Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 253 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 253 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14167-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1116/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/03/2022 R.G.N. 935/2019; udita la relazione della causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
COGNOME.
Oggetto
Sospensione cautelare dal
servizio –
Organo competente –
Individuazione.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
Rilevato che
La Corte di Appello di Napoli, per quanto qui rileva, in accoglimento dell’appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’illegittimità della deliberazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle n. 12 del 21.3.2017 della RAGIONE_SOCIALE con la quale veniva disposta la sospensione cautelare dal servizio nei confronti del dipendente NOME COGNOME e, conseguentemente, condannava la parte datoriale alla riammissione in servizio, nonché al risarcimento del danno del dipendente illegittimamente sospeso, pari alla differenza tra quanto percepito a titolo di assegno alimentare e quanto dovuto in caso di effettivo servizio.
Propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi, depositando altresì memoria in vista della RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Considerato che
Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55bis e 55ter del d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 2 d.lgs. n 165 del 2001, all’art. 3 della l. n. 97 del 2001 e all’art. 97 Cost.
E’ censurata la sentenza di appello per violazione delle norme innanzi indicate, nella parte in cui ha asserito che il provvedimento di sospensione cautelare deve essere adottato dall’ RAGIONE_SOCIALE disciplinari RAGIONE_SOCIALE.
Premessa la natura non disciplinare del provvedimento di sospensione cautelare, è sostenuta l’inapplicabilità delle regole procedurali di competenza relative a detto procedimento, con la conseguenza che -in assenza di espressa regolamentazione da
parte delle fonti collettive -non può affermarsi l’illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare, in quanto non adottato dall’UDP , ma dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle.
Con il secondo motivo è denunziato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. E’ lamentato che la Corte di Appello non avrebbe valutato e considerato che al momento dell’ adozione del provvedimento di sospensione cautelare non vi era altro dirigente in servizio, oltre NOME COGNOME, con rinvio -quanto a detto aspetto -ad una serie di documenti prodotti nel corso del giudizio.
Con la terza censura è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 14 e 20 della l. n. 5802/1993, degli artt. 5, 16 e 55ter d.lgs. n. 165 del 2001, anche in relazione all’art. 97 Cost. e agli artt. 115 e 116 c.p.c .
Viene reiterata, anche con riguardo alle norme innanzi indicate, la censura di erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma l’illegittimità del provvedimento di sospensione perché adottato dalla RAGIONE_SOCIALE, anziché dall’UDP.
Parte ricorrente sostiene che, seppur è vero che ex art. 14 della l. n. 580 del 1993 nella formulazione ratione temporis vigente , la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle non ha più competenza sull’adozione dei provvedimenti ‘ riguardanti l’assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione’, è pure vero che la misura qui all’attenzione non rientra, considerata anche la sua ratio e la sua finalità, tra quelli relativi al l’assunzione e alla carriera professionale.
Con il quarto motivo, in relazione agli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., è lamentata la nullità della sentenza e del procedimento, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, in quanto nel ricorso ex art. 414 c.p.c. non è stata mai chiesta la declaratoria di illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare, ma semplicemente di accertare l’illiceità della condotta dell’Ente RAGIONE_SOCIALEle, disapplicando il provvedimento innanzi ricordato.
Con la quinta ed ultima doglianza è lamentata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dell’allegato E della l. n. 2248 del 1865, non essendosi limitato il Tribunale a disapplicare l’atto, dichiarandone piuttosto l’ill egittimità.
Ebbene, premesso il contenuto dei motivi, è evidente che il tema centrale in discussione concerne l’individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio , nel caso in cui, com’è nella specie, la contrattazione collettiva ratione temporis vigente non lo individui espressamente.
Quanto alla natura di detto provvedimento, va premesso che è nota e condivisa dal Collegio l’affermata natura cautelare e non disciplinare (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 5147/2013, 15941/2013, 26287/2013, 13160/2015, 9304/2017, 18849/2017, 10137/2018, 20708/2018, n. 7657/2019).
In conseguenza di detta natura cautelare, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale, peraltro questa Corte (si vedano ancora i precedenti innanzi richiamati) ha anche affermato che la sospensione dal servizio non richiede il previo contraddittorio con l’interessato , né le garanzie del procedimento disciplinare, trovando la sua ratio nella necessità di tutelare la ‘ credibilità dell’amministrazione
presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l’istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l’istituzione stessa opera ‘ (si veda Corte cost. n. 206/1999, nonché Corte cost. n. 11988/2016).
Tali principi, invero, sono noti anche alla Corte territoriale che dà atto della ritenuta natura non disciplinare del provvedimento e, tuttavia, in assenza di una norma espressa che attribuisca la competenza per l’irrogazione della sanzione ad un determinato organo delle camere RAGIONE_SOCIALE, osserva che dalla lettura congiunta degli artt. 9, comma 2, del c.c.n.l. Area Dirigenza delle Regioni ed Enti locali e dell’art. 55 -ter del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo ratione temporis applicabile (cfr. sentenza di appello pagg. 2-3) si desume che -nei casi di particolare complessità, quale viene ritenuto quello qui all’esame la competenza per l’adozione della sospensione va ravvisata in capo all’U.D.P.
La sentenza di appello, infatti, premesso che il provvedimento de quo tutela l’interesse della PRAGIONE_SOCIALE. alla trasparenza della sua immagine e della sua azione, nonché alla sua credibilità, sostiene che la competenza per la sua adozione da parte dell’U.D.P., oltre ad essere supportata dalla lettura congiunta delle norme innanzi ricordate, è logicamente coerente con la conoscenza che dei fatti, della loro rilevanza e potenzialità lesiva degli interessi dell’Amministrazione, ha acquisito l’RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE disciplinari nel corso del procedimento e con il ruolo che a detto RAGIONE_SOCIALE il legislatore ha attribuito.
In ogni caso, nella fattispecie qui all’attenzione, scrive la Corte territoriale, la competenza non può giammai essere ravvisata nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle, organo esecutivo e politico dell’ente, vieppiù in considerazione del rilievo che -secondo quanto
emerge dalla sentenza impugnata -era incontestatamente in servizio, all’epoca dei fatti, il Segretario vicario (sentenza pag. 3 in fondo).
E’ evidente, aggiunge il Collegio, che in questa ricostruzione compiuta dalla Corte d’appello l’art. 55 -quater, comma 3bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ( cfr. infra) rappresenterebbe mera esemplificazione di una regola generale di competenza (sul punto però si veda infra) che prevede la titolarità nell’adozione della misura all’U.D.P.
A detta ricostruzione, operata dalla Corte territoriale, osserva il Collegio, se ne può contrapporre, in assenza di diversa previsione della contrattazione collettiva, altra che, proprio traendo linfa dalla natura non disciplinare del provvedimento qui all’attenzione , ritiene che la competenza ad adottare la misura competa alla dirigenza dell’ente la cui immagine è lesa, tanto desumendosi dagli artt. 5, comma 2, e 16, lett. h) del d.lgs. n. 165 del 2001, senza che argomento di segno contrario possa trars i dall’ipotesi peculiare disciplinata dall’art. 55 -quater, comma 3bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (qui, vista come diposizione che regolamenta solo la specifica ipotesi dell’immediata sospensione cautelare che consegue , all’accertamento in flagranza o tramite strumenti di registrazione, della falsa attestazione della presenza in servizio).
Nella fattispecie qui all’esame, la soluzione della questione è poi complicata dall’adozione del provvedimento di sospensione, non ad opera della dirigenza, stante la mancanza di una figura dirigenziale all’epoca dei fatti, ma da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle, ovvero da parte dell’organo politico -esecutivo dell’ente.
Organo cui, nella previsione dell’art. 14 della l. n. 580 del 1993, ratione temporis vigente (a seguito della novella apportata dal d. lgs. n. 23 del 2010), non competeva alcun potere quanto all’adozione di provvedimenti riguardanti l’assunzione e la carriera del personale.
Andrà quindi anche chiarito – ai fini del decidere – se il provvedimento di sospensione, in quanto disposto a protezione, in via cautelare, dell’immagine della P.A., secondo quanto innanzi evidenziato, possa o meno essere escluso dalla categoria dei provvedimenti incidenti sulla carriera del personale e proprio in ragione della evidenziata finalità possa essere adottato, su sollecitazione del Presidente della RAGIONE_SOCIALE, ovvero dell’organo di rappresentanza dell’ente, anche dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle, senza che osti il ruolo anche politico oltre esecutivo di detto organo, astrattamente consonante con la finalità del provvedimento di sospensione cautelare.
Tanto premesso, stante la valenza nomofilattica della questione e l’assenza di precedenti specifici, il Collegio dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 4 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME