Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 160 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 160 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 8910-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, INDIRIZZO,
Pec.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 22/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del AVV_NOTAIO che chiede che la CORTE di CASSAZIONE, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento e annulli l’impugnata ordinanza di sospensione del processo.
Rilevato e considerato che:
il Tribunale di Velletri, con ordinanza del 20 febbraio 2022, considerata la pendenza del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza d’appello che, nel giudizio sullo scioglimento della comunione ordinaria promosso nei confronti dei NOME COGNOME, aveva disposto l’assegnazione del bene a NOME COGNOME e NOME COGNOME e conguaglio in denaro nei confronti del ricorrente, dispose la sospensione del giudizio promosso da NOME COGNOME per rivendicare l’indennità di occupazione del fondo in sua comproprietà, ritenendo la pregiudizialità del giudizio sullo scioglimento della comunione rispetto a quello sull’indennità di occupazione;
avverso detta ordinanza di sospensione NOME COGNOME ha proposto ricorso per regolamento d i competenza ai sensi dell’art. 42 e ss. c.p.c. contestando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la domanda di divisione del bene comune e la domanda di risarcimento danni per mancato godimento del bene, nel caso di specie un canile di vaste dimensioni, da cui il comproprietario NOME COGNOME era stato estromesso;
ad avviso del ricorrente l’efficacia retroattiva della divisione, posta dal giudice a fondamento della sospensione del giudizio, opererebbe soltanto con riguardo alla titolarità dei beni e non anche con riguardo ai frutti prodotti medio tempore che restano di spettanza di ciascun comproprietario in ragione della sua quota;
ne consegue che l’effetto retroattivo della divisione non farebbe, ad avviso del ricorrente, venir meno il diritto dei comproprietari, fino alla divisione, di godere dei beni e di ottenere il risarcimento dei danni per il mancato godimento dei medesimi;
nessuno ha resistito al ricorso;
il ricorrente ha depositato memoria;
il P.G. ha depositato le proprie conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso e della prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Velletri in quanto ha ritenuto che la circostanza che il giudizio cd. pregiudicante fosse arrivato alla fase di legittimità di per sé doveva condurre ad escludere la sospensione necessaria dell’altro giudizio trovando applicazione, nel caso di specie, l’art. 337, co. 3 c.p.c. che prevede la sospensione facoltativa del primo giudizio, asseritamente pregiudicante;
il Collegio condivide le conclusioni del P.G. e ritiene sussistere i presupposti per l’accoglimento del ricorso e per la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Velletri, in osservanza di quanto statuito da Cass., n. 9470 del 2022 secondo la quale ‘Qualora tra due giudizi esista un rappor to di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all’esercizio del potere facoltativo di
sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione)’;
la sospensione va perciò riqualificata ai sensi dell’art. 337, comma 2, cpc e nell’esercizio dei poteri di statuizione connaturati al sindacato della Corte in sede di regolamento di competenza e che le consentono di apprezzare la legittimità della disposta sospensione anche, eventualmente, al di là delle ragioni invocate con i motivi di ricorso (Cass., ord., 24/10/2016 n. 21422; Cass., ord., 27/11/2014, n. 25232) va detto che manca la motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità (Cass. n. 14146/20 e n. 16142/15);
in accoglimento dell’istanza di regolamento, la Corte dispone la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Velletri e spese compensate alla luce del rilievo d’ufficio della causa di sospensione e della mancata resistenza della controparte nel presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Velletri; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della TerzaSesta Sezione Civile del 15 novembre 2022
Il Presidente NOME COGNOME