Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1146/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (GIÀ RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME ;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE NRAGIONE_SOCIALEQ. DI RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PALERMO n. 3551/2017, depositata il 28/11/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Palermo al decreto che le ingiungeva di pagare a RAGIONE_SOCIALE, cessionaria in forza di scrittura privata del 23.06.2011, le somme dovute dall’ opponente a RAGIONE_SOCIALE per forniture (giudizio identificato con RG 3551/2017).
Esponeva la RAGIONE_SOCIALE che la cessione non le era stata notificata e che, pertanto, il debito era stato dall’opponente onorato in favore della società cedente. Con memoria ex art. 183 cod. proc. civ. proponeva, quindi, querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata asseritamente consegnata dalla cessionaria in data 2 ottobre 2012, contenente la notifica della cessione dei crediti.
1.1. Assunta la causa in decisione, fu restituita in istruttoria per dar corso alla querela di falso. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4394/2023, dichiarava la falsità della sottoscrizione e ne ordinava la cancellazione.
La pronuncia è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, mandataria e procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria dei crediti opposti dalla RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Corte d’Appello di Palermo, dove ancora pende il giudizio .
1.2. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (RG NUMERO_DOCUMENTO) proseguiva fino all’udienza di discussione, ma veniva successivamente sospeso ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. con provvedimento n. 16888/2024, «attesa la evidente refluenza che l’esito del giudizio di impugnazione riveste ai fini della definizione in esame».
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il suddetto provvedimento innanzi a RAGIONE_SOCIALE Corte con regolamento di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., chiedendo ordinarne l’annullamento e disporre la prosecuzione del giudizio iscritto al Tribunale di Palermo con RG n. 3551/2017.
Osserva, a tal fine, la ricorrente che nel provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo non motiva alcunché riguardo alla contendibilità della decisione pregiudiziale pendente, atteso che la sospensione discrezionale del processo previsto ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l’autorità della sentenza impugnata. Tanto anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la sentenza del cui «valore» si dubita, sulla quale ora pende giudizio di appello, era stata emessa dal medesimo magistrato, che avrebbe perciò dovuto ancor meglio motivare il sopraggiunto dubbio.
CONSIDERATO CHE:
Questa Corte è consapevole dell’orientamento seguito in materia di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ.: analogamente alle ordinanze di sospensione per c.d. pregiudizialitàdipendenza, il relativo provvedimento (ordinanza) può essere impugnato mediante regolamento di competenza, rimedio che conserva la propria struttura e funzione, cosicché il giudice di legittimità deve verificare la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo , onde il sindacato di RAGIONE_SOCIALE S.C. è limitato alla verifica dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonché della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2429 del l’ 1.02.2025; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25029 del 17.09.2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31203 del 09.11.2023; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14738 del 29/05/2019).
1.1. Tuttavia, il caso di specie è caratterizzato dalla sospensione del procedimento pregiudicato in funzione della definizione di un
procedimento di particolare gravità, la querela di falso, al quale l’ordinamento riserva un trattamento circondato da speciali cautele, tra cui anche la «sospensione impropria» del procedimento in corso (per la quale il processo, sebbene fermo nel suo iter normale, prosegue in una sede diversa, ove pendente innanzi al giudice di pace ovvero innanzi al giudice di appello: v. artt. 313 e 355 cod. proc. civ.).
In particolare, come rilevato dal PM, RAGIONE_SOCIALE Corte ha sostenuto, che «n ell’ipotesi di querela di falso proposta in via incidentale, una volta intervenuta la corrispondente decisione del collegio, il giudizio sulla causa di merito, sospeso ‘ex lege’, deve riprendere e, se la sentenza sul falso viene impugnata, il giudice ha la facoltà di disporre la sospensione di quel giudizio ex art. 337, comma 2, cod. civ., atteso che tra il processo di falso e la causa di merito rilevante ai fini della sospensione sussiste un rapporto di pregiudizialità, riconosciuto dal legislatore nella forma tipica della pregiudizialità-dipendenza prevista dall’art. 225, comma 2, cod. proc. civ. , riconducibile all’area della sospensione necessaria, cui consegue, in assenza di norme specifiche che impongano la permanenza della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, l’applicabilità della sospensione facoltativa, ove ricorrano le condizioni previste al comma 2, dell’art. 337 citato» (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12035 del 16/05/2017).
Sul tema della pregiudizialità necessaria, RAGIONE_SOCIALE Corte nel suo più autorevole consesso ha avuto occasione di chiarire che: «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con
sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.» (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.: Cass. Sez. U, Sentenza n. 21763 del 29/07/2021; conf: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12258 del 9/05/2025; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7952 del 25/03/2024).
Tornando al caso che ci occupa, riconosciuto, dunque, un intrinseco rapporto di pregiudizialità-dipendenza, riconducibile ai casi di sospensione necessaria, tra il procedimento portante RG 3551/2017 e il giudizio di querela di falso la cui sentenza non è ancora passata in giudicato (pendendo in grado di appello), non trova spazio il sindacato di RAGIONE_SOCIALE Corte in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Non vi è luogo a provvedere delle spese del presente procedimento, non avendo controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistenza i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME