Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19405 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4748/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, BELLANOVA CLAUDIO, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 851/2022 depositata il 26/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME con ricorso ex art. 702bis c.p.c. adiva il Tribunale di Brindisi al fine di ottenere la condanna dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME: all’abbattimento della nuova costruzione da essi realizzata in sopraelevazione in difformità alla normativa vigente, e al ripristino dello stato dei luoghi; – alla rimozione di tutti i tubi installati a distanza inferiore a quella prevista dall’art.889 c.c. ; – al pagamento ex art. 614bis c.p.c. di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli obblighi, nonché al risarcimento dei danni in favore dell’attrice da liquidarsi in via equitativa
I convenuti, tempestivamente costituitisi, domandavano il rigetto di tutte le domande avversarie, rilevando che gli assunti attorei erano smentiti dalla documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, precisando che l’unico manufatto (e non due corpi di fabbrica, come invece dedotto dalla ricorrente), sarebbe stato realizzato al fine di adeguare le dimensioni del preesistente torrino di accesso al piano di copertura, alle normative di sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, dava atto dell’illegittima collocazione, nella nuova costruzione di proprietà dei resistenti, di tubi idrici e per il passaggio del gas, a distanza inferiore ad un metro dalla proprietà della RAGIONE_SOCIALE, e condannava i coniugi COGNOMECOGNOME alla rimozione dei manufatti in questione, nonché al pagamento della somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine impartito.
Avverso tale provvedimento di solo parziale accoglimento della sua domanda NOME COGNOME proponeva appello.
Ric. 2023 n. 4748 sez. S2 – ud. 20/06/2024
Resistevano gli appellati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Lecce rigettava il gravame.
Per quel che ancora rileva, il giudice del gravame evidenziava che il Tribunale aveva ritenuto che il diritto del vicino alla riduzione in pristino fosse subordinato al fatto che la violazione delle norme urbanistiche ed edilizie integrasse anche una violazione delle norme in materia di distanza fra costruzioni e loro parti. Il giudice di primo grado aveva verificato oltre al rispetto delle distanze legali anche ch e l’opera non aveva compromesso la possibilità di godere del panorama.
Quanto al motivo relativo alla costruzione in aderenza secondo l’appellante il manufatto era stato edificato lungo il confine con il lastrico solare e non già in aderenza al muro d’attico, anche perché non sussisteva nessun muro d’attico. La costruzione in aderenza ex art. 877 c.c. postulava la preesistenza di una costruzione e tale non poteva definirsi un muro d’attico, nel caso di specie neppure esistente.
La Corte d’Appello riteneva infondato il motivo anche se la motivazione del primo Giudice doveva essere integrata: dalla visione delle riproduzioni fotografiche e dalla lettura della CTU depositata in primo grado si evinceva che il torrino oggetto del giudizio era costruito, per una parte, ovverosia quella preesistente, in adiacenza (vedi didascalia foto n. 10 CTU) alla parete a confine di proprietà NOME (che era in posizione sottoposta rispetto alla terrazza) e proseguiva poi in altezza, sopraelevandosi. Per altra piccola porzione (quella in ampliamento), esso era costruito in adesione al muretto di confine, sopraelevandosi rispetto ad esso, e
prospettava sul lastrico solare dell’odierna appellante, non praticabile in quanto costituito dalla superficie di estradosso delle volte degli ambienti sottostanti.
Ciò premesso in fatto, la Corte riteneva che il diritto degli appellati di costruire in aderenza, ex art. 877 c.c., includesse altresì la sopraelevazione della costruzione rispetto al fabbricato del vicino.
Con riferimento alla piccola porzione in ampliamento, che prospettava sul lastrico solare, osservava che, ai sensi dell’art. 878, secondo comma, cod. civ., la costruzione in aderenza a un muro di confine era consentita soltanto ove non preesistesse all’interno del fondo limitrofo un edificio posto a distanza inferiore a quella intercorrente per legge tra i fabbricati (cfr. Cass. n. 10575/2012).
Dalla visione delle foto non emergeva, né peraltro di ciò si lamentava specificamente l’appellante, che nella proprietà NOME vi fossero edifici a distanza inferiore alle previsioni normative, rispetto alla nuova costruzione.
Quanto al diritto al risarcimento del danno per la limitazione del diritto di veduta dovevano condividersi le argomentazioni del primo giudice fondate sulla CTU, secondo cui doveva escludersi che il manufatto avesse limitato la veduta panoramica dalla terrazza della COGNOME, in quanto era posta sul lato a confine tra le due proprietà e, dunque, non poteva pregiudicare la vista sui due versanti panoramici, rispettivamente rivolti verso valle e verso il centro storico.
Quanto al risarcimento del danno per l’imposizione della servitù, in disparte il fatto che alla luce delle considerazioni sopra svolte doveva escludersi che fosse ravvisabile una violazione della
normativa in tema di distanze, in ogni caso, come argomentato dal primo Giudice, il risarcimento azionato dalla NOME in ricorso atteneva solo alla riduzione del valore economico dell’immobile in ragione della compromissione della godibilità del panorama. La richiesta ulteriore di risarcimento costituiva domanda nuova, e dunque, inammissibile.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: In relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. violazione ed erronea applicazione degli artt. 872, 873, 877, 878 c.c., 9, co. 1, n.1, D.M. 1444/68, nonché violazione dell ‘ art. 132 c.p.c., per omessa motivazione.
La COGNOME aveva formulato il seguente motivo d’appello : «Il giudice a quo non ha considerato che il manufatto in parola è stato realizzato in Zona A del Comune di Ceglie Messapica e cioè in pieno centro storico, peraltro vincolato con D.M. 18/5/1999 ai sensi della Legge n. 1497/1939 perché ‘zona di notevole interesse pubblico’. Il CTU ha chiarito che la normativa urbanistica comunale vigente all’epoca dell’intervento edilizio (PdF approvato il 6/8/1969, Piano di Recupero del Centro Storico approvato il 19/1/2000, PUG adottato il 14/7/2016) non consentiva (e non consente) nella zona in parola nuove edificazioni e comunque aumenti di volume,
prescrivendo solo interventi di consolidamento e restauro conservativo; ciò conformemente al D.M. 1444/68».
L ‘art.9 del suddetto Decreto, consentendo nelle ‘ zone A ‘ esclusivamente interventi di risanamento conservativo, prescrive che le distanze fra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti e tale norma ha efficacia precettiva nei rapporti privatistici, essendo integrativa delle disposizioni dettate dall’art. 873 c.c. (Cass. 14552/2016, 1616/2018).
La Corte distrettuale avrebbe omesso ogni motivazione su tale motivo d’appello (senza peraltro averlo riportato in sentenza) ritenendolo assorbito dal rigetto del secondo motivo d’appello .
La decisione assorbente sarebbe palesemente erronea posto che trascura di considerare che l’intervento edilizio è stato realizzato in zona A del centro abitato: «All’epoca di rilascio del Permesso di Costruire n.7402A del 13/09/2016 inerente all’immobile per cui è giudizio, nel Comune di Ceglie Messapica vigeva la seguente strumentazione urbanistica: Programma di Fabbricazione approvato in data 06/08/1969 e successivo PUG adottato il 14/07/2016. In virtù di detti strumenti urbanistici lo stesso immobile ricade in zona omogenea a carattere residenziale A.1 di interesse storico-artistico e ambientale. Detta zona è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 18/05/1999 ex Legge 1497/1939 dal RAGIONE_SOCIALE, e appartiene all’impianto urbanistico medievale, come da perimetrazione del Piano di Recupero del centro storico medioevale approvato in data 19/01/2000 su parere favorevole della Regione Puglia e della Soprintendenza ai RAGIONE_SOCIALE paesaggistici, in vigore
quest’ultimo sino alla redazione di un nuovo strumento esecutivo » (così il CTU a pag.2 dei chiarimenti scritti).
L’intervento edilizio in esame, che si è concretizzato in un manufatto maggiore e diverso da quello preesistente (che consisteva in un modesto e ridotto torrino di scala, come evincibile dalla documentazione in atti e specialmente dal raffronto fotografico del ‘prima’ e ‘dopo’ a pag. 6 delle Osservazioni del consulente di parte attrice – All. D della CTU) configurerebbe, dunque, una nuova costruzione.
Inoltre, il manufatto in esame sarebbe stato realizzato in difformità dai titoli autorizzativi e in ogni caso la sua edificazione dovrebbe considerarsi realizzata in re ipsa in violazione delle preesistenti distanze (v. Cass. 29732/17).
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte territoriale non ha esaminato i profili, anche documentali, sollevati dalla parte appellante, rilevati dal CTU e in ogni caso rilevabili in base al principio iura novit curia applicabile in materia di distanze, circa la violazione del d.m. n.1444 del 1968, trattandosi di manufatto realizzato in ‘ zona A ‘ del Comune di Ceglie Messapica e cioè in pieno centro storico, peraltro vincolato con D.M. 18/5/1999 ai sensi della Legge n. 1497/1939 perché ‘zona di notevole interesse pubblico ‘ .
