Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20189 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza N. 10745/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dal l’ avv. NOME COGNOME come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
-ricorrente – contro
NOME RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
-intimate – avverso l ‘ordinanza emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento N.
270/2020 R.G., depositata in data 4.4.2023;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.5.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che
–RAGIONE_SOCIALE creditrice per la somma di € 90.000,00 oltre interessi nei confronti di NOME COGNOME in forza di sentenza della Corte d’appello di Trento n. 323/2011, passata in giudicato, iscrisse sub G.N. 8378/2 del 30.09.2016 prenotazione di ipoteca sulla p.ed. 941 C.C. Cognola di proprietà della predetta COGNOME; con contratto del 17.11.2016 l’immobile gravato da ipoteca venne venduto alla società RAGIONE_SOCIALE il trasferimento venne iscritto sub G.N. 9722/1 in data 18.11.2016; successivamente, in data 6.04.2018, NOME COGNOME annotò atto di citazione avente ad oggetto l’annullamento della vendita del 17.11.2016; il procedimento venne iscritto al N. 1249/2018 R.G. dinanzi al Tribunale di Trento; RAGIONE_SOCIALE notificò in seguito atto di precetto alla debitrice NOME COGNOME e al proprietario tavolare dell’immobile gravato da ipoteca RAGIONE_SOCIALE e, stante il perdurante inadempimento della debitrice, notificò atto di pignoramento alla stessa RAGIONE_SOCIALE ex art. 602 c.p.c., con conseguente annotazione in data 17.12.2018 sub G.N. 1117/1, così dando l’avvio al la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 240/2018 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Trento; – con atto del 30.09.2019, NOME COGNOME propose quindi ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., chiedendo volersi accertare e dichiarare che la p.ed. 941 oggetto di esecuzione è di sua proprietà e pertanto, stante la pendenza del giudizio n. 1249/18 R.G.
dinanzi al Tribunale di Trento, di voler dichiarare la litispendenza e sospendere il giudizio fino alla definizione di tale ultimo giudizio, con autorità di cosa giudicata; di accertare e dichiarare che il credito di RAGIONE_SOCIALE è pari alla minor som ma di € 89.981,23 o la diversa somma che risulterà di giustizia; di accertare e dichiarare l’improcedibilità della procedura n. 240/18 R.G.E., per violazione dell’art. 602 c.p.c., non essendo stato notificato il titolo esecutivo al terzo datore di ipoteca;
la procedura esecutiva immobiliare venne sospesa dal Tribunale di Trento, a seguito di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. della COGNOME, con ordinanza del 9.1.2020, ove si rilevò che pur essendo ‘ indubbio il diritto di RAGIONE_SOCIALE di portare in esecuzione il suo credito sul bene ipotecato, indipendentemente da chi sia il soggetto proprietario … L’inesistenza di una procedura esecutiva contro la debitrice, determinata dalla mancata notifica del pignoramento nei suoi confronti, comporta l’opponibilità all’aggiudicatario dell’accertamento della proprietà dell’immobile in capo alla COGNOME che dovesse intervenire all’esito della vertenza per l’anteriorità dell’annotazione della domanda rispetto al pignorame nto, con conseguente inevitabile caducazione dell’acquisto in sede di espropriazione ‘ ;
introdotto il giudizio di merito (e dopo una sequenziale successione di diversi giudici istruttori), il Tribunale di Trento, con ordinanza del 4.4.2023 così stabilì: ‘ visto l’art. 295 c.p.c. sospende il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 276/2021 del 22.12.2021 ‘ ; osservò il
Tribunale che ‘La pendenza del giudizio di annullamento dell’atto di acquisto di RAGIONE_SOCIALE è quindi pregiudicante rispetto all’esito della presente opposizione; l’opponente e il terzo esecutato sono parti di entrambi i giudizi mentre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, parte del solo giudizio di opposizione all’esecuzione, sarà opponibile la sentenza che definirà il giudizio sull’annullamento: non rileva, infatti, che l’ipoteca sia stata iscritta prima dell’annotazione della domanda di annullamen to, bensì che la domanda sia stata annotata prima del pignoramento, con conseguente opponibilità della sentenza sia al creditore procedente che all’eventuale aggiudicatario (arg. ex art. 2915 c.c. co 2 secondo cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento, da cui, al contrario, l’opponibilità delle domande trascritte anteriormente) ‘ ;
Considerato che
avverso detta ordinanza ha proposto regolamento di competenza la RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi;
le intimate non hanno svolto difese;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso;
con il primo motivo la ricorrente lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.: possibile sospensione del giudizio
pregiudicato ai sensi dell’art. 337, co secondo c.p.c. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ‘; la ricorrente rileva che la causa che il Tribunale trentino ha ritenuto pregiudicante (ossia quella relativa alla pretesa nullità della vendita del 17.11.2016, causa in cui la domanda della COGNOME è stata accolta dallo stesso Tribunale, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Trento, n. 276/2021, non passata in giudicato) verte tra altri soggetti, e comunque -trattandosi di pretesa pregiudizialità tra giudizi di cui uno definito con sentenza non passata in giudicato -può eventualmente venire in rilievo la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., ma non mai la sospensione ex art. 295 c.p.c., donde l’illegittimità, in ogni caso, dell’ordinanza impugnata (si invoca l’insegnamento di Cass. n. 21921/2008 e di Cass. n. 746/2012);
– col secondo motivo si denuncia ‘ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. -violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.: insussistenza dei presupposti di pregiudizialità tra il procedimento in opposizione all’esecuzione sub RG n. 270/2020 e il giudizio di annullamento atto di vendita dd. 17.11.2016 successivo all’ipoteca giudiziale ‘ ; la ricorrente ribadisce che la pretesa causa pregiudicante verte tra soggetti ad essa estranei e che tra le due cause non è in alcun modo ravvisabile la pregiudizialità invece ritenuta dal Tribunale trentino, neppure potendosi ipotizzare alcun pericolo di contrasto tra giudicati: l’altro giudizio ha ad oggetto la validità delle vendita dell’immobile ipotecato, mentre il presente giudizio concerne le domande proposte dalla COGNOME con l’opposizione del 30.9.2019;
Ritenuto che
il primo motivo sia fondato;
-infatti -a prescindere da ogni considerazione circa la natura dell’opposizione spiegata dalla COGNOME e la stessa ipotizzabilità, nella specie, di una effettiva pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in questione (per vero, appare assai discutibile che il timore paventato dal Tribunale – rischio di definitiva improseguibilità della procedura esecutiva, in caso di definitivo accoglimento della domanda di nullità delle vendita del cespite pignorato , opponibile sia ai creditori che all’eventuale aggiudicatario -possa essere valutato d al giudice dell’opposizione all’esecuzione , spettando semmai allo stesso giudice dell’esecuzione, ove egli dovesse decidere per la messa in vendita del cespite nonostante il suddetto rischio, l’adozione di ogni più opportuna iniziativa, quale in primo luogo, ad es., la necessaria informazione agli interessati nel l’ordinanza di vendita/delega) -il Tribunale di Trento ha disposto la sospensione per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., benché la causa pregiudicante invocata dalla COGNOME e posta a base dell’opposizione da lei spiegata fosse stata già definita con sentenza, addirittura in grado d’appello , non passata in giudicato;
dunque, considerato l’incedere degli eventi della pretesa causa pregiudicante, rispetto a quella che qui occupa, la stessa prospettazione fatta propria dalla COGNOME con la sua iniziativa del 30.9.2019 (e fermo restando il principio di immutabilità dei motivi delle opposizioni esecutive, nel passaggio dalla fase sommaria a quella di merito -v. ex multis , Cass.
N. 10745/23 R.G.
n. 17441/2019 e, più di recente, Cass. n. 7163/2023), avrebbe al più potuto giustificare la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 21763/2021; e già Cass., Sez. Un., n. 10027/2012) ma non mai la sospensione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.;
-l’ordinanza impugnata si palesa dunque illegittima già per questa ragione, restando assorbite le ulteriori doglianze: il giudice di merito avrebbe dovuto procedere all’apprezzamento della relazione fra i due giudizi secondo il paradigma e, dunque, scegliendo motivatamente una delle due alternative indicate dal paradigma dell’art. 337 c.p.c. ;
in definitiva, non può che disporsi la prosecuzione del giudizio N. 240/2018 R.G.;
-non pare superfluo comunque evidenziare che, nella specie, il rischio apprezzato dal Tribunale (allorché ha impropriamente disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c.) sia comunque di ardua configurabilità, in quanto lo stesso Tribunale di Trento – adito dalla COGNOME con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. – con ordinanza collegiale del 9.1.2020 ha sospeso l’esecuzione ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.p.c. , sicché -in pendenza della sospensione – nessun atto esecutivo può essere compiuto nella procedura in parola, stante il disposto dell’ art. 626 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. n. 8799/2023 e Cass. n. 8998/2023);
pertanto, solo una volta eventualmente venuta meno la suddetta causa di sospensione , competerà al giudice dell’esecuzione trentino adottare ogni più conseguenziale provvedimento, anche circa la proseguibilità o meno dell’azione esecutiva così come intrapresa dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE sul cespite in questione, in relazione alle vicende della causa avente ad oggetto la contestata validità dell’atto di vendita più volte citato ; – le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della COGNOME, mentre possono integralmente compensarsi nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE
P. Q. M.
la Corte dispone la prosecuzione del giudizio, assegnando per la riassunzione termine di tre mesi, correnti dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza; condanna NOME COGNOME alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2. 160,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,