Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI -SOPRASSICURAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3879/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 5872/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 25 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna della Allianz S.p.A. al pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni
cagionati da un incendio ad un immobile di sua proprietà, garantito con polizza assicurativa contro il rischio incendio.
L a domanda venne accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Cassino con condanna della società assicuratrice al pagamento di euro 135.600, importo corrispondente a quanto stimato in sede di perizia contrattuale esperita ante causam .
I n accoglimento dell’appello interposto dalla Allianz RAGIONE_SOCIALE la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato la richiesta attorea.
P er quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto la nullità del contratto, ravvisando la fattispecie della soprassicurazione dolosa prevista dall’art. 1909, primo comma, cod. civ., invalidità reputata rilevabile di ufficio e inficiante ab origine la polizza.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando tre motivi. Resiste, con controricorso, la Allianz S.p.ARAGIONE_SOCIALE
Parte controricorrente deposita memoria illustrativa,
I l Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4 cod. proc. civ., « nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di appello ritenuto rilevabile di ufficio » la questione della soprassicurazione dolosa ex art. 1909 cod. civ., « qualificandola come nullità assoluta, passibile di rilievo di ufficio », mentre « dall’esame degli atti è circostanza pacifica che la resistente non ha mai proposto tale eccezione essendosi limitata ad invocare la fattispecie di cui agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. ».
1.1. La doglianza è inammissibile.
La deduzione di un error in procedendo , quale quello in esame, in astratto legittimante l’esercizio ad opera del giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur
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sempre l’ammissibilità del motivo di censura, da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalle prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza.
Siffatti criteri, come disegnati dal giudice sovranazionale, sono realizzati con la trascrizione – essenziale e per le parti d’interesse -degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ( ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
L’applicazione di detti princìpi nel caso in esame esigeva, per la parte ricorrente, l’adeguata illustrazione, nel ricorso di adizione di questa Corte, del contenuto delle allegazioni difensive svolte, tanto in primo grado quanto in appello, dalla società assicuratrice, nelle vesti di convenuta (prima) ed appellante (poi), onde verificare se, in qual modo ed in quale momento temporale la questione della v iolazione dell’art. 1909 cod. civ. e della relativa invalidità del contratto di assicurazione fosse stata introdotto nel thema decidendum della controversia.
Orbene, siffatto onere allegativo risulta totalmente inadempiuto nell’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte impugnante si limita a ll’assiomatica asserzione sopra trascritta (« dall’esame degli atti è circostanza pacifica.. ») senza in alcun modo darsi cura di riportare – quantomeno per stralci essenziali – il contenuto di tali non meglio specificati « atti »: e tanto, oltremodo, a fronte di una
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decisione, quale quella impugnata, in cui si dà conto della trattazione in prime cure della questione della eccedenza tra il valore assicurato ed il valore reale dell’immobile e si accoglie proprio il motivo di appello della società assicuratrice avente ad oggetto la soprassicurazione.
L ‘ evidenziata deficienza espositiva preclude a questa Corte il vaglio sulla sussistenza del lamentato vizio processuale e rende superflua (dacché irrilevante ai fini del decidere) la corretta sussunzione sub specie iuris dell’invalidità contrattuale generata dalla soprassicurazione dolosa, cioè a dire l’inquadramento di tale vicenda come annullabilità deducibile ad istanza di parte oppure come nullità per contrasto con norme imperative (figura, quest’ultima, che meglio pa re attagliarsi alla situazione, vuoi per la non necessarietà di un vizio del consenso anche dell’assicuratore, vuoi per la totale improduttività di effetti, i.e. per l’inesistenza per l’assicuratore di un obbligo di pagare l’indennizzo).
Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1909 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti e vizio di motivazione.
Ad avviso di parte ricorrente, il giudice territoriale ha ravvisato la sussistenza del dolo « sulla base di argomentazioni del tutto opinabili e fondate su mere presunzioni », sussistendo nel caso soltanto « alcune inesattezze » prive di incidenza sulla « determinazione del consenso alla stipula del contratto assicurativo ».
2.1. Il motivo è inammissibile, per varie, concorrenti, ragioni.
A fondamento della ravvisata soprassicurazione dolosa, la Corte territoriale ha posto plurime circostanze fattuali, tutte congiuntamente e complessivamente denotanti la consapevolezza da parte del soggetto assicurato della eccedenza della somma assicurata rispetto al valore assicurabile (ovvero l’elemento soggettivo integrante la fattispecie di cui all’art. 1909, primo comma, cod. civ.): il prezzo di acquisto del cespite indicato nell’atto di compravendita, il valore al fabbricato
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attribuito nella perizia contrattuale, le condizioni, intrinseche ed estrinseche, del bene da tale perizia risultanti, l’attività professionale (ristrutturazione edilizia) esercitata dall’assicurato.
Rispetto a questa trama argomentativa – esito di una valutazione delle emergenze indiziarie acquisite in giudizio condotta alla stregua delle sinergiche inferenze tra le stesse sussistenti, nella prospettiva cioè della c.d. convergenza del molteplice – del tutto generica risulta la doglianza in esame la quale si concreta (e, ad un tempo, si esaurisce) nel contestare la valenza presuntiva di un unico fatto indiziante (la qualifica professionale dell’assicurato), isolatamente considerato.
La censura non si profila, dunque, precisa, puntuale e pertinente rispetto alla ratio decidendi della impugnata sentenza: per l’effetto, non risulta soddisfatto l’onere di specificità del motivo prescritto -dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. – a pena di inammissibilità (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
A tanto aggiungasi, ad ulteriore conforto della inammissibilità, che la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, la scelta dei fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d’esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge rappresentano apprezzamenti di fatto, riservati al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità soltanto per le circoscritte anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (per le illustrate regulae iuris in tema di prova presuntiva, cfr., tra le tante, Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 18611; Cass. 30/05/2019, n. 14762; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785, in motivazione diffusamente ai §§ 4. e seguenti; Cass. 13/11/2015, n. 23201; Cass. 08/01/2015, n. 101).
Ma, nella specie, il vizio motivazionale, per come apoditticamente prospettato in ricorso prospettato, è con chiara evidenza esulante dal paradigma disegnato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e dai vizi ad esso riconducibili, come individuati dal costante indirizzo del giudice di nomofilachia (sul punto, basti il rinvio a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Il terzo motivo censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 del 2014 la liquidazione delle spese di primo grado operata nella sentenza impugnata, siccome inclusiva dell’importo (di euro 5.400) previsto quale compenso per la fase di trattazione, benché alcuna attività istruttoria fosse stata svolta in prime cure.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile per carente esposizione del fatto processuale, requisito imposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Manca infatti nel ricorso introduttivo qualsivoglia rappresentazione delle scansioni nelle quali si è in concreto dipanato il giudizio di primo grado, necessaria per comprendere l’articolazione in fasi di esso .
Tanto esime questa Corte dal l’esaminare la fondatezza dell’assunto dell’impugnante, il quale – si nota soltanto per dovere nomofilattico non è comunque conforme a diritto, posto che il compenso unitario per la fase di trattazione dal d.m. n. 55 del 2014 contempla altresì, ma come mera eventualità, l’attività istruttoria, per cui detto compenso spetta al difensore della parte vittoriosa anche a prescindere dallo effettivo svolgimento, nel corso del singolo grado di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la mera trattazione della causa (così Cass. 27/03/2023, n. 8561; Cass. 27/10/2023, n. 29857; Cass. 31/10/2023, n. 30219).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza.
Attes a l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME alla refusione in favore della parte controricorrente, Allianz S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
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