Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
Oggetto
POLIZZA FIDEIUSSORIA
Regolamento di competenza Giudizio pregiudicante deciso con sentenza
impugnata –
Sospensione ex art.
295 c.p.c. –
Illegittimità –
Conseguenze
R.G.N. 19862/2024
COGNOME.
sul ricorso 19862-2024 proposto da:
Rep.
Ud. 04/02/2025
Adunanza camerale
RAGIONE_SOCIALE, in persona del proRAGIONE_SOCIALEtore speciale NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
GESTIONE AMBIENTALE MULTISERVIZI-RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, la prima in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , entrambi domiciliat i ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta
elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME ;
-controricorrente –
Avverso l ‘ordinanza del 10 luglio 20 24 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata nel giudizio recante il numero di R.G. NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale dello 04/02/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE) ha proposto, sulla base di un unico motivo, regolamento di competenza avverso l’ordinanza ex art. 295 cod. proc. civ., del 10 luglio 2024, con cui il Tribunale di Napoli Nord ha sospeso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. instaurato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e da NOME COGNOME.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver agito in via monitoria nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE -d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e del RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo coobbligato in solido con la predetta società.
Tale iniziativa deduce di aver assunto nell’esercizio del diritto di surroga e regresso, ex artt. 1203, comma 1, n. 3), 1949 e 1950 cod. civ., oltre che in forza di specifica previsione contrattuale, essendo stata condannata a pagare -all’esito di un giud izio instaurato, a propria volta, a norma dell’art. 645 cod. proc. civ. all’RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘l’RAGIONE_SOCIALE‘), quanto ad esso dovuto in ragione del mancato adempimento, da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE), delle obbligazioni relative ad un contratto di appalto, avente ad oggetto il servizio di sanificazione degli edifici e delle aree esterne del predetto RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, infatti, aveva garantito -in forza di polizza fideiussoria/garanzia autonoma -le obbligazioni assunte dalla società appaltatrice del servizio verso l’RAGIONE_SOCIALE committente.
Opposto da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE il decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, gli attori in opposizione deducevano -per quanto qui di interesse -l’inesistenza di un inadempimento imputabile a RAGIONE_SOCIALE e la correlativa inesigibilità della polizza fideiussoria, oltre all’illegittimità del pagamento eseguito dal garante e oggetto della rivalsa azionata in via monitoria. Formulavano, inoltre, istanza di sospensione del giudizio, in ragione della pregiudizialità di quello -pendente in fase d’ appello -avente ad oggetto, tra l’altro, l’accertamento dell’inadempimento di GAM.
L’istanza di sospensione veniva accolta, sul rilievo che il giudizio pendente in appello riguardasse , tra l’a l tro, ‘il presupposto dell’escussione della polizza’, non ‘rilevando la circostanza che la stessa possa o meno essere qualificata alla stregua di garanzia autonoma’, giacché, ‘anche aderendo a tale ultima ipotesi interpretativa, sussiste la spettanza dell’ exceptio doli , tale da qualificare come abusiva la richiesta di escussione laddove non vi sia inadempimento del debitore principale’, accertamento, questo, ‘ancora sub iudice ‘.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord ha proposto regolamento di competenza RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 295 cod. proc. civ.
La ricorrente, in primo luogo, evidenzia che ‘è del tutto erroneo’ l’assunto espresso dall’impugnato provvedimento, con riferimento alla natura della polizza, ovvero che sarebbe ‘del tutto irrilevante che la stessa sia qualificabile o meno come garanzia au tonoma’.
Premesso, invero, che quella in esame è una garanzia autonoma (come reso evidente, da un lato, dalla possibilità di escutere la stessa ‘a prima richiesta’ e dalla rinuncia del garante al ‘ beneficium excussionis ‘, nonché, dall’altro, dall’impegno del beneficiario a rimborsare a semplice richiesta del garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, in particolare quelle di cui all’art. 1952 cod. civ.), essa , in quanto tale, risulta, ‘per sua natura, de l tutto svincolata dalle vicende e dalle sorti del rapporto principale garantito’.
Di conseguenza, non è affatto irrilevante stabilire se quella in esame sia una polizza fideiussoria o una garanzia autonoma, giacché in presenza di quest’ultima deve escludersi, in radice, ogni rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
D’altra parte, gli stessi attori in opposizione -prosegue la ricorrente -‘non negano in alcun modo la circostanza che si è in presenza di una garanzia autonoma’, lamentan do la sussistenza di ‘tutti i presupposti per l’opponibilità dell’ exceptio doli ‘, del resto richiamata dallo stesso provvedimento impugnato.
Senonché, si osserva nel presente ricorso, neppure vale richiamarsi all’ exceptio doli per giustificare la disposta sospensione, e ciò in quanto, ai fini dell’accoglimento di tale eccezione, il carattere abusivo della richiesta di pagamento deve risultare ‘ prima facie ‘ o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione, che il garante è tenuto a fornire. Nel caso che occupa, per contro, la richiesta di pagamento avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE è stata, come detto, riconosciuta fondata, e dunque
non ‘abusiva’, all’esito di altro giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., a dispetto dell’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento monitorio emesso a favore dell’RAGIONE_SOCIALE in relazione alla sua pretesa di escutere la garanzia.
Inoltre, sottolinea sempre la ricorrente, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, qualora si accerti, con statuizione definitiva, il carattere indebito del pagamento, ‘sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore-ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti , ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.’.
Anche sotto questo profilo, dunque, risulterebbe confermato il carattere non pregiudiziale del giudizio concernente l’inadempimento, o meno, dell’obbligazione garantita da RAGIONE_SOCIALE.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con il medesimo controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ProRAGIONE_SOCIALEtore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’accoglimento del regolamento.
Entrambe le parti private hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento è da accogliere, sicché va disposta la prosecuzione del giudizio.
8,1. Nell’esaminare la proposta impugnazione, occorre muovere dalla premessa che il giudizio -indicato come ‘pregiudicante’, e in ragione della cui perdurante pendenza è stata disposta la sospensione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -versa in grado d’appello. Di conseguenza , la sospensione del giudizio incardinato a norma dell’art. 645 cod. proc. civ. , il cui esito sarebbe ‘pregiudicato’ dalla pendenza di quello in cui si controverte dell’effettivo inadempimento dell’obbligazione oggetto della garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE, andava disposta ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. (e no n già dell’art. 295 del medesimo codice di rito civile), sicché è la violazione di tale norma che avrebbe dovuto dedursi con l’impugnazione ex art. 42 cod. proc. civ.
Nondimeno, secondo quanto affermato da questa Corte, anche nella sua massima sede nomofilattica, la circostanza che ‘ la sospensione sia stata ordinata sul fondamento della disposizione dettata dall’art. 295 cod. proc. civ., quando, in ipotesi avrebbe potuto esserlo in base all ‘ art. 337, secondo comma, dello stesso codice, non incide sulla ammissibilità del ricorso inteso a far dire erroneamente applicato l ‘ art. 295,
potendo se mai condizionare l ‘ esercizio dei poteri della Corte nella decisione ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 19 giugno 2012, n. 10027, Rv. 623042-01). Sulla scorta di tale premessa, pertanto, si è ritenuto che, ‘ salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall ‘ interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l ‘ art. 282 cod. proc. civ.: il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l ‘ esecuzione provvisoria, sia l ‘ autorità della sentenza di primo grado ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 maggio 2013, n. 13035, Rv. 626359-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-1, ord. 18 marzo 2014, n. 6207, Rv. 630017-01).
8.2. Ciò detto, deve evidenziarsi che questa Corte ha pure rimarcato la differenza esistente tra le due tipi di sospensione, giacché quella dichiarata ‘ ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall ‘ art. 295 cod. proc. civ. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l’identità delle parti dei procedimenti ‘
(da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 25 agosto 2020, n. 17623, Rv. 658720-01).
Ne deriva, pertanto, che ‘quando tra i due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sicché, ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell ‘ art. 295, cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi del menzionato art. 337, comma 2 ‘ (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 9 luglio 2018, n. 17936, Rv. 649653-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 luglio 2016, n. 13823, Rv. 640357-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 20 gennaio 2015, n. 798, Rv. 634272-01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo poste, pertanto, a carico della società RAGIONE_SOCIALE e del COGNOME, che hanno formulato, nel giudizio di merito, l’istanza di sospensione.
Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, ‘il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara la prosecuzione del giudizio, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre, decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 2.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della