Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11942 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 11942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso 17033-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 282/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 3402/2016;
Oggetto
Direttore generale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente Conseguenze
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/03/2025
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 18/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha rigettato tutte le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (subentrato ex lege all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi del d.l. n. 201 del 2011), volte ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore generale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Istituto al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, derivati dalla cessazione anticipata nonché dal sostanziale svuotamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni subito a partire dal mese di agosto 2010.
La Corte territoriale, nel riassumere i termini RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, ha premesso in punto di fatto che il COGNOME, magistrato ordinario collocato fuori ruolo, era stato nominato Direttore Generale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la durata di anni due, con decorrenza dal 18 novembre 2008, e con delibera del 12 maggio 2010 l’Istituto aveva disposto la proroga RAGIONE_SOCIALE‘incarico per ulteriori due anni.
Con l’art. 7, comma 3 bis, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, il legislatore aveva disposto la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto ed il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni e RAGIONE_SOCIALEe risorse umane e finanziarie all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sicché, inizialmente, al COGNOME era stato richiesto di
occuparsi RAGIONE_SOCIALEa chiusura del bilancio e RAGIONE_SOCIALEa gestione ordinaria. Peraltro, secondo l’assunto del ricorrente, queste competenze gli erano state subito dopo sottratte, perché l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva assunto tutti i poteri direttivi e gestori inerenti all’ente disciolto ed inoltre, con nota del 1° ottobre 2010, gli aveva comunicato che l’incarico sarebbe cessato il successivo 18 ottobre, essendo venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE‘ente alla prosecuzion e RAGIONE_SOCIALEo stesso. 3. Il giudice d’appello, respinta l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, l’ha ritenuta fondata e in premessa ha evidenziato che il contratto individuale, in conformità alla disciplina dettata dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, consentiva il rinnovo alla scadenza, non il mero differimento del termine finale che caratterizza la proroga. Ha aggiunto che al provvedimento di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico accede un contratto individuale, nel quale devono essere specificati l’oggetto, la durata, gli obiettivi prefissati, e, pertanto, nella fattispecie occorreva che alla delibera adottata dalla Giunta Esecutiva di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE facesse seguito la proroga del contratto individuale accessorio, mai stipulata a causa RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte per evidenziare che all’atto di conferimento, unilaterale ed espressione di poteri propri del datore di lavoro privato, deve fare seguito la stipulazione del contratto e, pertanto, finché questa non avvenga il conferimento può essere modificato o ritirato. In tal caso il diritto al risarcimento del danno può sorgere solo qualora venga leso l’interesse legittimo RAGIONE_SOCIALE‘aspirante alla corretta attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico ed emerga una responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non r avvisabile nella fattispecie in quanto l’intervenuta soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente, costituente factum principis , aveva impedito che alla proroga si potesse dare corso. Ha aggiunto che l’incarico di Direttore
Generale era proseguito sino alla scadenza perché, come statuito dall’art. 3 del d.i. del 2 ottobre 2013, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era subentrato, nonostante l’estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ente, nel contratto che, altrimenti, poteva essere risolto ex art. 1463 cod. civ. per impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione, evidentemente connessa alla struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘ente preesistente.
Quanto, poi, alla domanda risarcitoria fondata sull’asserito svuotamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni, la Corte territoriale ha richiamato il principio RAGIONE_SOCIALEa «ragione più liquida» e ha ritenuto assorbente la mancanza di allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito, perché il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno professionale senza specificare quali capacità lavorative avesse perduto nel limitatissimo periodo temporale agosto /ottobre 2010, quali vantaggi avrebbe potuto trarre dal mantenimento RAGIONE_SOCIALEe sue prerogative, quali effetti negativi avesse avuto nella vita sociale e di relazione nonché all’immagine professionale.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso RAGIONE_SOCIALEa discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, commi 3 bis e 4, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.m. 2 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 del
d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ. Sostiene, in sintesi, che, avendo il legislatore espressamente previsto la successione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e poi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo all’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , la soppressione di quest’ultimo non ha determinato l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa posizione dirigenziale attribuita né ha reso inefficace la delibera di proroga RAGIONE_SOCIALE‘incarico adottata dalla Giunta Esecutiva e ratificata dal Consiglio di Amministrazione. Richiama le linee guida diramate dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la nota del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che fanno entrambe riferimento alla successione in tutti i rapporti in essere, ed invoca anche l’applicazione degli artt. 2558 e 2112 cod.civ. nonché RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e deduce che sulla base di tali disposizioni il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere non giustificato il recesso ante tempus dal contratto già prorogato.
2. La seconda critica, egualmente ricondotta al vizio di cui al n. 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata «violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. 165/2001 con riferimento al travisamento ed erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta individuata dalla citata disposizione». Premesso che in tema di conferimento di incarichi dirigenziali il datore di lavoro pubblico esercita poteri di diritto privato, il ricorrente evidenzia che l’atto con il quale l’incarico medes imo è conferito assume un ruolo centrale, mentre il contratto opera su «un piano accessivo e ausiliario» con la conseguenza che, nella fattispecie, doveva essere attribuita rilevanza agli atti (richiesta di attribuzione di competenze e offerta RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative) con i quali era stata manifestata la volontà di accettare la proroga e di proseguire n ell’incarico, che non richiedeva ulteriore atto scritto perché già formalizzato nel
dicembre 2008. Richiama al riguardo la stessa sentenza impugnata nella parte in cui sottolinea che la proroga, a differenza del rinnovo, consiste in un mero differimento temporale del termine di scadenza apposto all’originario contratto.
Con il terzo motivo è eccepita, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 cod. proc. civ. Deduce il COGNOME che nell’atto introduttivo erano state specificamente allegate le «reiterate e concludenti iniziative» assunte dal Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE‘ente accorpante per estrometterlo da ogni attività e richiama a tal fine la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado ed indicata nell’atto introduttivo. Aggiunge che l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel costituirsi in giudizio non aveva contestato specificamente le circostanze allegate, dalle quali emergeva con evidenza che i poteri direttivi e gestori sulle risorse finanziarie e strumentali RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE erano stati assunti dagli organi RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a totale discapito RAGIONE_SOCIALEe funzioni di cui egli era ancora titolare. Addebita alla Corte territoriale di avere violato il principio di non contestazione e asserisce che ove fossero state considerate quelle condotte, non si sarebbe potuto escludere l’evidente pregiudizio subito all’immagine, alla dignità e alla professionalità.
Infine con la quarta critica è denunciata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2087 cod. civ. che tutela, oltre alla salute fisica, anche la personalità morale del lavoratore, nella specie mortificata dalle iniziative assunte dal Direttore Generale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE finalizzate ad estromettere il ricorrente da ogni attività. Richiama poi giurisprudenza di questa Corte e contributi dottrinari per sostenere che il diritto all ‘ immagine e alla dignità professionale del lavoratore rientra tra quelli
fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. e va risarcito anche in presenza di lesioni di breve durata.
5. I primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione logica e giuridica, sono infondati. La legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, ha inserito nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto il comma 3 bis, con il quale è stata disposta la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE a decorrere dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge, ossia dal giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEzione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione) e, quindi, dal 31 luglio 2010.
Il legislatore ha espressamente previsto il passaggio RAGIONE_SOCIALEe competenze all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la successione RAGIONE_SOCIALE‘ente subentrante nei rapporti attivi e passivi in essere ( …. Con effetto dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni in materia di previdenza e RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio RAGIONE_SOCIALEo Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 D.Lgs.C.P.S. 21/10/1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. ).
Ha, poi, precisato che con un successivo decreto di natura non regolamentare sarebbero state trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso, da individuare sulla base del bilancio di chiusura RAGIONE_SOCIALEa gestione, da redigere in relazione alla situazione esistente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione (…. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sociali di concerto con il Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con il
Ministro per la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il Ministro RAGIONE_SOCIALEa salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , di concerto con il Ministro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze dei bilanci di chiusura RAGIONE_SOCIALEe relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decretolegge ovvero, per l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto.).
Il D.M. 2 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALEto sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, ribadito l’avvenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni con la decorrenza sopra indicata (art.1), quanto al personale del soppresso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha previsto, all’art. 3, il trasferimento alle dipen denze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli assunti a tempo indeterminato in servizio alla data RAGIONE_SOCIALEa soppressione ed ha aggiunto che « per i restanti rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1, in corso con il soppresso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla data del 31 luglio 2010, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestione ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza di ciascuno di essi ».
Emerge, quindi, dal chiaro quadro normativo che la successione, quanto al personale, è stata limitata ai rapporti di lavoro già in essere, non a quelli in fieri , ed inoltre è stata accompagnata dalle modifiche RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica RAGIONE_SOCIALE‘ente subentrante , in modo da garantire il necessario rispetto RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di carattere generale di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.
5.1. La pretesa del ricorrente di ritenere che il contratto stipulato con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni di direttore generale obbligasse l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a garantire la prosecuzione del
rapporto sino alla data del 18 novembre 2012 è destituita di fondamento per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto non merita censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di soppressione il contratto non fosse stato ancora rinnovato, di talché le obbligazioni gravanti sull’ente disciolto, trasferite in capo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, potevano essere solo quelle previste dal contratto individuale del 18 dicembre 2008, prossimo alla scadenza ma ancora efficace.
Questa Corte da tempo (cfr. Cass. n. 5659/2004) ha affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto e l’atto unilaterale di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, che l’RAGIONE_SOCIALE adotta nell’esercizio del potere privatistico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, rileva unicamente sul piano RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione ed ai fini dei controlli interni richiamati dallo stesso art. 5, ma non è idoneo a determinare l’instaurazio ne del rapporto medesimo né equivale ad una proposta contrattuale, RAGIONE_SOCIALEa quale non possiede i requisiti, perché è solo con il contratto che il trattamento economico viene definito nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, ossia tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, RAGIONE_SOCIALEe responsabilità attribuite, degli obiettivi fissati, dei risultati da conseguire.
E’ stato anche precisato (cfr. Cass. n. 11376/2022) che, in ragione RAGIONE_SOCIALEa particolare natura e struttura del rapporto dirigenziale intercorrente con le Pubbliche Amministrazioni, alla scadenza l’incarico può essere rinnovato , ma a condizione che il potere datoriale si manifesti ex novo , nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe medesime condizioni e con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, giacché il
potere datoriale afferisce «ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE », scelte da effettuare tenendo conto dei risultati pregressi e degli obiettivi futuri da assegnare.
Dall’applicazione congiunta dei principi sopra richiamati si ricava che, così come non è sufficiente a determinare l’instaurazione del rapporto la sola delibera di conferimento, parimenti il rinnovo postula che alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ente faccia seguito la stipulazione del contratto, sicché, sino a quando questa non intervenga, la posizione giuridica soggettiva del designato è di mera aspettativa, tutelata nei soli casi in cui l’affidamento riposto nel nuovo conferimento venga leso da una condotta che l’a mministrazione tenga in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede.
5.2. Detta lesione non si può certo ravvisare nella fattispecie, giacché la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ente subentrante di non dare seguito al rinnovo è stata determinata dall’intervento legislativo che, sopprimendo l’ente e, conseguentemente, la funzione oggetto di conferimento, ha reso giuridicamente impossibile la prosecuzione del rapporto.
La condotta tenuta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE va esente da profili di illegittimità perché al principio generale secondo cui, in caso di successione d’azienda, alla quale è equiparato il trasferimento di attività ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sono salvaguardati i diritti, non le aspettative, del personale ceduto, si affianca quello, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la Pubblica Amministrazione non può adottare atti che risultino in contrasto con sopravvenuti interventi normativi o con un mutato assetto org anizzativo, che impone, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., di non dare seguito alle determinazioni adottate in
relazione al previgente assetto ( cfr. fra le tante Cass. S.U. 16728/2012).
I richiamati principi, affermati in relazione a procedure concorsuali o selettive di progressione verticale, a maggior ragione valgono nella fattispecie nella quale, oltre a venire in rilievo un conferimento di incarico dirigenziale, ossia una fattispecie a formazione progressiva avviata ma non conclusa al momento RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ente, si discute di una funzione, quella di direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘ente soppresso, che necessariamente presuppone l’esistenza e la piena operatività RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo, no n essendo assimilabile, per le sue peculiarità derivanti dal ruolo apicale che il direttore generale riveste, ad un qualsivoglia altro incarico direttivo espletabile anche nella diversa organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE subentrante.
5.3. Valgono, quindi, mutatis mutandis , i medesimi principi affermati da Cass. n. 33355/2024 in relazione all’incarico di direttore generale del soppresso ICE, nonché da Cass. 25517/2024 e da Cass. n. 29983/2024 quanto alla risoluzione anticipata RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore generale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, conseguente alla soppressione RAGIONE_SOCIALE‘azienda . Le pronunce citate hanno tutte evidenziato, pur nella diversità degli enti e RAGIONE_SOCIALEe vicende successorie, che il venir meno RAGIONE_SOCIALEa funzione apicale oggetto del contratto determ ina l’impossibilità giuridica sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione e giustifica la risoluzione anticipata del rapporto, sicché a maggior ragione quei principi rendono infondata la pretesa del ricorrente di ritenere l’ente subentrato vincolato al rispetto RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, adottata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in epoca antecedente alla soppressione.
La fattispecie oggetto di causa non si presta ad essere assimilata a quella verificatasi in occasione RAGIONE_SOCIALEa soppressione del SECIT, evocata dalla difesa del ricorrente, perché in quel caso si discuteva, come evidenziato nella motivazione di Cass. n. 16753/2019, di attività ispettive e di consulenza che gli esperti inseriti nell’organico del Servizio soppresso avrebbero potuto rendere anche in un diverso contesto, diversamente da quanto accade per le funzioni di direttore generale, che presuppongono la perma nenza RAGIONE_SOCIALE‘ente da dirigere e non sono compatibili con il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni ad una diversa RAGIONE_SOCIALE, nella quale risulta già in carica altro direttore generale, incaricato RAGIONE_SOCIALE‘ organizzazione e del la direzione RAGIONE_SOCIALE‘intero ente accorpante, ivi compresi gli uffici ed i servizi, previsti a seguito RAGIONE_SOCIALEa modificazione RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica, destinati a curare le attività trasferite.
In via conclusiva, quindi, i primi due motivi di ricorso vanno rigettati in primis perché il rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘incarico non si era ancora perfezionato alla data RAGIONE_SOCIALEa legge di soppressione, impeditiva RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura di rinnovo avviata ma non ancora conclusa, e comunque perché, in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALE‘incarico medesi mo, la legge sopravvenuta, determinando la giuridica impossibilità di rendere la prestazione oggetto del contratto, ne avrebbe giustificato la risoluzione.
6. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, in quanto svolgono considerazioni che, oltre a sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità, non si confrontano pienamente con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che, come evidenziato nello storico di lite, ha ritenuto assorbente, per escludere la domanda di risarcimento dei danni derivati dall’asserito demansionamento, la mancanza di allegazione e prova del danno medesimo.
Le circostanze sulle quali il ricorrente fa leva, invocando il principio di non contestazione, attengono tutte, non al danno conseguenza, che è quello ritenuto indimostrato dal giudice d’appello , bensì all’inadempimento asseritamente commesso dall’RAGIONE_SOCIALE e si rivelano, quindi, prive di decisività , poiché la Corte territoriale non ha escluso l’asserito svuotamento RAGIONE_SOCIALEe funzioni, sul quale non si è pronunciata, avendolo ritenuto non sufficiente a fondare una pronuncia di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria, in assenza di specifica dimostrazione del pregiudizio subito.
Poiché il ricorso, nella parte in cui insiste sulla privazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni, è privo RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con il decisum , opera il principio secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, la proposizione di censure che non attengono alla effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione , rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 9450/2024, Cass. 15517/2020, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
6.1. Si aggiunga che i motivi, oltre a non assolvere pienamente all’onere di specifica indicazione degli atti processuali imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non considera no che « l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del contenuto e RAGIONE_SOCIALE‘ampiezza RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALEa parte, è funzione del giudice di merito, per cui non è sindacabile in cassazione per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge» (Cass. n. 10075/2025 e negli stessi termini fra le tante Cass. n. 9580/2025, Cass.9515/2025).
6.2. Infine va detto che il quarto motivo, che diffusamente argomenta sul diritto all’immagine ed alla dignità professionale, tutelati dall’art. 2 Cost. in quanto diritti fondamentali, muove dal presupposto, che la Corte territoriale ha escluso con accertamento di merito non sindacabile in questa sede, RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa lesione e addebita al giudice d’appello una violazione di legge in realtà insussistente.
Il giudice d’appello, infatti, non si è discostato dall’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il danno non patrimoniale conseguente al demansionamento o allo svuotamento RAGIONE_SOCIALEe mansioni deve essere oggetto di prova ex art. 2697 cod. civ., che va fornita dal lavoratore con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, ivi compreso il ricorso al ragionamento presuntivo. A tal fine, però, è necessario che vengano dedotti specifici elementi attinenti alla singola vicenda lavorativa (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) a partire dai quali il giudice possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno. « In definitiva escluso che il pregiudizio sia in re ipsa collegato all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa dequalificazione, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa RAGIONE_SOCIALEa lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto
indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa (cfr. Cass. 23/01/2011 n.1248 e comunque già Cass. Sez. U., Sentenza n. 6572 del 24/03/2006). » ( Cass. n. 28810/2020 e negli stessi termini, quanto al conferimento di incarichi dirigenziali, Cass. n. 5546/2020).
Esclusa, quindi, la denunciata violazione di legge, il motivo si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, ed è, pertanto, inammissibile giacché l’accertamento in merito alla idoneità a fini di prova RAGIONE_SOCIALEa circostanze dedotte attiene ad una quaestio facti ( cfr. fra le tante Cass. n. 10267/2024).
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 8000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto