Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12630 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12630 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2193/2023 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 3575/2022 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata in data 15/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che:
con ordinanza resa in data 15/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto ex artt. 702bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 dall’avvocato NOME COGNOME ha liquidato, in favore di quest’ultimo, la somma complessiva di euro 32.950,40 a titolo di compenso per l’attività professionale di assistenza difensiva prestata nell’interesse di NOME COGNOME;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale – dopo aver escluso la riunione della causa in esame con il giudizio di responsabilità professionale promosso dal COGNOME nei confronti del COGNOME, nonché con un ‘ altra causa instaurata nei confronti del COGNOME da un diverso avvocato, per il riconoscimento dei compensi relativi alle attività difensive prestate in favore dello stesso COGNOME negli stessi giudizi nei quali lo stesso sarebbe stato difeso dal COGNOME – ha riconosciuto di dover liquidare, in favore del COGNOME, l’importo di euro 32.950,40 in relazione alle attività professionale svolte nell’interesse del COGNOME, rilevando l’avvenuta piena dimostrazione dell’espletamento, da parte del COGNOME, del proprio ministero di rappresentanza e di difesa dedotto in giudizio;
avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiarare la litispendenza della domanda avanzata dal COGNOME ai
sensi dell’art. 702bis c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 con altra causa pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari, instaurata prima del presente giudizio ed avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità professionale del COGNOME, la dichiarazione della risoluzione del mandato professionale e la condanna al risarcimento dei danni del medesimo difensore, con l’espressa domanda di accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicati dal COGNOME nel presente giudizio;
il motivo è infondato;
dalla lettura degli atti relativi al giudizio indicato dal ricorrente come pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari (ritualmente depositati in questa sede dal COGNOME), emerge come la domanda di accertamento della non spettanza dei compensi in favore del COGNOME fosse stata proposta come conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento professionale del COGNOME (ovvero, in alternativa, in esecuzione dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.), con la conseguenza che il rapporto tra le due cause non può definirsi in senso stretto come litispendenza, bensì come eventuale continenza;
a tale riguardo, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, tra l’azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto (non già di litispendenza, bensì) di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come
logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo (Sez. 3, ordinanza n. 22830 del 21/07/2022, Rv. 665421 – 01);
ne deriva l’in fondatezza della censura in esame, là dove avanzata sull’erroneo presupposto della natura propria di ‘litispendenza’ del rapporto tra le cause evocate;
con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio promosso dal COGNOME innanzi al Tribunale di Castrovillari ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale del COGNOME, con la conseguente dichiarazione di risoluzione del mandato professionale, la condanna del COGNOME al risarcimento dei danni e l’accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicati dalla controparte nel presente giudizio;
con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n. 147/1994 in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di procedere al preliminare accertamento dell’effettiva attività professionale svolta dal Pagliaminuto rispetto al co-difensore, avvocato NOMECOGNOME affiancato al primo nella difesa del COGNOME all’interno dei medesimi giudizi dedotti in questa sede dal COGNOME, in tal modo pervenendo a una liquidazione del compenso asseritamente spettante al COGNOME in violazione dell’art. 7 d.m. n. 147/94 nella parte in cui riconosce, nel
caso in cui più avvocati siano stati incaricati della difesa all’interno del medesimo procedimento civile, il diritto di ciascun incaricato a un onorario commisurato all’opera effettivamente prestata;
con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art. 702bis , ult. cpv., c.p.c. e 702ter , comma 2, c.p.c., nonché per falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 ed all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal COGNOME avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità professionale del COGNOME nell’ambito del mandato difensivo intercorso coll’odierno istante; e tanto, sulla base dell’erroneo presupposto costituito dall’asserita incompatibilità di detta domanda riconvenzionale con la domanda principale proposta dal COGNOME ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011: incompatibilità nella specie ovviabile attraverso il mutamento del rito e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; con il quinto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale proceduto alla determinazione del compenso liquidato in favore della controparte, in assenza di alcuna riduzione o eliminazione delle somme dalla stessa rivendicate, senza alcun riferimento alle tabelle professionali impiegate, alle attività effettivamente prestate (anche sul piano temporale) e senza alcuna considerazione del sopravvenuto mutamento del testo del d.m. n. 55/2014;
con il sesto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti (violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5), per avere la Corte territoriale trascurato l’ammissione della prova testimoniale invocata dal COGNOME vota a comprovare l’avvenuta corresponsione, in favore della controparte, dell’importo di euro 19.650,00 destinata a essere scomputata dalla maggior somma liquidata;
il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’ ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla ratio di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 5645 del 7/3/2017, Rv. 643987 01);
ciò posto, deve ritenersi indubitabile che la causa con la quale sia stato sollecitato l’accertamento dell’inadempimento dell’avvocato rispetto ai propri compiti professionali, con l’ulteriore richiesta di accertamento della non spettanza di alcun compenso, abbia obiettivamente carattere pregiudiziale (rilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c.), rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi per l’esercizio di tale attività professionale;
al riguardo, è appena il caso di richiamare l’orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso
in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell’avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest’ultima sia suscettibile di un ‘ istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l’azione di responsabilità (Sez. 2, ordinanza n. 23215 del 31/07/2023, Rv. 668704 – 01);
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo (assorbite tutte le restanti censure), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbiti tutti i restanti motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione