Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21678 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4782/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1828/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la condanna del vicino NOME COGNOME a rimuovere una sopraelevazione di un preesistente immobile,
edificata in violazione delle norme del codice civile e del regolamento edilizio del Comune di Palermo, nonché di una caldaia, il cui tubo di scarico si affacciava e sfiatava sul proprio fondo.
1.1. Il Giudice di primo grado, per quel che ancora qui rileva, osservò che risultava rispettata la distanza di m. 10 tra pareti finestrate ed edifici antistanti, siccome previsto dall’art. 8, co. 1 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore vigente per la zona B1 in cui i trovavano gli immobili.
La Corte d’appello di Palermo, invece, fu di tutt’altro avviso e accolse l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, attribuendo valore decisivo alla circostanza che, errando, il Tribunale aveva accertato, previa c.t.u., la distanza tra le costruzioni, nel mentre la sopraelevazione non era rispettosa del distacco dal confine, fissato in m. 5 dall’art. 8, co. 3, sub D) delle N.T.A., poiché posta a ridosso dello stesso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo.
Il NOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
All’esito dell’adunanza camerale del 28/11/2023, con ordinanza interlocutoria, rinviata la trattazione del processo, è stato richiesto al Comune di Palermo di far pervenire nel termine di sessanta giorni <>.
In data 1/3/2024 il controricorrente, stante il perdurare dell’inerzia del Comune, ha depositato il testo delle disposizioni NTA pertinenti e, di conseguenza, la causa è stata rimessa all’adunanza camerale.
Con l’unico motivo i l ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 873 cod. civ., 7, co. 3 e 8, co. 3, D) delle
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Palermo, nonché omessa o <>.
Questi, in sintesi, gli argomenti censori:
la sopraelevazione, ricadente nella zona territoriale omogenea B1, rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 delle N.T.A. del P.R.G., quanto ad altezza massima fuori terra e a incremento di volumetria;
le norme locali dovevano intendersi pienamente vigenti, essendo stato il P.R.G. approvato dalla Regione, con successiva ‘presa d’atto’ del Comune;
-risultava rispettato l’art. 873 cod. civ., poichè la nuova opera costituiva sopraelevazione del preesistente fabbricato posto in aderenza con quello della controparte e, in quanto rispettosa della verticale, non poteva essere assoggettata a prescrizioni ulteriori e diverse rispetto a quelle preesistenti.
6.1. La doglianza è inammissibile poiché non coglie la ‘ratio decidendi’ .
La Corte territoriale, invero, ha riformato la sentenza di primo grado evidenziando che il Tribunale, piuttosto che prendere atto della violazione della distanza minima dal confine, inderogabilmente fissata dalla normativa urbanistico-edilizia locale, aveva verificato il rispetto della distanza tra pareti finestrate e edifici antistanti. Osservava, nel merito, che, sancito dal nuovo strumento urbanistico, <>, citando Cass. n. 11320 del 10/5/2018.
Orbene, il ricorrente, invece che compiutamente confutare con specifici argomenti la riportata motivazione, s’impegna (vanamente) a spiegare la legittimità dell’opera quanto al rispetto della normativa urbanisticoedilizia locale riguardante l’altezza e la volumetria consentita e quindi mostra di non cogliere la ratio decidendi ( sull’esito del ricorso che non coglie la ratio decidendi, giurisprudenza costante, cfr., ex multis, Cass. nn. 19989/2017, 8247/2024).
In disparte, val la pena soggiungere che la pretesa è, comunque destituita di giuridico fondamento.
In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, va qualificata come nuova costruzione, sicché deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, di quest’ultima (Sez. 2, n. 9646, 11/5/2016, Rv. 639697, per tutte).
7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la
Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 28 maggio 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME