Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13243/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Venezia ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME della Civica Avvocatura e dall’avvocato NOME COGNOME del foro di Roma, con procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ultimo difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2135/2019, depositata e pubblicata in data 8 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dalla Presidente NOME COGNOME.
Osserva in fatto e in diritto
Ritenuto che:
la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Venezia avverso l’ordinanza -ingiunzione elevata dal Comune di Venezia (n. 9741 del 2016) per la violazione dell’art. 16, comma 1 dell’Ordinanza comunale n. 274 del 22.04.2015 perché ‘con autorizzazione gran turismo transitava in bacino S. Chiara proveniente da Canale Colombuola e viceversa, nonostante il divieto previsto per le unità a motore adibite a trasporto persone, aventi stazza lorda superiore a 5 tonnellate e/o portata superiore a 20 persone, compreso il conducente;
-il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 615/2018, accoglieva l’opposizione ritenendo la illegittimità della contestazione, per violazione del principio di libera concorrenza e per discriminazione a danno degli operatori di aree diverse da quella del Comune di Venezia, con compensazione integrale delle spese di lite;
in virtù di gravame interposto dal Comune di Venezia, il Tribunale di Venezia, nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 12135 del 2019, accoglieva l’appello ritenendo sussistere il potere dell’Ente locale ad istituire un’apposita zona territoriale a traffico limitato, e, per l’effetto, in integrale riforma della pronuncia impugnata, rigettava l’opposizione proposta e confermava l’ordinanza -ingiunzione opposta n. 9741/2016.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’annullamento dell’ordinanza -ingiunzione non poteva essere basato sulla segnalazione dell’RAGIONE_SOCIALE evocata, atteso che essa conteneva delle osservazioni in merito alle distorsioni concorrenziali operate dalla precedente ordinanza comunale n. 310/2006, istitutiva della ZTL ai fini della circolazione acquea, e non in ordine all’ordinanza n. 274/2015, su cui era fondata l’ordinanza -ingiunzione opposta; b) che, peraltro, in sé considerata, tale segnalazione era insufficiente a ritenere illegittime le suddette ordinanze, posto che l’Amministrazione comunale, all’esito dell’adozione dell’ordinanza n. 274/2015 -che aveva abrogato l’ordinanza n. 310/2006 aveva adottato ulteriori misure di contingentamento del numero dei titoli abilitativi, limitando anche il transito dei titolari di autorizzazioni rilasciate dallo stesso Comune di Venezia; c) che l’art. 16, primo comma, dell’ordinanza sottesa al provvedimento opposto poneva un divieto di circolazione per tutte le unità a motore, a prescindere se titolate o meno dal Comune di Venezia; d) che, in ogni caso, le limitazioni alla circolazione per gli NCC titolati da Comuni diversi da quello di Venezia non operavano alcuna distorsione concorrenziale, stagliandosi piuttosto nel solco di quella legislazione volta a disciplinare e regolamentare la circolazione acquea nelle zone a traffico limitato; e) che, infatti, la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica discendeva dall’esigenza di tutelare il particolarissimo patrimonio culturale ed ambientale di cui Venezia era un unicum mondiale nonché la sicurezza nei trasporti; f) che la scusante della buona fede doveva essere esclusa nella fattispecie, poiché la parte appellata svolgeva da oltre trent’anni il servizio di NCC, categoria Gran Turismo, in forza di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Chioggia, con servizio prestato spesso per
la destinazione finale rappresentata dalla stazione ferroviaria di Venezia;
la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza sulla base di sei motivi, cui ha resistito il Comune di Venezia con controricorso;
il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio per l’adunanza del 13 giugno 2023, disposto il rinvio a nuovo ruolo in vista delle Sezioni Unite, di cui all’ordinanza interlocutoria n. 6781 del 2022. La causa veniva nuovamente fissata per la trattazione e in prossimità dell’adunanza camerale, depositata memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. dalla ricorrente, il Comune ha – sempre ai sensi della stessa norma – depositato memoria illustrativa contenente dichiarazione di revoca in via di autotutela della ordinanza ingiunzione de qua .
Atteso che:
in via pregiudiziale osserva il Collegio che non occorre esporre i motivi di ricorso. Infatti, al riguardo va preliminarmente rilevata l’ammissibilità della produzione documentale, avvenuta con la memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c., di cui parte controricorrente ha curato il deposito nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c., in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione. Il documento indicato ed allegato è il decreto del Dirigente incaricato della Direzione della Polizia Locale della Città di Venezia, adottato in via di autotutela, ed emesso il 22.12.2023 dal quale si evince la revoca dell’ordinanza ingiunzione opposta.
La produzione di tale documento consente di ritenere cessata la materia del contendere, come richiesto dalla stessa controricorrente in memoria, in quanto comporta il venir meno dell’interesse alla decisione per il venir meno del provvedimento posto alla base del giudizio medesimo, con la conseguenza che,
anche nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 9201 del 2021).
Com’è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. In conclusione, essendo nella fattispecie in esame cessata la materia del contendere per l’intervenuta revoca del provvedimento qui impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio.
In quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell’impugnazione, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta infine l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità
originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).
P . Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione