Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2418 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6668/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
SETACCIOLI EMILIA
-intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA n. 2370/2023 depositata il 15/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME e NOME COGNOME hanno notificato il 20 marzo 2023 ricorso per regolamento di competenza avverso il ‘decreto’ n. 2370/2023 di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. reso in data 15 febbraio 2023 dal Tribunale di Civitavecchia nel procedimento R.G. n. 682/2022.
Non ha depositato difese l’intimata NOME COGNOME.
Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380 -ter c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e dell’art. 375, comma 2, n. 4) c.p.c., secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.
Sono state depositate conclusioni scritte del pubblico ministero in persona della AVV_NOTAIO, la quale ha richiesto di accogliere il ricorso per regolamento, in quanto il Tribunale di Civitavecchia ‘ha motivato l’istanza di sospensione esclusivamente ai sensi dell’art. 295 cpc ed in particolare solo sulla ritenuta dipendenza della decisione della causa al suo esame dalla risoluzione della controversia decisa in primo grado con sentenza impugnata davanti alla Corte d’appello, avendo ritenuto pregiudicante il giudizio pendente presso la Corte d’appello, senza in alcun modo fare riferimento alla norma dell’art. 337 co 2 cpc’.
Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto domanda di riduzione ex art. 555 c.c. proposta da NOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME con riguardo a donazioni fatte a quest’ultima dal de cuius NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME. L’ordinanza impugnata ha esaminato la questione del rapporto corrente fra questo giudizio ed altro giudizio fra le parti pendente dinanzi alla Corte d’appello di Roma, nel quale è invece dedotta la
simulazione relativa degli atti di compravendita qui qualificati come donazioni indirette. Il Tribunale di Civitavecchia ha così affermato che ‘il presupposto per l’accoglimento della domanda di riduzione della donazione indiretta, formulata in questo giudizio, è l’intervenuto accoglimento della domanda di simulazione relativa volta a far emergere la natura donativa dell’atto’ ed ha perciò ritenuto che ‘tra i due giudizi non si configura né un rapporto di litispendenza né un rapporto di continenza bensì un rapporto di pregiudizialità tale da comportare una sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in quanto l’accoglimento della domanda proposta in questo giudizio presuppone l’accoglimento della domanda di simulazione proposta nel giudizio pendente in grado di appello’, per l’effetto, ‘visto l’art. 295 c.p.c.’, disponendo la sospensione del giudizio ‘fino alla definizione della causa pendente tra le stesse parti innanzi alla Corte d’appello civile di Roma ed iscritta a ruolo al n.1727/20 NOMECOGNOME.
Il ricorso per regolamento di NOME e NOME COGNOME censura: 1) la ‘violazione di legge, errata applicazione ed interpretazione dell’art. 295 c.p.c.; insussistenza della pregiudizialità tra i due giudizi; mancanza del presupposto giuridico di pregiudizialità. Errata interpretazione delle questioni di diritto ed in fatto prospettate dalle parti attrici nei procedimenti pendenti’; 2) la ‘violazione dell’art. 295 c.p.c. per omessa disamina delle altre domande svolte dagli attori nell’atto introduttivo’.
Il ricorso è fondato, conformemente a quanto esposto nelle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Alla stregua del principio enunciato da Cass. Sez. Unite n. 10027 del 2012, e successivamente specificato da Sez. Unite n. 21763 del 2021 (da ultimo, conforme, Cass. n. 8885 del 2023), se l’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa, la quale ne dipende, giustifica, agli effetti dell’art. 295 c.p.c., che la
medesima causa pregiudicata resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra, allorché nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione (come occorso nel giudizio vertente sulla simulazione, con sentenza appellata dinanzi alla Corte d’appello di Roma ), salvo che la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, deve farsi applicazione, piuttosto, dell’art. 337, comma 2, c.p.c..
In tal caso il processo sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere o proseguire il suo corso (perché ormai l’ordinamento è in grado di pervenire alla decisione sulla causa pregiudicata, fondandola proprio sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti), non dipendendo più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso, e l’istituto della sospensione necessaria ha perciò ormai esaurito i suoi effetti, potendo esso essere sospeso solo se il giudice non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
Il Tribunale di Civitavecchia non ha addotto alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non intendesse condividere il merito della sentenza intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, omettendo, quindi, al fine di sospendere il giudizio, una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione sopravvenuta di cui viene invocata l’autorità.
7. In definitiva, l’istanza di regolamento di competenza deve essere accolta.
All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al
Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione