Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17313 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24142-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 269/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 301/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO
–
–
–
–
–
che, con sentenza del 22 gennaio 2019 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la decisione resa dal Tribunale di Isernia e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, dichiarando, sul presupposto dell’illegittimità, per difetto della causale giustificatrice, dei contratti a termine in base ai quali l’istante era stata assunta presso l’RAGIONE_SOCIALE, il diritto, non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto, come richiesto dall’istante in via principale, stante la natura pubblicistica dello stesso, ma al risarcimento del c.d. danno comunitario, non avendo riconosciuto valenza riparatoria alla stabilizzazione seguita al superamento da parte dell’istante di un concorso indetto senza collegamento alcuno con l’illecito, danno quantificato in sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a motivo delle numerose proroghe dell’originaria durata dell’impiego a termine dell’istante;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva l’RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la COGNOME;
che, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato istanza congiunta perché questa Corte si pronunciasse dichiarando la cessazione della materia del contendere compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
che di tanto il Collegio dava atto all’odierna udienza così disponendo;
che non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama,
fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del presente giudizio di cassazione
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 17 aprile