Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO;
Oggetto
Sospensione del processo
R.G.N. 25204/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, 04/09/2020 R.G.N. 605/2019;
del udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 e del 23/4/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Rilevato che:
con ordinanza pronunciata il 4.9.2020 nel procedimento r.g. n. 605/2019 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione della pendenza, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, del procedimento r.g. n. 637/2019;
il tribunale ha premesso che nel proc. n. 605/2019, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 48 e ss. della legge 92 del 2012, NOME COGNOME ha impugnato il licenziamento intimatogli il 30.10.2018 dalla società RAGIONE_SOCIALE in fallimento, chiedendo di dichiarare nullo o, in subordine, illegittimo l’atto di recesso e di condannare la citata società e, per essa, il RAGIONE_SOCIALE, a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, oppure, in subordine, comma 4, o ancora commi 5 e 7, legge 92 del 2012;
ha dato atto che tra le stesse parti e dinanzi al medesimo tribunale, pende il proc. n. 637/2019 con cui il COGNOME ha rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori ed ha chiesto di accertare, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in fa llimento, del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, il diritto alla qualifica di quadro dal settembre 2009 e di dirigente dal marzo 2010, con condanna delle controparti a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento e mobbing;
il tribunale ha ritenuto che ‘l’accertamento delle effettive mansioni e della effettiva qualifica ricoperta dal COGNOME all’interno della società RAGIONE_SOCIALE costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini dell’individuazione dell’esatta tutela applicabile al rapporto lavorativo de quo, specialmente là dove sia accertato l’effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali da parte del prestatore di lavoro’; che tale accertamento ‘costituisce indispensabile antecedente logico giuridico ai fini della individuazione della effettiva ultima retribuzione globale di fatto percepita dal prestatore di lavoro al momento dell’impugnato licenziamento’; che ‘le parti hanno richiesto l’accertamento di tale questione, giuridicamente autonoma, con efficacia di giudicato in seno al processo iscritto a ruolo a r.g. 637/2019 …non ancora definito con sentenza passata in giudicato’; che l’esistenza di una pregiudizialità tecnica tra i due procedimenti impone la sospensione necessaria (di quello di impugnativa del licenziamento) ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; 5. avverso tale ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., formulando tre motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c.; la società RAGIONE_SOCIALE in fallimento non ha svolto difese;
il RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME hanno depositato memorie. È stata depositata, nell’interesse del COGNOME, comparsa di costituzione di nuovo difensore, AVV_NOTAIO, dopo la revoca del precedente difensore, AVV_NOTAIO;
all’esito dell’adunanza camerale del 4 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio del procedimento allo scopo di acquisire le conclusioni del pubblico ministero; questi ha depositato
conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c. e le parti hanno depositate nuove memorie.
Considerato che:
9. con il primo motivo la parte ricorrente censura l’ordinanza per violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1, commi 48 e ss., legge 92 del 2012 e agli artt. 24 e 111 Cost., per inapplicabilità dell’istituto di sospensione del giudizio nel procedimento instaurato con il rito cd. Fornero, date le esigenze di celerità del rito medesimo, che devono prevalere rispetto al rischio di contrasto tra giudicati, tanto più che nel caso in esame la sospensione è stata disposta nella fase cd. sommaria e la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito l’incompatibilità dell’art. 295 c.p.c. con il procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.;
10. con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per essere stato il processo sospeso, a causa della pendenza di altro procedimento, in mancanza di identità delle parti nei due giudizi;
11. con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 34 c.p.c., per avere il tribunale disposto la sospensione della causa di impugnazione del licenziamento pur in assenza di una effettiva pregiudizialità logica e giuridica e, comunque, in violazione dell’obbligo di decidere incidenter tantum ;
12. preliminarmente, deve darsi atto che con la memoria del 21.9.2023 la difesa del COGNOME ha allegato e documentato che, nelle more, è stata decisa la causa pregiudicante (r.g. n. 637/2019), con sentenza del Tribunale di Modena n. 44 del 9.3.2023 (v. doc. 4 allegato alla memoria) e che tale sentenza è divenuta irrevocabile il 12.7.2023, come da certificazione della cancelleria del 2.8.2023 (v. doc. 6, allegato alla memoria);
13. questa Corte ha statuito che, ordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., e proposto regolamento per contestare la sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria, se nelle more della decisione della S.C., venga deciso il processo ritenuto pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudice di legittimità, la quale comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e pure ad impugnare) deve sussistere non solo quando è proposta l’impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 14124 del 2023); 14. in ragione della pronuncia di sentenza irrevocabile nella causa pregiudicante, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in esame per carenza di interesse, rimettendosi la regolazione delle spese alla decisione definitiva;
15. in quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28383).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Rimette la regolazione delle spese al definitivo.
Così deciso nelle adunanze camerali del 27.2.2024 e del