Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26730-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 1297/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di NOME COGNOME, proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per il riconoscimento dell’instaura zione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da gennaio 2016, con inquadramento nell’VIII livello di cui al CCNL RAI, in forza dell’accertamento di una interposizione fittizia di manodopera accertata con riguardo alla società consortile RAGIONE_SOCIALE a cui era stato affidato un appalto di servizi di movimentazione di materiali di varia tipologia.
La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio acquisito dimostrava la sussistenza di una somministrazione illecita di manodopera in quanto il lavoratore era diretto dal personale della RAGIONE_SOCIALE (le costumiste che ogni giorno indicavano quali capi prendere, quali oggetti riporre sugli scaffali, come posizionare i costumi sulle relle o su manichini, dettando i tempi di esecuzione e le priorità degli incarichi) mentre il preposto della cooperativa non era presente nel magazzino, non impartiva ordini o direttive, non fungeva da interfaccia tra i dipendenti RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME, e si limitava ad una mera gestione amministrativa del rapporto.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., evidenziando l’inammissibilità del ricorso in quanto incentrato sull’accertamento di fatto posto alla base del decisum, a fronte di una sentenza dei giudici di merito che si
sono pienamente conformati ai parametri normaivi come interpretati dalla Corte di Cassazione che, ai fini della liceità dell’appalto di opere e di servizi, richiede sia l’organizzazione autonoma e l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore sia l’esercizio di un potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto.
Con tempestiva istanza, il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienza.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed unico motivo di ricorso si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 1655 c.c., 29 del d.lgs. n. 276/2003 (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente riconAVV_NOTAIOo le indicazioni fornite dal committente ad una gestione del rapporto di lavoro, trattandosi, invece, di istruzioni richieste dal fisiologico collegamento tra i soggetti direttamente coinvolti al fine di dare esecuzione all’appalto; inoltre, trattandosi di operazioni routinarie e ricorrenti, era sufficiente l’indicazione iniziale impartita dal coordinatore della cooperativa, senza che le singole disposizioni del personale RAI potessero incidere sulla genuinità dell’appalto.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi presentano profili di inammissibilità laddove, sotto l’apparente deduzione dell’error in iudicando , nella sostanza propongono una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una valutazione degli elementi istruttori difforme da quella operata dai giudici del merito cui compete; come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide
con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta -che è però quella ricostruita dai giudici del merito in essa erroneamente sussunta; al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo nei ristretti limiti posti dal novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (nel caso di specie vietata da una pronunzia c.d. doppia conforme).
4. Invero, la sentenza impugnata è conforme, in diritto, alla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass. n. 18810 del 2025; Cass. n. 30646 del 2024; Cass. n. 27213 del 2018; n. 7898 del 2011; n. 15693 del 2009; in. 17049 del 2008); il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio
economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
La Corte d’Appello ha considerato che ricorresse la prova di un fenomeno interpositorio sulla base di un articolato compendio di elementi, tutti coerenti con il richiamato principio di diritto, mentre l’accertamento, in concreto, circa la sussistenza di tali elementi e il loro apprezzamento costituisce attività riservata al giudice del merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380 bis c.p.c., in quanto la motivazione della presente ordinanza è conforme alla proposta di decisione accelerata, indice sufficiente, secondo la previsione legislativa, per configurare un’ipotesi tipizzata di ‘abuso del processo’, per la quale è stata disciplinata la sanzione (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 27195/2023; Cass. n. 27947/2023).
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introAVV_NOTAIOo dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Condanna, altresì, parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. al
pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore di parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME