Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25525 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18563/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , Contrammiraglio COGNOME , già Commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1047/2018 depositata il 05/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1047/2018 pubblicata il 05/12/2018, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE nonché con NOME COGNOME nella qualità di commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La controversia, all’esito del procedimento di appello e RAGIONE_SOCIALEa impugnazione spiegata, ha per oggetto il diritto al risarcimento del danno per mancato percepimento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni dalla messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sino alla naturale scadenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico quadriennale; l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota per ritenuta fiscale sui redditi soggetti a tassazione separata, sulle competenze versate a titolo di arretrati, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘aliquota ordinaria del 43%;
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava tali domande, accogliendone altre non impugnate dai soccombenti.
La Corte d’appello di Palermo ha confermato le statuizioni rese dal giudice di prime cure. Per quanto concerne il risarcimento del danno, la Corte territoriale ha ritenuto che la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE fosse stata disposta con d.P.R. del 05/10/2007 in conformità RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge 28/01/1994, n. 84, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEe condizioni negative di traffico rilevate tra il 2004 ed il 2006; soppressione non qualificabile quale atto unilaterale di recesso, ma come atto dovuto per una circostanza
estrinseca. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che la scelta del commissario liquidatore, in persona diversa dall’appellante, rientrasse nelle prerogative discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘autorità amministrativa.
Per quanto concerne la pretesa di assoggettare gli arretrati alla tassazione separata, la Corte territoriale ha ritenuto la insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 17 lett. B) del d.P.R. 22/12/1986, n. 917, ed in particolare la insussistenza di una causa giuridica straordinaria del ritardo.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello ricorre il COGNOME, con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memorie. Il MIT, il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2227 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge 02/03/1949, n.143, in relazione all’art. 360 comma primo num. 3) cod. proc. civ. Lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il recesso ante tempus dal contratto di lavoro autonomo non ha determinato il suo diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni sino alla scadenza del contratto.
Con il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 comma 1 d.P.R. n. 917/1986, in relazione all’art. 360 comma primo num. 3) c.p.c. Lamenta che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere applicabile la tassazione separata agli emolumenti arretrati. Deduce che il pagamento degli emolumenti è avvenuto in ritardo a causa del ritardo nella comunicazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa quantificazione del compenso da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato. L’art. 6 comma 10 legge 84/1994 prevede che: «Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma.».
Il d.P.R. 05/10/2007, recante «Soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE», nelle sue premesse ha preso atto RAGIONE_SOCIALEa «istruttoria effettuata dal RAGIONE_SOCIALE finalizzata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti di traffico previsti dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 84 del 1994 relativamente al porto di RAGIONE_SOCIALE»; ed ha verificato «sulla base dei dati relativi al triennio 2004, 2005 e 2006 forniti dall’RAGIONE_SOCIALE con note prot. n. 7266 in data 16 giugno 2007 e prot. n. 8774 in data 16 luglio 2007, l’assenza dei requisiti suddetti».
Sulla base di queste premesse in fatto, il d.P.R. cit. ha decretato la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, «fino al termine che sar à stabilito con decreto del Ministro dei RAGIONE_SOCIALE» (art. 1 comma 1), e la sua soppressione «al termine RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione» (art. 1 comma 2). Il d.P.R. ha inoltre disposto la nomina di un commissario liquidatore, con lo stesso decreto di cui all’art. 1 comma 1 (art. 2 comma 1).
Il ricorrente sostiene che il d.P.R. cit. in nessun punto ha disposto la cessazione del suo incarico; e che pertanto deve ritenersi che il rapporto contrattuale sia cessato per recesso del committente.
Come già ritenuto dalla Corte territoriale, a seguito del d.P.R. 05/10/2007 la prestazione di Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – commessa con D.m. MIT 02/02/2006 – è divenuta definitivamente impossibile per fatto non imputabile al debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1256 cod. civ.
A far tempo dalla pubblicazione del d.P.R. 05/10/2007 l’RAGIONE_SOCIALE è stata messa in liquidazione, in vista RAGIONE_SOCIALEa successiva soppressione, e pertanto è definitivamente venuta meno la fase RAGIONE_SOCIALEa gestione ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, affidata ad un Presidente, atteso il passaggio alla fase liquidatoria, affidata ad un Commissario liquidatore.
Ciò è stato bene apprezzato dal MIT: a) nel D.m. 15/10/2007, n.153/T, laddove ha proceduto alla nomina del commissario liquidatore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, giusta l’art. 2 comma 1 del d.P.R. 05/10/2007, sul presupposto che con l’entrata in vigore del d.P.R. cit. «il Presidente ed il RAGIONE_SOCIALE cessano dalle rispettive funzioni»; b) nel successivo D.m. 17/10/2017.
La fattispecie non può pertanto qualificarsi quale recesso, ma come impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione, per causa non imputabile al MIT, integrata dal venir meno dei requisiti di traffico previsti dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 84 del 1994. In questa prospettiva è del tutto irrilevante che la liquidazione sia ancora in corso, e che la soppressione non sia ancora stata disposta, in quanto il fatto giuridico che ha determinato la impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione è la messa in liquidazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al fine RAGIONE_SOCIALEa sua soppressione. Ne consegue la infondatezza del motivo.
11. Il secondo motivo è inammissibile.
Deve incidentalmente rilevarsi che la questione rientrava nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria, come prevista dall’art. 2 del d.lgs. 546/1992. Poiché il difetto di giurisdizione non è mai stato eccepito nel corso del giudizio di merito deve ritenersi che sulla giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. si sia formato il giudicato implicito, con la conseguente preclusione RAGIONE_SOCIALEa questione. Sul punto si condivide e si richiama il
costante orientamento di questa Corte: « il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda o quando dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione» (Cass. S.U. 09/10/2008, n. 24883).
13. Ciò posto, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non sono qualificabili come «arretrati» -soggetti a tassazione separata – gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (Cass. Sez. V 13/02/2020, n. 3581). Più in particolare, si è ritenuto che «secondo il dettato letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione normativa affinchè un provento da reddito di lavoro dipendente (o assimilato) possa essere assoggettato a tassazione separata occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano “arretrati”, e cioè, come chiarito dalla medesima norma, riferibili ad anni precedenti rispetto a quello nel quale sono maturati. Si consente, poi, l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tassazione separata, soltanto ai proventi percepiti in ritardo per effetto di ragioni di carattere giuridico, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o, comunque, per effetto “di altre cause non dipendenti dalla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti”, idonee a fare ritenere che il ritardo nel pagamento non sia conseguenza di uno strumentale accordo RAGIONE_SOCIALEe parti volto a fare beneficiare il percettore RAGIONE_SOCIALEa più favorevole tassazione separata sui proventi in oggetto;…..sicchè ove la liquidazione e la corresponsione di un certo emolumento, in quanto soggette a determinate procedure, implichino necessariamente un disallineamento
cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto RAGIONE_SOCIALEa tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l’emolumento accede» (Cass. Sez. V 25/01/2023, n.2310).
14 . La Corte territoriale ha ritenuto ─ con accertamento in fatto insindacabile in questa sede ─ che il ritardato pagamento degli emolumenti fosse dovuto alla «incertezza interpretativa sul parametro retributivo da applicare»; incertezza poi risolta all’esito RAGIONE_SOCIALEa nota del MIT del 13/06/2006. E che tale nota con costituiva un «atto provvedimentale propriamente inteso», quanto una «tardiva presa d’atto emessa all’esito di in pur complesso iter burocratico da parte RAGIONE_SOCIALEa amministrazione debitrice la quale avrebbe dovuto, fin da principio, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto, definire, al pari degli altri elementi essenziali del contratto, il corrispettivo dovuto per la prestazione».
Del resto è lo stesso ricorrente a prospettare che «in attesa di tale verifica» non aveva richiesto gli emolumenti dovuti per l’anno 2005 (cfr. la pag. 15 del ricorso).
Il ricorrente non ha però prospettato la data di effettivo pagamento degli emolumenti dovuti per l’anno 2005. Prospettazione che appare indispensabile al fine di apprezzare la natura fisiologica del ritardo, nei termini di cui al principio di diritto sopra citato.
Nel ricorso non sono riportati gli stralci degli atti depositati nel giudizio di merito, né è stata depositata la documentazione relativa al pagamento. Deve pertanto ritenersi la inammissibilità del motivo di ricorso, ex art. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un, 20 febbraio 2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13/09/2024.