Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23377 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20194-2024 proposto da:
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in proprio e in qualità di titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
– intimata –
Oggetto
R.G.N.20194/2024
COGNOME
Rep.
Ud 28/05/2025
CC
avverso la sentenza n. 30/2024 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/04/2024 R.G.N. 319/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RITENUTO CHE
La Corte d’appello di Brescia , confermando la decisione di prime cure, all’esito dell’istruttoria espletata anche con il testimoniale acquisito alla causa, ha riqualificato come contratti di somministrazione illecita di manodopera i contratti di appalto e, in conseguenza dell’illecita interposizione di manodopera, ha posto l’obbligazione contributiva a carico della società RAGIONE_SOCIALE che aveva fatto ricorso al l’intermediazione di manodopera per acquisire personale, allo scopo di evadere le commesse del cliente RAGIONE_SOCIALE con lo scopo d ‘ integrare il proprio organico o per svolgere attività di vendita al dettaglio presso il proprio negozio di ferramenta.
La Corte di merito ha ampiamente motivato sull’assenza di autonomia organizzativa dell’appaltatore, per assenza di organizzazione e di mezzi strumentali e finanziari in capo alla presunta appaltatrice, per essere stati i macchinari forniti dal committente, in assenza di un’autonomia organizzativa da parte delle imprese appaltatrici, coordinate dalla RAGIONE_SOCIALE tramite il dipendente COGNOME ha accertato la natura autonoma del rapporto di lavoro del coadiuvante familiare NOME COGNOME non soggetto a poteri direttivi e disciplinari di alcuno, giacché pur formalmente assunto dalla società aveva sempre lavorato per conto della madre e sotto il coordinamento del padre; quanto ai contributi dovuti sulle
somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE ai lavoratori, a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici, la Corte ha ritenuto, con il giudice di prime cure, non sollevata alcuna doglianza con il ricorso introduttivo, incentrato esclusivamente ad avversare il contestato accertamento della natura non genuina degli appalti posti in essere dalla RAGIONE_SOCIALE; infine, quanto a ll’esonero contributivo sulle somme erogate ai lavoratori a titolo di trasferta e rimborsi chilometrici, ha rimarcato che la società non avesse né allegato, né provato, la sussistenza dei presupposti per godere dell’esonero contributivo .
Ricorre COGNOME NOME in proprio e in qualità di titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, con ricorso affidato ad un articolato motivo, avverso il quale resiste INPS, con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso, con il quale la ricorrente si duole di violazione degli artt. 111 Cost., 132, co.2, n.4 cod.proc.civ. motivazione incompleta e irragionevole, con il quale si assume l’illogica e irragionevole motivazione , è da rigettare.
In realtà le censure svolte, in disparte la contestuale devoluzione di doglianze tra loro incompatibili, quali la nullità della sentenza e il vizio motivazionale, svelano doglianza avverso l’accertamento compiuto dal giudice del merito e l’apprezzamento delle risultanze acquisite in causa, anche quanto alla corretta qualificazione del coadiuvante NOME COGNOME esulanti dallo scrutinio di legittimità.
Possono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Vengono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Quanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione.
Tale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture. Solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo (Cass., Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie.
I giudici d’appello hanno esposto in modo perspicuo le ragioni che sorreggono la riqualificazione, come contratti di somministrazione illecita di manodopera, dei contratti di appalto e, in conseguenza, l’illecita interposizione di manodopera; il fondamento logico della decisione non è minato da contraddizioni insanabili e non risulta imperscrutabile nei suoi snodi essenziali.
A tale riguardo, una decisiva conferma si può trarre dal fatto che il ricorrente abbia potuto indirizzare specifiche e pertinenti censure contro l’iter logico che ha condotto alla decisione impugnata, così dimostrando con evidenza paradigmatica di averne inteso i punti salienti.
Quanto ai contributi dovuti sulle somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE ai lavoratori, a titolo di trasferte e rimborsi chilometrici, è rimasto del tutto privo di censure l ‘ asserto della Corte, a conferma di analoga statuizione del giudice di prime cure, che il ricorrente non avesse sollevato alcuna doglianza con il ricorso introduttivo, incentrato esclusivamente ad avversare il contestato accertamento della natura non genuina degli appalti posti in essere dalla Proximat; in particolare, privo di qualsivoglia censura è rimasto il capo della sentenza relativo alla carenza di allegazione e prova della sussistenza dei presupposti per godere dell’esonero contributivo.
In conclusione, il ricorso è rigettato.
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.