Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17681 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17681 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27593-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Ricorso contro sentenza di appello di revocazione
R.G.N.27593/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 460/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 17/09/2020 R.G.N. 100/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
con sentenza 17 settembre 2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha revocato nella sola parte in cui (in dispositivo e in parte motiva) ha affermato la durata della sospensione cautelare facoltativa dal servizio e dalla retribuzione, comminata da RAGIONE_SOCIALE il 29 dicembre 2016 al dipendente indicato in epigrafe, a norma dell’art. 215 CCNL Commercio, fino ‘al 9 gennaio 2017’ -la propria sentenza del 7 novembre 2019 n. 711, che, in accoglimento dell’impugnazione del lavoratore avverso quella di primo grado (che aveva dichiarato legittima detta sospensione cautelare), l’aveva invece dichiarata illegittima e disposto il suo diritto alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare dal 29 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017;
essa ha ritenuto che detta sentenza (già oggetto, per la medesima ragione, di istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., dichiarata inammissibile per inconfigurabilità di una mera svista emendabile con tale procedimento, inidoneo alla modificazione essenziale delle statuizioni in essa contenute) avesse revocato, in luogo della sanzione disciplinare, la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 215 CCNL cit.
E ciò per avere, in conseguenza di un’evidente errata percezione degli atti di causa configurante errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., riferito la revoca -in effetti disposta con
comunicazione datoriale del 9 gennaio 2017 a seguito delle giustificazioni del lavoratore -della sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio (comminatagli in pari data 29 dicembre 2016, con ‘Provvedimento disciplinare per i fatti contestati con nota del 21 dicembre 2016’ , per il rifiuto di compilare e sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione in merito alle informazioni relative ai suoi carichi pendenti e variazioni di casellario giudiziario), anziché ad essa, alla so spensione cautelare ai sensi dell’art. 215 CCNL cit.
Questa sospensione cautelare riguardava, infatti, il procedimento penale pendente nei confronti anche del lavoratore e nel quale egli era stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa il 13 settembre 2016 dal G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza, poi dallo stesso revocata il 20 settembre 2016; e la società datrice, per il mancato riscontro da parte del lavoratore della sua richiesta, aveva appreso tali notizie dagli organi di stampa. Peraltro, essa non era mai stata revocata, in quanto adottata fino al giudicato penale, non intervenuto per la pendenza del procedimento penale, ancora nella fase delle indagini preliminari;
con atto notificato il 23 ottobre 2020, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., cui il lavoratore ha resistito con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell’art. 215 CCNL Commercio, per avere la Corte territoriale, con la sentenza revocata in parte qua , erroneamente
interpretato la sospensione cautelare prevista dal secondo comma della norma denunciata (di ‘facoltà’ del datore di lavoro, ‘in caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria … di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento’ ), distinta ed autonoma dalla sospensione cautelare disposta all’interno del procedimento disciplinare, assimilandola sostanzialmente ad essa ( ‘ … deve ritenersi che la sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare ovvero a procedimento penale … finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali e destinata ad esaurire i suoi effetti allorché all’esito del procedimento disciplinare o penale il datore di lavoro adotti le sue determinazioni … Essa si giustifica … allorquando la sanzione astrattamente applicabile per il fatto contestato abbia verosimilmente natura espulsiva … La sospensione cautelare dal servizio va quindi apprezzata come misura organizzativa strume ntale all’accertamento dei fatti e destinata ad esaurire i suoi effetti con l’adozione del provvedimento disciplinare definitivo. ‘ : così a pg. 4 della sentenza 711/2019, per la parte trascritta al primo periodo di pg. 18 del ricorso), sulla base di presupposti giuridici relativi alla sanzione disciplinare (come si evince dalla sua ritenuta illegittimità per non avere evidenziato ‘motivi ulteriori rispetto a quelli della mera sussistenza di un’indagine penale … posto che lo stesso datore di lavoro, nell’ese rcizio discrezionale di valutazione degli elementi raccolti, non ha ritenuto i fatti contestati sufficienti per irrogare immediatamente la sanzione’ : così a pg. 5 della sentenza 711/2019, per la parte trascritta al primo capoverso di pg. 18 del ricorso), anziché alla sospensione cautelare.
Ed infatti, la società datrice aveva disposto la sanzione disciplinare con la nota del 29 dicembre 2016 (dopo il rientro in azienda il 21 dicembre 2016, a seguito di una lunga assenza e la cessazione della sua detenzione agli arresti domiciliari, del lavoratore, rifiutatosi di compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dei carichi pendenti), motivata con il risalto della notizia del suo arresto e la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel corso del procedimento penale per una frode fiscale da 130 milioni di euro, in riferimento all’attività della società datrice (servizi di consegna, ritiro e contazione di ingente quantità di moneta metallica in favore di Istituti di credito, RAGIONE_SOCIALE, Enti Pubblici) e delle mansioni in essa svolte dal lavoratore.
E ciò sull’erroneo presupposto dell’esistenza di un errore di fatto revocatorio, ravvisato nell’errata percezione di un atto di causa, quale la revoca datoriale del 9 gennaio 2017 della sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio; non già della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 215 CCNL citato, entrambe comminate al lavoratore con provvedimenti in pari data 29 dicembre 2016.
Infine, essa ha denunciato l’evidente confusione ovvero contradNOMEne della Corte territoriale con il provvedimento del 16 gennaio 2020, di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale e con la sentenza n. 460/2020 di revocazione (primo motivo);
2. esso è infondato;
preliminarmente, giova rilevare l’ammissibilità dell’impugnazione per cassazione, con unico ricorso, avverso sentenze diverse, pronunciate tra le stesse parti e in ordine alla stessa controversia dal medesimo organo giurisNOMEnale, quale giudice dell’appello e giudice della
successiva istanza di revocazione (Cass. 6 novembre 2002, n. 15522; Cass. 5 luglio 2013, n. 16861; Cass. 5 maggio 2023, n. 11949, in motivazione), ritualmente notificato al difensore domiciliatario del lavoratore nel giuNOME di revocazione deciso con la sentenza impugnata, che si è regolarmente costituito difendendosi nel merito;
4. non è dubbio che la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale sia istituto diverso dalla sospensione disciplinare, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto e costituisca legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell’attività aziendale in pendenza dell’accertamento di possibili responsabilità disciplinari o penali del dipendente, per il tempo necessario all’esaurimento del procedimento in sede penale o disciplinare (Cass. 15 novembre 1999, n. 12631, che ha ritenuto, di conseguenza, l’inapplicabilità alla sospensione cautelare dell’art. 7 legge n. 300/1970, di procedimentalizzazione dell’esercizio del solo potere disciplinare del datore di lavoro), non avendo natura disciplinare ma cautelare, in quanto misura provvisoria finalizzata ad impedire che, in pendenza di procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiuNOME dell’immagine e del prestigio dell’amministrazione di appartenenza (Cass. 6 settembre 2006, n. 19169).
L’affermazione trova conferma nella distinzione ed autonomia dell’art 215 ( ‘Normativa sui procedimenti penali’ , nel Capo XVI -‘Responsabilità civili e penali’ ) del CCNL Commercio, applicabile ratione temporis -secondo cui, in particolare: ‘Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza
di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo’ (primo comma), comportante il provvedimento datoriale di sospensione e invece facoltativo, ‘In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso’ (secondo comma) -rispetto alla ‘sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10’ (art. 225, primo comma, n. 4 CCNL cit. ( ‘Provvedimenti disciplinari’ , nel Capo XXI -‘Doveri del personale e norme disciplinari’ );
5. nel caso di specie, è tuttavia indiscusso che la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 711/2019, revocata in parte qua da quella della stessa Corte d’appello n. 460/2020, abbia disposto la revoca della sospensione cautelare ai sensi dell’art. 215 CCNL cit. -sulla base di presupposti giuridici relativi alla sanzione disciplinare -non emessa, in quanto adottata fino al giudicato penale, non intervenuto per la pendenza del procedimento penale, in luogo della revoca della sanzione disciplinare di sei giorni di sospensione dal servizio, in effetti disposta con comunicazione datoriale del 9 gennaio 2017.
Correttamente la sentenza della Corte d’appello n. 460/2020 l’ha ritenuta un errore di percezione degli atti di causa, integrante errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., determinante la statuizione della prima sentenza della medesima Corte d’ap pello n. 711/2019 (così ai primi due capoversi di pg. 4 della sentenza),
5.1. è noto che l’errore di fatto revocatorio consista in un’erronea percezione dei fatti di causa e che sia caratterizzato dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del
mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché di essenzialità e di decisività ai fini della decisione (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713); non potendo essere integrato da un errore di diritto sostanziale o processuale, né da un errore di giuNOME o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442; Cass. 7 giugno 2022, n. 18335;
5.2. d’altro canto, l’errore di fatto in cui è incorsa la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 711/2019, revocata in parte qua , ne ha indubbiamente viziato l’intero procedimento argomentativo relativo, così manifestando la propria decisività; 6. la ricorrente ha inoltre dedotto nullità della sentenza n. 460/2020 per omesso esame od omessa pronuncia come error in procedendo , in ordine al rigetto delle domande del lavoratore di riammissione in servizio e di corresponsione delle retribuzioni ‘dal 29 dicembre 2016’ (per effetto della revocazione in parte qua ), per il suo esercizio di un’attività di piccolo imprenditore (quale titolare dell’omonima impresa individuale, costituita il 15 febbraio 2019 e registrata il 12 marzo 2019 alla RAGIONE_SOCIALE, con attività prevalente di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, iscritta dal 18 giugno 2019 nella sezione speciale della
RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di Piccolo imprenditore), incompatibile con quella di lavoratore subordinato (secondo motivo);
7. in via preliminare, esso è ammissibile, al di là dell’equivoca rubrica enunciante in via cumulativa i vizi di omessa pronuncia e di omesso esame di fatto decisivo, tra loro contraddittori (Cass. 18 giugno 2014, n. 13866; Cass. 5 marzo 2021, n. 6150), per il tenore inequivocabilmente concentrato sulla sola omissione di esame di un fatto decisivo. Ciò si evince dalla portata dispositiva della sentenza n. 711/2020, per effetto della revoca in parte qua della successiva sentenza n. 460/2020 ( ‘nella sola part e in cui (nel dispositivo e nella parte motiva) ha affermato a durata della sospensione cautelare sino ‘al 09.01.2017” ), in accoglimento del ricorso per revocazione del lavoratore, pure nella parte in cui la prima sentenza d’appello ‘ha disposto il suo diritto alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare ‘dal 29.12.2016 al 9.01.2017” : così quinto e sesto alinea di pg. 2 della sentenza n. 460/2020), nell’interpretazione della società ricorrente del diritto del lavoratore ‘alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare dal 29.12.2016 … oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo’ (così agli ultimi tre alinea del terzo capoverso di pg. 23 del ricorso);
7.1. il motivo è fondato;
8. la circostanza dedotta, nel rispetto del paradigma deduttivo prescritto dal novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053) -per la specificazione delle verifiche compiute dalla società (in merito all’eserciz io di attività di piccolo imprenditore da parte del lavoratore: all’ultimo capoverso di pg. 22 e al primo periodo di pg. 24 del ricorso) a fronte della deduzione del predetto, nell’istanza di anticipazione dell’udienza del 28 maggio 2020 depositata nel NOME di
revocazione, del ‘l’unico reddito’ a disposizione della sua famiglia ‘rappresentato dagli scarni proventi derivanti dalla piccola attività di lavanderia avviata RAGIONE_SOCIALE ‘ , puntualmente trascritta (al penultimo capoverso di pg. 23 del ricorso) -costituisce ‘fatto storico’ e pure (ai fini della determinazione della restitutio in integrum del lavoratore, rimessa in discussione dalla revocazione della sentenza n. 460/2020, nella parte di revoca della sospensione cautelare) di carattere decisivo, oggetto del contraddittorio tra le parti;
9. pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giuNOME di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giuNOME di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 maggio e 12 giugno