La Corte d’Appello , infatti, ha ritenuto che la sopraelevazione del torrino in oggetto non costituisse una violazione della normativa delle distanze in quanto la costruzione precedente era in aderenza senza tenere in alcuna considerazione le doglianze della NOME (allora appellante) che aveva lamentato la violazione delle distanze
anche in relazione all’art. 9 , comma 1, lett. a) del d.m. n. 1444 del 1998.
Questa Corte, in proposito ha chiarito che in tema di distanze tra costruzioni, l’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444 del 1968 traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell’art. 41 quinquies l. n. 1150 del 1942 e prescrivendo, per la ‘ zona A ‘ , quanto alle operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti -, rappresenta una disciplina integrativa dell’ art. 873 c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicché, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l’art. 9 citato, sia in presenza di disposizioni di divieto assoluto di costruire, sussiste l’obbligo per il giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell’art. 87 3, mediante condanna all’arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o all’integr ale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume (Sez. 2 – , Sentenza n. 1616 del 23/01/2018, Rv. 647082 – 01).
In proposito deve anche ribadirsi che la sopraelevazione costituisce nuova costruzione soggetta ai limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall’art. 9, comma 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, (emanato su delega dell’art. 41quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 – c.d. legge urbanistica, aggiunto dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) limiti che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti
locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica, e trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici ove, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra gli edifici interessati da interventi di ristrutturazione e di risanamento conservativo non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati. (Sez. 2 – , Sentenza n. 3739 del 15/02/2018, Rv. 647800 – 02)
A tanto consegue che il primo motivo di ricorso è fondato e nel giudizio di rinvio dovrà tenersi conto dei principi sopra richiamati in tema di sopraelevazione quale nuova costruzione in relazione al vincolo di inedificabilità assoluta, conseguente all’inserimento del fabbricato in ‘ zona A ‘ (centro storico) e ciò a prescindere dal disposto dell’art. 2 -bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 380/2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall’art. 10, primo comma, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, secondo cui possono rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito , definizione che, in ogni caso, postula che l’intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l’intervento originario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20428 del 24/06/2022).
Peraltro il citato comma 1ter dell’art. 2 -bis del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: In relazione al l’ art. 360, n.3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 872 c.c., 112 e 345 c.p.c.
La Corte d’Appello ha rigettato il quarto motivo di gravame con cui era stata censurata l’ordinanza decisoria per non aver riconosciuto all’COGNOME il danno derivante dalla violazione delle distanze legali consistito nella limitazione del godimento del proprio immobile. I giudici salentini hanno ritenuto che la COGNOME avesse limitato la domanda risarcitoria al solo danno derivante dalla limitazione della veduta che non poteva dirsi sussistente per essere il manufatto ‘ posto sul lato a confine tra le due proprietà e dunque non può pregiudicare la vista sui due versanti panoramici, rispettivamente rivolti verso valle e verso il centro storico ‘. Hanno poi considerato una domanda nuova e, quindi, inammissibile quella relativa al danno da imposizione della servitù, domanda comunque infondata non essendo ravvisabile una violazione della normativa in tema di distanze.
La domanda risarcitoria non solo non era limitata espressamente alla limitazione della veduta ma, sia in primo grado
che in secondo grado, la sig.ra NOME ha richiesto il risarcimento del danno in considerazione della limitazione del godimento del proprio diritto reale.’
La domanda perché sia nuova e quindi inammissibile in appello deve comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.
Erroneamente, quindi, la corte territoriale avrebbe definito nuova la domanda.
Erronea sarebbe, poi, l’affermazione secondo cui la limitazione della vista panoramica è esclusa in quanto il manufatto abusivo non pregiudica la vista a valle e verso il centro storico. Il manufatto, stante anche la sua imponenza a ridosso della terrazza dell ‘ COGNOME, impedirebbe di godere del panorama circostante,
In particolare, verso la valle d ‘ Itria a nord-ovest del terrazzo, nonché del tramonto (v. foto 12 e 13 dell’elaborato peritale). Altrettanto erronea sarebbe l’affermazione secondo cui non può essere riconosciuto alcun danno stante l’insussistenza della violazione delle distanze legali.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.
Spetterà alla Corte di rinvio ( Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione), alla luce dell’esito della domanda principale di arretramento o demolizione, valutare la conseguente domanda risarcitoria quanto alla violazione delle distanze legali.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione