Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16091/2023 R.G. proposto da
COGNOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BARONERAGIONE_SOCIALE – BARI
– intimato – avverso l ‘ ordinanza del 9/6/2023 del TRIBUNALE DI BARI; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
-il RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l ‘ ordinanza, del 24/6/2016, con cui il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva assegnato a NOME COGNOME (creditore procedente) il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE (esecutata) nei confronti del predetto RAGIONE_SOCIALE (terzo pignorato);
R.G. n. 16091/2023 Ad. 25/9/2024 CC
-affermava l ‘ opponente che la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. era stata erroneamente interpretata dal giudice dell ‘ esecuzione, di non essere debitore di alcuna somma nei confronti della menzionata società e chiedeva l ‘ accertamento endoesecutivo del credito;
-su istanza del RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 9/6/2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE sospendeva il processo a norma dell ‘ art. 295 c.p.c., avendo ravvisato un rapporto di pregiudizialità tra l ‘ opposizione esecutiva (n. 13119/2017 R.G.) e la controversia già pendente (n. 18457/2016 R.G.) tra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l ‘ appalto conferito alla società e, segnatamente, l ‘ accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, anche in considerazione della contestata inesattezza dei lavori eseguiti;
-avverso la predetta ordinanza COGNOME proponeva regolamento ex art. 42 c.p.c.;
-il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, «chiede che la Corte, in accoglimento del ricorso, revochi l ‘ ordinanza impugnata e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE»;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha erroneamente ritenuto che sussista un rapporto di pregiudizialità tra la controversia concernente l ‘ appalto -alla quale, peraltro, non partecipa l ‘ odierno ricorrente -e l ‘ opposizione riguardante l ‘ ordinanza di assegnazione del credito;
-si tratta, all ‘ evidenza, di giudizi che hanno parti distinte e oggetti completamente diversi, posto che l ‘ ordinanza è impugnata in ragione dell ‘ erronea lettura che, secondo la tesi dell ‘ opponente, il giudice avrebbe dato alla dichiarazione del terzo pignorato;
-non sussiste nemmeno la pretesa interferenza tra i giudizi a cui si riferisce la decisione del Tribunale, il quale non considera la limitata efficacia dell ‘ accertamento (endoesecutivo) del credito insito nell ‘ ordinanza di
assegnazione (e, infatti, l ‘ ordinanza menziona precedenti giurisprudenziali anteriori alla novella della legge n. 228 del 2012), il quale non ha attitudine al giudicato ed è autonomo e, cioè, non inciso dall ‘ accertamento del credito (o della sua inesistenza) nella separata causa tra le parti contrattuali;
-il ricorso va, dunque, accolto e l ‘ ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con cui è stata dichiarata la sospensione del giudizio, dev ‘ essere annullata;
-le spese del presente regolamento seguono la soccombenza dell ‘ intimato e (Cass., ord. 29/03/2023, n. 8912) si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell ‘ art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l ‘ applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»: invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l ‘ ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis , Cass. 14/01/2020, n. 504; Cass. 23/10/2015, n. 21672; Cass. 25/02/2015, n. 3881; Cass. 29/01/2015, n. 1706);
p. q. m.
la Corte
accoglie il ricorso, annulla l ‘ ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE;
condanna l ‘ intimato al pagamento delle spese del presente regolamento in favore del ricorrente, che liquida in Euro 2.547,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione