Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31273 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
sul ricorso 12250/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale procuratore speciale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Comune di Messina, COGNOME NOME, Fallimento di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, Eredi di COGNOME NOME;
– intimati –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 449/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 03/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza penale di condanna per estinzione per prescrizione del reato di corruzione e di rinvio al giudice civile, fu riassunta la causa innanzi alla Corte d’appello di Messina, la quale, con sentenza di data 3 novembre 2020, accolse la domanda risarcitoria proposta dalle originarie parti civili, liquidando gli importi indicati in dispositivo.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi e resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria dal ricorrente.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, essendo stata proposta dal COGNOME istanza di revisione del giudicato penale, la corte territoriale avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio civile ai sensi degli artt. 295 cod.
proc. civ. e 211 att. cod. proc. pen., stante la pregiudizialità del giudizio di revisione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 211 att. cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di valutare il rapporto di pregiudizialità con il giudizio di revisione del giudicato penale.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è mancanza assoluta di motivazione in ordine alla istanza di sospensione per la sussistenza di pregiudizialità penale.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata via EMAIL al suo difensore in data 3 novembre 2020, ma ha omesso di depositare la relativa relazione di notificazione (in calce al ricorso si dà atto del deposito della sola copia autentica della sentenza). Poiché, in base alla dichiarazione del medesimo ricorrente, la notifica della sentenza sarebbe stata eseguita nel medesimo giorno della sua pubblicazione, il termine breve per impugnare (sessanta giorni) decorre comunque da quest’ultima, in mancanza della produzione della relazione di notifica della sentenza. Il termine per impugnare è scaduto il 4 gennaio 2020, ma il ricorso è stato tardivamente notificato in data 28 aprile 2021, come risulta dal timbro postale di presentazione del ricorso per la notifica a mezzo posta.
E’ appena il caso, comunque, di richiamare quanto affermato da Cass. n. 5162 del 2005: ‘per sé l’emissione del decreto di citazione a giudizio, emesso in base a richiesta di revisione che non sia stata dichiarata inammissibile (artt. 634 e 635 cod. proc. pen.), non produce alcun effetto sul capo della sentenza penale, con cui, in
accoglimento della azione civile, sia stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, si tratti o meno di condanna generica – sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato, questo principio era stato già sancito a proposito sia della presentazione della richiesta di revisione (Sez. Un. 6 febbraio 1984 n. 873) sia della sentenza con cui la corte di cassazione, a norma dell’art. 561, annullata la sentenza di condanna, ordinava la citazione a giudizio davanti al giudice che aveva pronunciato la sentenza annullata (Cass. 26 aprile 1971 n. 1229) la situazione allegata dal ricorrente avrebbe potuto rilevare solo dal punto di vista del rapporto tra una possibile futura caducazione della sentenza di condanna generica, ove la richiesta di revisione fosse stata accolta, e la stabilità della sentenza di liquidazione del risarcimento. Ma questa situazione non consente la sospensione del giudizio di liquidazione, perché tra le due sentenze non si può profilare contrasto di giudicati: quella di liquidazione, pur passata in ipotesi in cosa giudicata, è esposta a restare caducata dall’annullamento della sentenza che accerta la responsabilità (Sez. Un. 26 luglio 2004 n. 14060 )’ .
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all’importo liquidato nella sentenza impugnata in favore del controricorrente (Euro 40.244,02), seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 3 ottobre 2023