Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11947 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17520/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso il cui studio, sito in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato
-ricorrente/intimato- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici, siti in Roma, INDIRIZZO, domicilia -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ appello di Roma n. 333/2024 depositata il 06/03/2024.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico MRAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
uditi l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente , e l’AVV_NOTAIO, per il ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE , in tal modo respingendo la domanda proposta da NOME COGNOME, assunto, come esterno ai ruoli RAGIONE_SOCIALEa P.A., quale dirigente di ufficio non generale del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con contratto a termine del 22 dicembre 2020 per una durata quinquennale, per ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità del recesso ante tempus intimato il 31 marzo 2022 per riorganizzazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che « la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALEa Divisione RAGIONE_SOCIALE [presso cui operava l’odierno ricorrente ], sul piano strettamente funzionale, dovuta a nuove esigenze organizzative legate pure ai piani di attuazione del PNRR, ha determinato un fatto sopravvenuto oggettivo, costituito dal processo di riorganizzazione sopra richiamato, che ha fatto venir meno lo stesso incarico dirigenziale, integrando tale situazione di fatto una giusta causa di risoluzione del sottostante rapporto di lavoro» , aggiungendo, quanto al lamentato diverso trattamento usato dall’amministrazione nei confronti di altri dirigenti di seconda fascia, che, in ogni caso, la ricollocazione del dott. COGNOME « in altro incarico per la copertura di posti di dirigente di seconda fascia resisi vacanti e quindi disponibili, non poteva non passare attraverso apposite procedure di selezione pubblica, alle quali comunque il COGNOME aveva partecipato, non risultando tuttavia vincitore », assorbita ogni altra questione.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolando quattro motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Il rappresentante del Pubblico MRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta concludendo per l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale e per l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe ulteriori censure, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
La causa giunge in decisione all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti ed il rappresentante del Pubblico MRAGIONE_SOCIALE, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 345 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente reputato ammissibili, da un lato, l’eccezione con cui l’ amministrazione resistente ha per la prima volta eccepito solo in grado di appello di aver vanamente esperito il tentativo di repêchage del ricorrente, a fronte RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale, e, dall’altro, i documenti prodotti sempre per la prima volta in sede di impugnazione, con cui l’amministrazione ha potuto dare prova RAGIONE_SOCIALE‘esperimento di tale tentativo.
1.1. La doglianza è inammissibile, perché nella sentenza impugnata è sostanzialmente prospettata sul punto una duplice ratio decidendi , in primo luogo nell’afferRAGIONE_SOCIALE che l’assegnazione di un nuovo incarico al dott. COGNOME richiedeva necessariamente il previo interpello, per poi aggiungere che il ricorrente aveva partecipato all’interpello senza esito positivo. Il primo profilo, di valenza assorbente, in ordine alla prospettata questione del repechage , non è stato oggetto di censura, con conseguente inammissibilità del motivo (in tal senso già Cass. Sez. U, 29/03/2013, n. 7931; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. L, 04/03/2016, n. 4293).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1265 e 1463 cod. civ. nonché degli artt. 20 e 41 del vigente CCNL relativo al personale dirigente RAGIONE_SOCIALE‘area per il quadriennio normativo 2002 -2005 e biennio RAGIONE_SOCIALE 2002-2003, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la riorganizzazione del MRAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.l. n. 22 del 2021, convertito in legge 55 del 2021, e la conseguente soppressione RAGIONE_SOCIALEa direzione cui era preposto il dott. COGNOME quale dirigente assunto ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, configuri, ipso
facto , un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione, senza escludere l’onere per il M RAGIONE_SOCIALE medesimo di dimostrare l’impossibilità di ogni proficuo riutilizzo del medesimo prima di procedere al suo licenziamento.
2.1. Il motivo, nei termini proposti, non può trovare accoglimento.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale per ragioni di riorganizzazione, realizzata per atto RAGIONE_SOCIALEa stessa amministrazione ovvero in forza di una disposizione normativa, configura un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione e giustifica la risoluzione del contratto per il conseguente comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALEo stesso (in tal senso già Cass. Sez. L, 07/02/2004, n. 2365; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 07/09/2021, n. 24079; Cass. Sez. L, 24/09/2024, n. 25517; Cass. Sez. L, 20/11/2024, n. 29983). Il medesimo principio è stato espressamente richiamato anche in riferimento ad incarichi dirigenziali affidati a soggetto esterno ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 (in particolare, Cass. Sez. L, 09/02/2023, n. 3983, citata anche nella sentenza impugnata), con la precisazione che, in siffatta evenienza, con la revoca RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico si risolve anche il rapporto di lavoro, a differenza di quanto accade nell ‘ ipotesi ordinaria, in cui l ‘ incarico dirigenziale è affidato a un dirigente di ruolo RAGIONE_SOCIALEa amministrazione, nel qual caso la cessazione RAGIONE_SOCIALE ‘ incarico -e del contratto che ad esso accede -non incide sul rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del dirigente.
Nella specie, con puntuale accertamento in fatto, non sindacabile nella presente sede di legittimità, la Corte territoriale ha verificato che, anche per effetto del trasferimento di alcune competenze del RAGIONE_SOCIALE, disposto con d.l. n. 22 del 2021, convertito nella legge n. 55 del 2021, le attribuzioni facenti capo alla Divisione RAGIONE_SOCIALE, diretta dall’odierno ricorrente, erano state ‘smembrate’ per essere allocate presso differenti Direzioni Generali, così dando luogo ad un effettivo processo di riorganizzazione, con la soppressione di alcune strutture e la creazione di altre strutture. Tale accertamento si salda con l’affermazione per cui, in
esito al processo di riorganizzazione, il MRAGIONE_SOCIALE ha dato avvio alla procedura di interpello per l’affidamento degli incarichi dirigenziali resisi vacanti.
L’accertamento in fatto in ordine alla soppressione RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale già affidato all’odierno ricorrente ed alla conseguente impossibilità di una sua ricollocazione se non attraverso una previa partecipazione alla procedura selettiva (rilievo non oggetto di idonea censura, come osservato in relazione al primo mezzo), precludono nella specie ogni ulteriore sindacato in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di residuo proficuo utilizzo del dott. COGNOME, segnando anche la differenza (e l’inapplic abilità) del precedente invocato nel ricorso.
Con il terzo motivo si deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda subordinata con cui si chiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL, riproposta in sede di appello.
Infine, con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia la n ullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. Si lamenta l’inesistenza anche solo grafica RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’ipotetico rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda subordinata relativa alla richiesta di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di mancato preavviso.
Le censure, da valutare congiuntamente in quanto complessivamente intese a denunciare l ‘ omessa pronuncia e l’inesistente motivazione sulla domanda subordinata, sono infondate in quanto la Corte d’appello, in esito ad ampia motivazione sulla sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, affermata la necessità di procedere a selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente di seconda fascia, ha espressamente dichiarato « assorbita ogni altra questione », in tal modo implicitamente respingendo anche la domanda in questione, perché incompatibile rispetto alla ratio decidendi adotta.
Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, relativo alla questione di giurisdizione.
Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa