Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22898 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 22898 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
sul ricorso 5081/2023 proposta da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME;
– controricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 954/2023 del RAGIONE_SOCIALE DI STATO, depositata il 27/01/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), in sede di giudizio di ottemperanza RAGIONE_SOCIALE propria sentenza n. 3662/2022, dichiarava la nullità RAGIONE_SOCIALE deliberazione in data 28 luglio 2022 con la quale il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), a seguito dell’ottemperanda pronuncia, che aveva annullato la nomina del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME a Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, aveva reiterato tale nomina, ribadendone la prevalenza sul AVV_NOTAIO NOME COGNOME; per l’effetto il CdS ordinava al CSM di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione/notificazione RAGIONE_SOCIALE decisione, nominando, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Vice Presidente del medesimo CSM.
Per quanto qui di interesse, il CdS osservava che la nuova delibera aveva una chiara portata elusiva RAGIONE_SOCIALE decisione ottemperanda, con particolare riguardo alla persistente svalutazione delle funzioni direttive ricoperte dal AVV_NOTAIO. COGNOME (e non dal AVV_NOTAIO. COGNOME), non potendosi riconoscere portata dirimente alle nuove ragioni RAGIONE_SOCIALE delibera impugnata, relative alle diverse dimensioni degli uffici di procura nei quali gli interessati avevano prestato servizio, essendo le medesime non fondate sulle previsioni del TU sulla dirigenza giudiziaria, peraltro non risultando attribuibile al AVV_NOTAIO. COGNOME l’ulteriore parametro del coordinamento investigativo
in materia di criminalità organizzata, essendo di contro tale parametro ascrivibile al AVV_NOTAIO COGNOME.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il CSM ed il Ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il AVV_NOTAIO. COGNOME.
Ha depositato controricorso il AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo unico.
I ricorrenti ed il COGNOME. COGNOME hanno successivamente depositato memorie illustrative.
Considerato che:
Come dato atto dai ricorrenti e dal controricorrente/ricorrente incidentale AVV_NOTAIO. COGNOME, nelle more del giudizio è avvenuto che il collegato e successivo contenzioso avente ad oggetto l’ulteriore delibera del CSM in data 17 maggio 2023, confermativa RAGIONE_SOCIALE nomina del medesimo AVV_NOTAIO. COGNOME quale Procuratore di Reggio Calabria, è stato definito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 9973 del 21 novembre 2023, non impugnata nei termini di legge, non avendo peraltro avuto seguito la declaratoria di incompetenza in favore del TAR del Lazio contenuta in tale decisione, non essendo stata la causa in quella sede riassunta.
Conseguentemente, sia i ricorrenti che il AVV_NOTAIO. COGNOME hanno evidenziato il loro difetto di ulteriore interesse alla decisione dei rispettivi ricorsi principale ed incidentale, dei quali, per tale ragione, va quindi dichiarata l’inammissibilità.
Tale sopravvenuta ragione RAGIONE_SOCIALE pronuncia, induce alla compensazione delle spese del giudizio tra le parti ed implica in ogni caso l’insussistenza dei presupposti di applicabilità del raddoppio del contributo unificato (tra le molte, v. Sez. 3 – , n. 20697 del 20/07/2021; v. anche, Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020)
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale di NOME COGNOME; compensa le spese. Cosi deciso in Roma 11 giugno 2024
Il presidente
NOME COGNOME