cass. 17/05/2017, n. 12436; Cass. 17/04/2023, n. 10183);
2.2. la violazione di tale principio rientra tra i fatti processuali sindacabili, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione ( ex plurimis , Cass. 11/10/2006, n. 21727; Cass. 22/05/2008, n. 13194; Cass. 23/07/2010, n. 17468; Cass. 26/07/2011, n. 16381; Cass. 4/08/2011, n. 16963; Cass.
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Pres. COGNOME
Est. COGNOME
20/07/2012, n. 12741; Cass. 26/07/2012, n. 13330; Cass. 30/10/2015, n. 22292; Cass. 17/05/2017, n. 12441; Cass. 09/03/2022, n. 7710, Cass. 18/03/2025, n. 7261, non mass.);
2.3. nel caso in esame, il provvedimento impugnato, concernente il procedimento iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., è stato emesso a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 26 novembre 2024, sulle istanze istruttorie delle parti, senza tener conto che il distinto procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. pendeva nella medesima fase davanti ad altro giudice dello stesso Tribunale; il giudice del procedimento n.472/2024 R.G., anziché disporre (illegittimamente, per quanto si è rilevato) la sospensione della causa, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., avrebbe dovuto verificare se la riunione dei procedimenti fosse o meno impossibile e -preso atto che essa era ancora realizzabile per essere essi nella medesima fase processuale -avrebbe dovuto rimettere gli atti al Presidente del Tribunale per l’adozione dei provvedimenti contemplati da ll’art.274 cod. proc. civ.;
in accoglimento dell’istanza di regolamento , va dunque disposta la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia, con fissazione del termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per la riassunzione;
le spese del regolamento seguono la soccombenza della RAGIONE_SOCIALE (che ha infondatamente resistito al ricorso, con memoria ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.) e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE;
Per Questi Motivi
la Corte dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Gorizia e fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;
condanna la società RAGIONE_SOCIALE a rimborsare alla società RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE le spese del regolamento, che
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Est. COGNOME
liquida in complessivi Euro 2.800,00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfetarie e agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME