Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 35842-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (studio BDL), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/01/2024
CC
– resistenti con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1223/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 283/20217;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 6.6.18 la corte d’appello di Bari, in riforma di sentenza del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede del 10.1.17, ha rigettato l’opposizione RAGIONE_SOCIALEa società in epigrafe a cartella esattoriale per euro 36.078 per credito per omissioni contributive relative a periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa nel settore edile, ritenuta non riconducibile la fattispecie a condizioni esonerative RAGIONE_SOCIALEa contribuzione in difetto di comunicazione preventiva all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ricorre la società per quattro motivi; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale.
Il Collegio, all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex art. 360 co. 1 numero 3 e 5 c.p.c. violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa costituzione in appello RAGIONE_SOCIALEa società e dei documenti prodotti.
Il secondo motivo deduce violazione -ex art. 360 co. 1 n. 4
c.p.c.- violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per aver omesso di pronunciare sull’eccezione di giudicato formulato dalla parte.
Il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere omesso di verificare il fatto storico RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla sospensione concordata tra datore e lavoratori posto base RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, risultante da sentenza inter alios .
Il quarto motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 29 d.l.244 del 95 convertito in legge 341 del 95, per avere la sentenza impugnata trascurato che non si fa luogo a contribuzione virtuale in caso di sospensione del lavoro.
I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.
Il Collegio ritiene invero che la declaratoria di contumacia contenuta nella sentenza impugnata appare frutto di mero errore in quanto smentita dalla stessa intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
L’eccezione potrebbe astrattamente rilevare quanto al mancato esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla parte erroneamente considerata contumace.
In proposito, occorre premettere (con Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01) che, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi RAGIONE_SOCIALEa sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza
quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività RAGIONE_SOCIALEe prove.
Nel caso, a parte la considerazione che il ricorrente non ha ottemperato agli oneri di specificità ora detti, va evidenziato, in ogni caso, che la documentazione invocata dalla parte ricorrente è irrilevante posto che la corte territoriale ha comunque esaminato il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE‘altro giudizio invocato dalla parte appellata ed ha affermato correttamente che la stessa non faceva stato verso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo va del pari disatteso.
Questa Corte invero ha già affermato (Sez. L – , Ordinanza n. 10134 del 26/04/2018, Rv. 648056 -01; Sez. L, Sentenza n. 21700 del 13/10/2009, Rv. 610417 – 01) il principio, al quale va data continuità, secondo il quale, in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. nella l. n. 341 del 1995, nel determinare la misura RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l’assenza di una identità di “ratio” tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le
modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali.
Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 30