Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5492 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5492 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17822/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME e NOME,
-intimate- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 131/2022 depositata il 27/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 27.1.2022 la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello interposto da COGNOME NOME COGNOME in qualità di titolare del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato tra COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali locatori e il COGNOME, quale conduttore, aveva ritenuto sussistere il grave inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di puntuale pagamento del canone convenuto nonostante parte del locale fosse stato posto sotto sequestro e divenuto inagibile.
L’appellante aveva ivi dedotto che l’omesso versamento dei canoni di locazione era stato giustificato dall’intervenuto sequestro nel 2017 dei locali sotterranei al pub, pure oggetto di locazione, poiché i locatori non avevano compiuto le opere murarie necessarie per l’accesso al deposito ed alla cantina tramite una scala sulla quale in precedenza, nel 2015, si era verificato un incidente. Ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l’inerzia dei locatori e l’indisponibilità dell’immobile per fatto degli stessi, il COGNOME chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
I convenuti appellati, costituitisi, avevano contestato i motivi di appello, in particolare, deducendo che l’immobile era stato riconsegnato solo dopo l’accesso dell’ufficiale giudiziario a seguito della pronuncia di rilascio in sede di giudizio di prime cure e che lo stesso era stato comunque goduto per l’esercizio di attività di ristorazione da parte del conduttore, così non giustificandosi la completa sospensione del pagamento dei canoni.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che la sospensione integrale del canone concordato non fosse rimedio proporzionato rispetto all’equilibrio
del rapporto contrattuale in funzione dell’interesse delle parti e ribadito che l’immobile era stato rilasciato solo con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, rigettava l’appello proposto confermando la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
NOME e NOME sono rimaste intimate.
Fissata l’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso; il ricorrente ed i controricorrenti costituiti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con conseguente violazione del principio ‘judex secundum alligata et probata judicare debet’ in relazione alla presunta (non provata ex adverso) gestione dell’immobile destinata all’attività di bar ristorazione, denominato RAGIONE_SOCIALE, anche dopo il sequestro del locale adibito a dispensa, posto nel seminterrato dell’immobile, fino al relativo rilascio, in relazione all’art. 360 nn°. 3 e 5 c.p.c.».
Il motivo è inammissibile.
Quanto alla denuncia di violazione del disposto di cui all’art.112 c.p.c., l’inammissibilità sussiste perché non solo nell’illustrazione detta norma mai viene evocata tale norma, ma neppure è ravvisabile nell’argomentazione del motivo alcuna argomentazione ad essa riconducibile.
L’illustrazione si incentra piuttosto sull’assunta erronea valutazione della continuazione dell’attività di ristorazione fino al rilascio forzoso.
Riguardo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. essa, quando la norma viene evocata a pag. 13, appare evocata in modo singolare, dato che la corte di merito, la cui motivazione viene assunta a critica a pag. 12, ha detto che il fatto pacifico dell’avvenuto rilascio dell’immobile solo a seguito di esecuzione forzata lasciava presumere che esso fosse stato utilizzato per gestire l’esercizio fino a quel momento.
Di fronte a tale motivazione, palesemente imperniata sull’enunciazione di un ragionamento presuntivo, parte ricorrente, invece di criticare l’uso del ragionamento in questione sulla base delle norme regolatrici delle presunzioni semplici, evoca l’art. 115 c.p.c. e lo fa richiamando il principio iudex secundum alligata et probata iudicare debet , che invece inerisce alla regola di cui all’art. 2697 c.c.
Si ricorda, comunque, che per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (si veda già Cass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito -sebbene in motivazione espressa, ma non massimata – da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis , Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020).
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, infatti, non dà luogo ad alcun vizio
denunciabile con il ricorso per cassazione, mentre solo l’illegittima utilizzazione di prove inesistenti, perché riferite a fonti mai dedotte in giudizio oppure a informazioni probatorie prive di alcuna possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto integrante violazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. n.13918/2022, Cass. n.11892/2016).
Nella specie, il ricorrente si duole che il giudice del merito non ha valorizzato che l’impossibilità di utilizzare la dispensa posta al piano sotterraneo escludeva la possibilità di esercizio della ristorazione.
Tuttavia, il giudice del merito, esaminato il materiale probatorio in atti, si è limitato a prendere atto della liberazione dell’immobile, ricondotta all’anno 2019 allorché è intervenuto l’ufficiale giudiziario, in forza del titolo esecutivo di rilascio, traendo da tale dato il proprio giudizio in merito alla proporzione dell’inadempimento del conduttore rispetto all’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni contrattuali.
Ed allora la censura del ricorrente è piuttosto diretta a che questa Corte rivaluti sia la circostanza relativa alla impossibilità di godimento totale dell’immobile già precedentemente al rilascio sia alla gravità di tale circostanza in rapporto all’obbligo di pagamento del canone.
Ma un tale sindacato, in quanto diretto a riesaminare i fatti allegati dalle parti e la relativa valutazione svolta dal giudice di merito, è precluso in sede di legittimità. Al giudice di merito resta, infatti, riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione’ (Cass.10927/24, Cass.n.32505/23).
Si rileva ancora che, a partire dalla seconda metà della pagina 13, si lamenta l’omesso esame di circostanze di fatto che sarebbero state
allegate circa l’incidenza della disponibilità del locale adibito a dispensa per lo svolgimento dell’attività di bar ristorazione e Pub secondo il Regolamento di Igiene del RAGIONE_SOCIALE, ma si omette di spiegare se, come e perché tali circostanze, inerenti a quanto consentiva la disciplina comunale regolamentare, in concreto avessero determinato la cessazione dell’attività, che in realtà sarebbe l’unico fatto idoneo a contrastare la non criticata presunzione adoperata dalla corte bolognese.
Per il resto, nella successiva illustrazione fino alle prime cinque righe della pagina 15 non si coglie nulla che evochi espressamente, sempre in relazione alla motivazione assunta a critica a pag. 12, l’art. 116 c.p.c.
Se quanto si deduce volesse ricondursi ad una sua violazione, risulterebbe del tutto inidoneo, giacché la relativa violazione è ravvisabile solo quando ‘il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime’ (Cass. n.11892/2016, Cass. n. 16598/2016, Cass. n.18092/2020, ancora, ex multis , Cass. S.U. n. 20867/2020), mentre ‘ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione ‘(Cass. n.8053/2014).
Si osserva, peraltro, che la questione relativa alla identificazione della data del rilascio a mezzo dell’ufficiale giudiziario come presumibilmente corrispondente a quella della cessazione dell’attività di ristorazione è affrontata dal giudice del gravame per inciso e ritenuta dallo stesso, espressamente, ‘in definitiva irrilevante, sul piano contrattuale, atteso che il conduttore ha mantenuto intenzionalmente il godimento del bene, e quindi è tenuto alla prestazione sinallagmatica, ovvero il pagamento del
canone, seppure nella misura ridotta commisurata alla parte effettivamente agibile’.
Dunque il giudice del gravame ha ritenuto determinante, al fine della verifica della permanenza dell’obbligazione di versamento dei canoni, la consegna delle chiavi, avvenuta tramite ufficiale giudiziario, al locatore e non la cessazione dell’attività di ristorazione, dovendosi escludere conseguentemente un’indagine in ordine all’utilizzo o meno dei locali interrati tra cui -asseritamente- la dispensa o il deposito; sul punto, pertanto, la censura non coglie adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Anche la doglianza relativa all’omesso esame di circostanze di fatto che sarebbero state allegate circa l’incidenza della disponibilità del locale adibito a dispensa per lo svolgimento dell’attività di bar ristorazione e Pub secondo il Regolamento di Igiene del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, è quindi irrilevante per quanto sopra esposto oltre al fatto che si omette di spiegare se, come e perché tali circostanze, inerenti a quanto consentiva la disciplina comunale regolamentare, in concreto avessero determinato la cessazione dell’attività; una tale spiegazione, mancata in questa sede, avrebbe semmai potuto contrastare ai fini dell’art. 360 c.p.c. n.5 la presunzione operata dalla corte bolognese che, tuttavia, è rimasta, per quanto sopra, non criticata (oltre che comunque irrilevante).
Ed allora deve concludersi che la critica argomentata a seguito dell’enunciazione del primo motivo non è riconducibile, dunque, ad alcuna delle norme di diritto evocate nella intestazione; ne consegue la inammissibilità del medesimo.
Infine, posto che dal sesto rigo della pagina 15 alla seguente si critica la motivazione della sentenza che ha poi, in via alternativa e autonoma, ritenuto irrilevante il concreto utilizzo del bene, si deve osservare che la critica non è ricondotta ad alcuna delle norme di diritto evocate nella
intestazione ed avrebbe richiesto semmai un’ipotetica argomentazione in iure .
L’intero motivo è inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1575 e 1460 c.c. (e correlato brocardo: ‘inadimplenti non est adimplendum’), circa il mancato riconoscimento del grave inadempimento e/o inesatto adempimento in capo ai locatori dell’immobile de quo, in relazione all’art. 360 nn°. 3 e 5 c.p.c.; errata e/o contraddittoria motivazione e conseguente erronea declaratoria di insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici connotanti i prefati dettati codicistici, in relazione all’art. 360 nn°. 3 e 5 c.p.c.».
Il motivo dedotto mira, inammissibilmente, a che questa Corte riesamini i fatti allegati dalle parti e ne compia una nuova e diversa valutazione rispetto a quella svolta dal giudice del gravame.
Ed infatti il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n.195/2016, Cass. n.640/2019, Cass. S.U. n.25573/2020, 23851/2019).
E nella specie, premesso che lo stesso ricorrente assume il corretto richiamo operato dalla Corte d’Appello al disposto di cui agli artt. 1576 e 1460 c.c., la doglianza riguarda piuttosto la valutazione, in fatto, della gravità dell’inadempimento dei proprietari rispetto alla obbligazione loro facente capo di dar luogo alle opere necessarie per consentire l’accesso ai
piani inferiori così evitando il sequestro poi disposto, al fine di giustificare l’exceptio inadempleti dedotta.
E se è vero che ‘il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all’incidenza sulla funzione economicosociale del contratto, abbia influito sull’equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all’interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell’adempimento dell’altra parte’ (Cass. n.2720/2009, Cass. n.20322/2019, Cass. n.2154/2021), deve altresì rilevarsi che ‘lo stabilire se l’eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede forma oggetto d’un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.’ (Cass. n.8760/2019).
D’altra parte, se è altresì vero che un sindacato di legittimità può riguardare il legittimo esercizio dell’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., come nella specie potrebbe richiedere parte conduttrice, la relativa valutazione non può prescindere dall’osservanza della buona fede oggettiva alla luce dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto in funzione dell’interesse perseguito dalle parti.
Nella specie, il giudice del gravame ha fatto buon governo di tale criterio atteso che, affermando che la liberazione dell’immobile era avvenuta solo all’atto dell’intervento dell’ufficiale giudiziario, ha ritenuto che il mantenimento delle chiavi dell’immobile da parte del conduttore comportasse pur sempre una disponibilità del bene in capo al conduttore e la correlata indisponibilità in capo al locatore.
Questa Corte, in osservanza del principio di buona fede cui conformare anche l’agire del soggetto cui non si imputi il primario inadempimento, ha rilevato in fattispecie del tutto analoga che ‘costituisce falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l’eccezione d’inadempimento da parte di chi, a fronte d’un inadempimento altrui solo
parziale, rifiuti per intero di adempiere la propria obbligazione’ (Cass. n.27623/2020, Cass. n.8760/2019).
In definitiva, anche questo motivo è inammissibile: dopo avere evocato la motivazione della sentenza impugnata, ragiona della giurisprudenza della corte sulla sospensione del pagamento del canone a seguito di inadempimento del locatore, ma poi esprime dissenso dalla detta motivazione sollecitando rivalutazione di quaestiones facti , precluse a questa Corte dai limiti al relativo sindacato posti al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il terzo motivo riguarda «l’omesso esame delle censure tecniche e difensive mosse in ordine all’esperita C.T.U. del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n°. 5 c.p.c».
Il motivo deve essere parimenti rigettato alla luce delle considerazioni sopra riportate relative alla irrilevanza della data di effettiva cessazione dell’attività di ristorazione in considerazione della disponibilità dell’immobile mantenuta dal conduttore.
Inoltre, il motivo addebita alla corte felsinea di non avere esaminato le censure alla c.t.u. omettendo inammissibilmente di spiegare se e come essa ne fosse stata investita con l’appello. Merita rilevare che nell’esposizione del fatto, a pag. 9, dalla riproduzione delle conclusioni dell’atto di appello emerge solo una richiesta di rinnovazione della c.t.u., ma il ricorso tace completamente su quel se e su quel come.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi.
In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.000 per compensi oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2.000 per compensi oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27.1.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il AVV_NOTAIO COGNOME