Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3963 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3963 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 27/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 17013-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– resistente – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, dell’ 11/07/2025 R.G.N. 1/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Ascoli Piceno RAGIONE_SOCIALE NOME, in data 1°/01/2025, ha proposto opposizione avverso l’avviso di addebito n. 308 2024 00011517 10 000 per portante contributi omessi a lla gestione commercianti per il periodo dal 01/2023 al 12/2023.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando l’avversa domanda.
Con note autorizzate la ricorrente evidenziava la necessità di sospendere il giudizio sul presupposto del ricorso che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe proposto per il riconoscimento del rapporto di lavoro con la predetta RAGIONE_SOCIALE.
L ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contestava l a sussistenza dei presupposti per un ‘ eventuale sospensione posto che nel giudizio all’esame era già stata dedotta l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso innanzi al Tribunale di Fermo veniva depositato il 29/5/2025, nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e d i RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e con esso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro tra la società medesima e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contestando l’iscrizione alla gestione commercianti di quest’ultima.
Conseguentemente, nel giudizio avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, all’udienza dell’8/7/2025 , la difesa della ricorrente RAGIONE_SOCIALE depositava il ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avanti al Tribunale di Fermo e, invocando la pregiudizialità, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Il Tribunale di Ascoli Piceno decideva di sospendere il giudizio ravvisando la pregiudizialità necessaria tra il giudizio avanti al Tribunale di Fermo e quello devoluto alla sua cognizione poiché «a ben vedere, ciò che la giurisprudenza ha costantemente affermato è l’autonomia del rapporto contributivo rispetto, non già al rapporto lavorativo, bensì a quello retributivo, nel senso che l’obbligazione contributiva prescinde da qualsiasi atto di autonomia negoziale, imponendosi in via automatica. Per cui, ad esempio, il negozio transattivo tra datore e lavoratore, diretto a dirimere, aspetti controversi del trattamento retributivo risolve quella vertenza, ma non tocca il diritto di credito dell’ente previdenziale, essendo insensibile l’obbligazione contributiva agli effetti della transazione. Ciò detto, nel caso di specie, la definizione della controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si pone come momento pregiudiziale rispetto alla decisione della causa di opposizione all’avviso di addebito, relativo al pagamento dei contributi previdenziali dovuti a titolo di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in alternativa a quelli riguardanti i lavoratori subordinati. Difatti, la pregiudizialità, che intercorre tra distinti rapporti giuridici, quando l’esistenza di uno dipende dall’esistenza o inesistenza dell’altro, impone, in ossequio al fondamentale principio di unità dell’ordinamento giuridico, la conformità tra giudicati. Si ritiene, pertanto, la necessità di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione dell’altro » (così, testualmente, il tribunale di Ascoli Piceno).
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno di sospensione del giudizio di opposizione ad avviso di addebito.
CONSIDERATO CHE
In sintesi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contesta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. poiché difettano la pregiudizialità e la diversità delle questioni trattate con violazione dell’art. 295 c.p.c. , e per difetto di coincidenza dei soggetti tra i due giudizi coinvolti.
Il ricorso è da accogliere.
Difettano la pregiudizialità e la diversità delle questioni trattate, ex art. 295 c.p.c., perché in entrambi i giudizi pendenti – avanti al Tribunale di Ascoli Piceno (giudizio cronologicamente precedente) ed al Tribunale di Fermo (giudizio cronologicamente successivo) – vengono proposte le medesime questioni di fatto e di diritto inerenti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la contestazione dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti d ella RAGIONE_SOCIALE.
Vi è, inoltre, difetto di coincidenza tra i soggetti dei due giudizi coinvolti, con violazione dell’art. 295 c.p.c., giacché il giudizio pendente avanti al Tribunale di Ascoli Piceno vede contraddittori RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mentre quello pendente avanti al Tribunale di Fermo vede contraddittori l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla diversità delle questioni trattate, che impinge sul difetto di diversità tra i due giudizi che impone di escluderne la pregiudizialità, va rilevato che avversando l’avviso di addebito, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, la
ricorrente contesta l’iscrizione alla gestione commercianti invocando l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di cui è socia, allegando, quali circostanze di fatto, la ripartizione delle quote societarie.
Il giudizio successivamente incardinato, innanzi al Tribunale di Fermo, si fonda sul seguente petitum : «Accertare e dichiarare l’illegittimità e/o l’infondatezza del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la Sig.ra COGNOME NOME a far data dall’1.04.2023, comunicato alla lavoratrice dall’RAGIONE_SOCIALE; Accertare e dichiarare la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro subordinato tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la Sig.ra COGNOME NOME a far data dall’1.4.2023, con mansioni di Direttore d’Albergo; per l’effetto, annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ogni conseguente pretesa contributiva relativa al periodo successivo al 31.03.2023 nei confronti della Sig.ra COGNOME NOME in qualità di titolare di attività commerciale; Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente parte datoriale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a provvedere a far data dall’1.04.2023 al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale della RAGIONE_SOCIALE NOME quale lavoratore con cancellazione dalla medesima lavoratrice dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a far data dal 31.03.2023».
All’evidenza, le questioni proposte nei due giudizi sono identiche e non pregiudiziali, valendo al riguardo i principi costantemente richiamati da questa Corte di legittimità nel senso che, la sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c. , presuppone la pendenza davanti allo stesso o ad altro
giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali necessariamente diverse rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, mentre, ove si verta in ipotesi di identità di questioni in discussione innanzi al giudice del processo del quale si chiede la sospensione ed in altra, diversa sede, detto giudice conserva il potere di pronunciare sul thema decidendum devoluto alla sua cognizione, potendo soltanto configurarsi gli estremi per far luogo o alla riunione dei procedimenti ovvero ad una declaratoria di litispendenza o di continenza di cause (v. Cass.,Sez.Un., n. 27846 del 2013 e numerose successive conformi).
Inoltre, come già affermato da Cass. n. 12999 del 2019, e n. 5229 del 2016 la ratio della sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. , è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio (pendente dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi) debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell’altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo, in tal caso, la previsione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
Peraltro, ove fosse ravvisata la pregiudizialità, nella specie non configurabile, come detto, il giudizio da sospendere è quello successivamente proposto e non quello precedente pendente, giacché sospendendo, invece, il primo giudizio in
attesa del secondo, si consente alla parte di aggirare le decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio.
Al riguardo vale quanto affermato da Cass. n. 567 del 2015, nel senso che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio, identico al primo ed a questo riunito. In tale evenienza, il giudice -in osservanza del principio del ne bis in idem ed allo scopo di non favorire l’abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni -deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati ed al materiale istruttorio in essa raccolto.
Quanto all’ulteriore profilo del difetto di coincidenza tra i soggetti dei due giudizi coinvolti, va riaffermato che, ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (fra le altre, Cass. n. 12996 del 2018).
Vale anche segnalare Cass. n. 30738 del 2018, nel senso che la sussistenza di una causa di sospensione del giudizio relativamente ad una sola di più domande cumulate nello stesso processo non è idonea, di per sé, a giustificare la sospensione del processo relativamente a tutte le domande, giacché l’art. 103, comma 2, c.p.c., richiamato dal successivo art. 104, comma 2, attribuisce al giudice il potere di disporre la separazione delle cause quando la
continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo ovvero di non disporla quando la separazione sia inopportuna.
Di non minore rilievo deve rimarcarsi che RAGIONE_SOCIALE non è parte del rapporto obbligatorio invocato nel giudizio introdotto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al Tribunale di Fermo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato poiché la relativa obbligazione contributiva vede coinvolti solo l ‘impresa ricorrente e l’ente previdenziale.
Infine, lo snodo argomentativo dell’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno secondo cui «la definizione della controversia avente ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si pone come momento pregiudiziale rispetto alla decisione della causa di opposizione all’avviso di addebito » elide l’impostazione di ordine generale dei diversi rapporti, previdenziale, contributivo e di lavoro, improntata al principio di autonomia dei vari rapporti bilaterali (a partire da Cass. Civ., Sez.Un., n. 683 del 2003) con la conseguenza che l’azione esperit a da l datore di lavoro nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Fermo riguarda solo il rapporto contributivo tra datore di lavoro e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Quanto dianzi premesso conduce alla conseguenza naturale della scomposizione della fattispecie dell’assicurazione obbligatoria nei due distinti rapporti contributivo e previdenziale: mentre l’obbligazione contributiva ha per soggetto attivo l’ente previdenziale e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza (artt. 2115 comma 2° c.c. e
19, L. n. 218/1952), il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovutegli dagli enti, restando affatto estraneo al rapporto contributivo (v. Cass. n. 701 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti).
In definitiva, l’ordinanza di sospensione va annullata disponendo la continuazione del processo innanzi al tribunale di Ascoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge e al quale rimette la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione, dispone la continuazione del processo innanzi al Tribunale di Ascoli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge e al quale rimette la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME