SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 442 2025 – N. R.G. 00001909 2024 DEPOSITO MINUTA 02 08 2025 PUBBLICAZIONE 04 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1909/2024 R.G., promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 28.9.2024, da
– ricorrente
–
rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso l ‘ indirizzo
contro
,
in persona del legale rappresentante pro tempore
-resistente – rappresentata e difesa dagli Avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in INDIRIZZO Venezia Mestre
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
–
resistente
–
rappresentata e difesa dagli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in INDIRIZZO Venezia Mestre
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In INDIRIZZO
-accertare la sussistenza nel caso di specie di una somministrazione nulla e, per l’effetto, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2020, fra il ricorrente e ;
-condannare a corrispondere al lavoratore le retribuzioni mai percepite in costanza di rapporto, sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile pari a (53.992,54/12=) € 4.499,38, ovvero, in subordine, a € 3.573,58;
-accertare l’illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale comunicato al lavoratore in data 17 marzo 2021;
-condannare , ai sensi dell’art. 2, prima comma, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria dal licenziamento all’effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile pari a (53.992,54/12=) € 4.499,38, ovvero, in subordine, a € 3.573,58;
In subordine:
-accertare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro fra il ricorrente e
-accertare l’illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore con lettera raccomandata ricevuta in data 25 febbraio 2021 e, per l’effetto,
-condannare ai sensi dell’art. 2, prima comma, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente sul posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria dal licenziamento all’effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile pari a (53.992,54/12=) € 4.499,38.
In ulteriore subordine:
-accertare il mancato esperimento della prova dedotta nel contratto di lavoro fra il ricorrente e e, per l’effetto,
condannare a corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva del preavviso, pari a
€ 8.998,76;
condannare a risarcire al ricorrente il danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa.
Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria.
Con vittoria di spese, da determinarsi con le maggiorazioni previste dall’art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come novellato dal decr. 8.3.2018 n. 37) in ragione dei collegamenti ipertestuali presenti.
Per Voltan:
Nel merito, si chiede il rigetto del ricorso avversario e la reiezione delle domande tutte di parte ricorrente, con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via riconvenzionale e subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di costituzione di un rapporto di lavoro in capo a , si chiede che l’Ill.mo Giudice adito voglia condannare il sig. alla restituzione di quanto percepito da parte di a titolo retributivo e in costanza di rapporto, comprensivo dell’incidenza dei benefit e delle ferie e permessi non goduti, dall’ 1.09.2020 al 26.02.2021, per un importo complessivo di € 31.351,96, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori somme versate a titolo contributivo.
Per :
In via preliminare, per i motivi esposti, si eccepisce l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 81/2015 dall’azione attesa la mancata impugnazione della somministrazione irregolare nel termine di 60 giorni.
Sempre in via preliminare, per i motivi esposti, dichiararsi l’inammissibilità della domanda inerente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di stante l’intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), leg ge 183/2010;
Sempre in via preliminare, si eccepisce l’intervenuta decadenza dall’impugnazione dell’asserito licenziamento orale ex art. 6 della Legge 604/1966.
Sempre in via preliminare, si eccepisce l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del rapporto di collaborazione con ex art. 32, comma 4, lett. b), legge 183/2010
Nel merito, si chiede il rigetto del ricorso avversario e la reiezione delle domande tutte di parte ricorrente, con vittoria di spese ed onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
riassumeva avanti al Tribunale di Venezia la domanda originariamente svolta avanti al Tribunale di Bologna, che si era dichiarato incompetente territorialmente.
1.1 Deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di (di seguito: dall’1.9.2020 al 26.3.2021, anche se il rapporto di lavoro era stato formalizzato alle dipendenze di che in data 25.3.2021 lo aveva licenziato per asserito mancato superamento della prova, mentre il rapporto era proseguito di fatto fino a che lo aveva licenziato oralmente il 17.3.2021 con effetto al 26.3.2021.
1.2
Qualificato il rapporto tra e come somministrazione nulla, concludeva come già nel giudizio originario in via principale per la declaratoria di nullità della somministrazione intercorsa tra e avente ad oggetto le proprie prestazioni lavorative nonché per la condanna di al pagamento della retribuzione dovuta, come pattuita con o come da CCNL in relazione al livello di Quadro di 1° livello S CCNL Aziende Industriali alimentari riconosciutogli dalla , e, in considerazione del licenziamento orale comunicatogli in data 17.3.2021 da -tra l’altro in periodo di vigenza del divieto di licenziamento ex DL 41/21 -, per la condanna di questa a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli il danno ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 23/15. In subordine, laddove ritenuto effettivo il rapporto di lavoro con , agiva per la declaratoria della nullità del patto di prova pattuito nel contratto di lavoro per mancata specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova e di conseguenza per la nullità del licenziamento comminato da , anche per violazione
del divieto di licenziamento di cui alla normativa emergenziale, con le conseguenze di cui all’art. 2 , co. 1, D.Lgs. 23/15. In ulteriore subordine chiedeva accertarsi il mancato espletamento della prova pattuita con con condanna di questa al risarcimento da perdita di chance ed al pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso.
Costituendosi nel giudizio odierno, come già in quello originario, eccepiva in via preliminare l ‘ inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità dell’ asserita somministrazione per intervenuta decadenza ex art. 39 D.Lgs. 81/15 nonché ex art. 32 co. 4 lett. d) L. 183/10. Contestava comunque nel merito che con fosse intercorso un rapporto di somministrazione, quanto piuttosto una collaborazione commerciale pienamente compatibile con la natura subordinata del rapporto tra il ricorrente e , e che solo nel periodo dal 25.2.2021 al 26.3.2021 era intervenuta con il una collaborazione, a fronte della cui cessazione il ricorrente non aveva tempestivamente impugnato l ‘ asserito licenziamento, né comunque il recesso ex art. 32 L. 183/10.
A sua volta ribadiva in questa sede le difese svolte aventi al Tribunale di Bologna nel senso della effettività del rapporto di lavoro subordinato con il e della legittimità del patto di prova con lo stesso convenuto, durante il cui decorso era intervenuta la risoluzione non vietata dalla normativa emergenziale. In subordine, per il caso di accoglimento delle domande svolte in via principale dal ricorrente, svolgeva domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione della retribuzione corrisposta in esecuzione del contratto di lavoro come formalizzato tra le parti.
Parte ricorrente replicava alla domanda riconvenzionale con apposita memoria, nella quale argomentava la nullità della pretesa avversaria per indeterminatezza e comunque deduceva che la restituzione degli importi corrisposti dalla eventualmente avrebbe dovuto avvenire al netto delle trattenute fiscali.
La causa veniva istruita avanti al Tribunale di Bologna mediante assunzione di alcune testimonianze, ed all’esito previo deposito di note conclusive interveniva ordinanza con cui il Giudice del Lavoro dichiarava l’i ncompetenza territoriale.
Riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Venezia, la causa perveniva in discussione sulla base dell’istruttoria svolta avanti al Tribunale di Bologna ritenuta completa dai procuratori delle parti come dagli stessi dichiarato in prima udienza – e veniva decisa all’ udienza del 30.5.2025 mediante dispositivo, con riserva di deposito della motivazione ex art. 429 c.p.c..
§ § § § § § § § § § § § §
Va innanzitutto rigettata l’eccezione di decadenza svolta dalla difesa di ex art. 39, co. 1, D.Lgs. 81/15 ovvero ex art. 32 L. 183/10.
7.1 La prima delle norme in questione, prevedendo per la fattispecie della somministrazione una specifica ipotesi di decadenza, così statuisce : ‘ Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore. ‘ . Si tratta peraltro di decadenza che è esplicitamente prevista solo per il caso in cui il lavoratore agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore ex art. 38, co. 2, quando ‘l a somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d) ‘ , ovvero a fronte di somministrazione cd. irregolare; non è invece richiamata la diversa fattispecie della somministrazione cd. nulla di cui all’art. 38, co. 1, che ricorre ‘ In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro ‘ .
7.2
Che l’ operatività della decadenza prevista dall’art. 3 9 D.Lgs. 81/15 sia da limitarsi alla fattispecie della somministrazione irregolare discende non solo da ragioni testuali e dal carattere eccezionale della decadenza, che ne impone l’applicazione ai soli casi previsti
dalla legge, ma anche a ragioni sistematiche. Invero, la somministrazione cd. nulla corrisponde a fattispecie nella quale il lavoratore è posto attraverso un intermediario fittizio a disposizione di un utilizzatore, che è effettivo datore di lavoro, in assenza di alcuna formalizzazione del rapporto trilatero; fattispecie che nella sua concreta realizzazione non pare differenziarsi da quella volta ad accertare l ‘ esistenza di un datore o codatore di lavoro occulto o l ‘ illegittimità di un distacco ‘ di fatto ‘ , per le quali non opera il disposto dell’ art. 39 D.Lgs. 81/15 (Cass., 24437/22; Cass., 11901/24) ma, semmai, la diversa previsione di cui all’art. 32 , co. 4, lett. d) L. 183/10 -norma tuttora vigente ed applicabile a tutte le fattispecie interpositorie escluse dall ‘ ambito di operatività dell ‘ art. 39 D.Lgs. 81/15 -la quale è interpretata dalla giurisprudenza prevalente e qui condivisa nel senso che il termine di 60 giorni decorra dal primo atto dell’ utilizzatore, avente forma scritta, con il quale si neghi l ‘ esistenza del rapporto (Cass., 30490/21; Cass., 40652/21; Cass., 6266/24). Invero come nelle fattispecie appresso indicate anche nella somministrazione nulla -diversamente da quella irregolare – manca un formale collegamento con l’utilizzatore /datore di lavoro c he si allega essere l’effettivo dato re di lavoro, sicché risulta maggiormente coerente fare decorrere il termine di decadenza da un momento diverso da quello della mera cessazione dell’utilizzazione, ma invece coincidente con quello nel quale l’effettivo datore di lavoro (secondo la prospettazione del lavoratore) contesta tale qualifica. Quindi, alcuna decadenza risulta maturata rispetto alla domanda di cui al ricorso volta alla declaratoria di una somministrazione nulla.
Tanto chiarito, va ritenuta effettivamente sussistente nella fattispecie di causa una somministrazione nulla, in quanto dalle prove documentali e dalle risultanze dell’attività istruttoria effettuata emerge con evidenza che il ricorrente svolgeva attività lavorativa nell ‘ interesse specifico di e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. tra il ricorrente e detta società, a dispetto della formale esistenza di un contratto subordinato intercorrente con .
8.1 Quanto all ‘ attività lavorativa svolta dal documentazione e testimonianze assunte concordano nel senso che questi avesse principalmente il compito di visitare i fornitori italiani di -società di commercializzazione, distribuzione ed importazione soprattutto nel Regno Unito di prodotti food – per verificare che rispettassero i disciplinari di produzione della società (docc. 2, 4, 5, 6, 7 e 8 ric. e testimonianze di dipendenti dei fornitori di –, –e RAGIONE_SOCIALE -Viorel Ungureanu -).
8.2 Si evince poi chiaramente dalle comunicazioni intercorse via e-mail che vi fossero delle direttive precise provenienti da indirizzate al ricorrente quanto all’organizzazione del suo lavoro ed al come e quando svolgere le visite presso i fornitori (cfr docc. 4, 5, 6, 7 e 8 ric.) ma non solo: dalla documentazione prodotta emergono, infatti, anche precise indicazioni circa le modalità di comportamento da tenersi da parte dello stesso nei confronti dei fornitori di con cui egli si relazionava nell’espleta mento della sua mansione. In tal senso risulta significativo un richiamo scritto inviato dalla al ricorrente tramite mail per essersi rapportato senza intermediazione con i dirigenti di una ditta fornitrice (cfr doc. 10 ric.). La stessa datrice di lavoro formale, opera un riconoscimento quanto all’inserimento del ricorrente nell’organizzazione di quando specifica, nell’ambito di una comunicazione via mail rivolta ad alcuni dei propri dipendenti e altri di in cui si invitava ad una maggior chiarezza comunicativa, di dover rivolgersi ad – di – per tutto quanto concernesse il (doc. 11 ric.).
8.3 Anche dall’attività istruttoria orale (cfr doc . emerge il rapporto di subordinazione tra e il ricorrente: il personale delle ditte fornitrici, che con lui si sono relazionati, sentiti come testimoni (cfr sig.ra di , sig. di e sig. COGNOME di Sapori d’Italia) l’hanno tutti ricondotto alla suddetta e i dipendenti escussi hanno comunque evidenziato l’esistenza di un legame professionale tra e il ricorrente. Non è stato, per contro, dimostrato che il
ricorrente presso la sede di avesse un ufficio dedicato e vi lavorasse con continuità (cfr testimonianze di e di ).
8.4 Altro elemento a supporto dell’ inserimento del ricorrente ne ll’apparato organizzativo di si ricava dalla circostanza che lo stesso utilizzasse nelle comunicazioni professionali principalmente la mail di per rapportarsi tanto con i colleghi quanto con i fornitori (e.g. docc. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 14 ric.).
8.5
Il fatto poi che il rapporto lavorativo tra il ricorrente e la proseguisse, per l ‘ espletamento delle stesse mansioni, anche dopo il licenziamento da parte di , con le medesime modalità operative, così come testimoniato dallo scambio di corrispondenza (cfr docc. 14, 15, 16 e 17 ric.) , suffraga ulteriormente l’ipotesi della sussidenza di un rapporto di lavoro di fatto subordinato esistente anche in precedenza tra il e la suddetta.
8.6
Tutto quanto sopra esposto dimostra l’esercizio da parte di di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare nei confronti del ricorrente ed il suo inserimento organico nella società, sicché deve ritenersi accertata l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra le due parti dall ‘ 1.9.2020 al 26.3.2021, a dispetto del contratto formalmente intercorso con , e realizzata la fattispecie dedotta in ricorso come somministrazione nulla.
Da ciò non consegue tuttavia il diritto del ricorrente ad ottenere da il pagamento della retribuzione corrispondente, posto che il ammette di essere stato già compensato per l’attività volta, sia pure da parte della con la quale è intercorso il rapporto di lavoro formale. La circostanza che il 3° comma dell’art. 38 D.Lgs. 81/15 secondo cui ‘ Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata ‘ -rinvii solo alla fattispecie della somministrazione irregolare di cui al 2° comma non pare al giudicante decisiva,
considerato che opera nello specifico caso il disposto dell’art. 1180 c.c. riferita all ‘adempimento del terzo, norma del resto richiamata dalla giurisprudenza di legittimità anche prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/15 in materia di somministrazione nulla/irregolare e di intermediazione di manodopera (cfr. Cass., 2990/18; Cass., 29528/22).
9.1 Nulla è dovuto al ricorrente a titolo di retribuzione neppure quanto al periodo nel quale venne meno il rapporto formale con per effetto del licenziamento, considerato il versamento effettuato da documentato sub doc. 18 ric., satisfattivo rispetto ad importo mensile e ratei di mensilità aggiuntive pattuiti nel contratto formalmente intercorso con .
Da quanto esposto ai punti 9 e 9.1 consegue il rigetto della domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del ricorrente, anche perché era necessariamente a conoscenza del fatto che il pagamento della retribuzione compensasse la prestazione resa dal a favore di
Spetta invece al ricorrente la tutela di cui a ll’art. 2, co. 1, D.Lgs. 23/15, dovendo ritenersi che il rapporto subordinato con sia venuto meno per licenziamento comminato in forma orale. Premesso che il licenziamento orale non necessita di impugnazione nei termini di decadenza di cui all’art. 6 L. 604/66, per cui la relativa eccezione svolta dalla difesa della è infondata, sul punto deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro venne interrotto per volontà della datrice di lavoro effettiva che il 17.3.2021, tramite il legale rappresentante dott. , gli comunicò in una telefonata che il rapporto non sarebbe proseguito oltre il 26.3.2021: tale circostanza è stata provata dalla deposizione di -che ha confermato il fatto, avendovi assistito, ed il periodo -, e comunque non risulta specificamente contestata nella memoria di costituzione della che sul punto ha unicamente dedotto ‘ Si contesta nel modo più fermo che sia intervenuto (e comunque sia configurabile) un licenziamento orale. Non sussiste, peraltro, alcuna prova di quanto affermato dal ricorrente. ‘, sanza negare l’esistenza e
contenuto della telefonata in questione né prospettare una diversa ricostruzione della cessazione del rapporto tra le parti.
11.1 Da ciò consegue che, accertata la nullità del licenziamento perché comminato in forma orale, debba essere condannata ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e da corrispondergli le retribuzioni dal licenziamento all ‘ effettiva reintegra -retribuzioni da computarsi sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile utile per il computo del TFR pari a € 4.499,38 quale quella corrisposta al sia pure tramite durante il rapporto di lavoro come da contratto (doc. 1 ric.) maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive -, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in relazione al medesimo periodo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1.9.2020, fra il ricorrente e , nonché l’illegittimità ed inefficacia del licenziamento orale comunicato al lavoratore in data 17.3.2021 ed avente efficacia dal 26.3.2021, condanna ex art. 2, D.Lgs. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità risarcitoria dal licenziamento all’effettiva reintegrazione sulla base di una retribuzione globale di fatto mensile utile per il computo del TFR pari a € 4.499,38.
Rigetta la domanda di pagamento di differenze retributive a carico di e la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del ricorrente.
Condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 da maggiorarsi del 30% ex art. 4 co 1 bis DM 55/14, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, oltre a rimborso spese di c ontributo unificato per € 259,00.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 30/05/2025.
Il Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME