Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5916 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19369/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE CAGLIARI n. 380/2023 depositata il 28/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor NOME COGNOME conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Cagliari la società RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione avverso l’atto di ingiunzione di pagamento n. 52040/6415 /2019 emesso nei suoi confronti in forza ai sensi dell’art. 2, comma 1, r.d. 14 aprile 1910.
Eccepiva di non aver mai sottoscritto un contratto di fornitura con il gestore RAGIONE_SOCIALE, dato che l’unità abitativa in sua proprietà faceva parte dello stabile condominiale in Quartu S. Elena, dotato di un contatore master con matricola NUMERO_DOCUMENTO posto al precipuo RAGIONE_SOCIALE dell’utenza condominiale, tale essendo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Attuazione dell’Articolazione Tariffaria, l’utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, con le quali il gestore RAGIONE_SOCIALE non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite dall’amministratore del condominio.
In via subordinata, contestava in ogni caso gli importi pretesi dal gestore RAGIONE_SOCIALE, eccependo la prescrizione parziale del credito, poiché nel periodo contabilizzato nella fattura azionata monitoriamente il gestore RAGIONE_SOCIALE non risultava aver svolto la somministrazione né il correlato RAGIONE_SOCIALE di riparto.
Si costituiva, resistendo, RAGIONE_SOCIALE, la quale contestava la presenza di un’utenza condominiale e/o di sub -distribuzione (così come definita dall’art. 4 del Regolamento di Attuazione dell’Articolazione Tariffaria dell’Autorità d’Ambito della Sardegna, allegato alla deliberazione del Commissario n. 18 del 31 marzo 2011), ed in particolare sosteneva: di aver sempre svolto la fornitura idrica e il RAGIONE_SOCIALE di riparto in favore del condominio e dei singoli condomini; che tale RAGIONE_SOCIALE risultava applicato e garantito anche dal precedente gestore e continuava, all’attualità, ad essere basato sulla presenza di un contatore master fiscale di RAGIONE_SOCIALE, posizionato tra la proprietà pubblica e privata che
distribuisce acqua allo stabile condominiale) e dei c.d. contatori divisionali riferibili ai singoli condomini; che, attraverso l’espletamento dell’anzidetto RAGIONE_SOCIALE, al condominio veniva addebitato il consumo derivante dalla differenza tra il dato riportato nel contatore master e la somma dei dati riportati nei contatori divisionali, mentre alle singole unità abitative venivano imputati i consumi rilevati nei contatori individuali.
Con sentenza n. 576 del 22 luglio 2020 il Giudice di Pace di Cagliari, in parziale accoglimento della domanda, previo annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, dichiarava prescritto il credito di RAGIONE_SOCIALE, riferito alla fattura ingiunta n. 560116386 del 13 dicembre 2017 per consumi dal 31 maggio 2007 al 31 dicembre 2012, con la conferma degli importi riferiti ai consumi per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 7 settembre 2017, non caduti in prescrizione, e disponeva la compensazione delle spese legali.
Avverso tale sentenza il COGNOME interponeva gravame.
Nella resistenza della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 380 del 28 febbraio 2023 il Tribunale Civile di Cagliari rigettava l’appello.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 281 sexies c.p.c. e 352 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’.
Lamenta che l’impugnata sentenza, asseritamente resa ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. è da ritenersi nulla, sia perché non è conforme al modello previsto dalla norma, sia perché non ricorrono elementi utili per convertirla in una sentenza validamente resa secondo le forme ordinarie.
Si duole che i n occasione dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice di merito non abbia dato lettura del dispositivo o della sentenza, né assunto provvedimenti di altra natura, come evincentesi dalla circostanza che la medesima : a) non contiene riferimento alcuno all’udienza del 17 febbraio 2023 ed alla attività ivi svolta; b) reca in calce la data del 21 febbraio 2023; c) risulta essere stata depositata nel fascicolo telematico il successivo 28 febbraio 2023 e sottoscritta digitalmente dal giudice in pari data.
1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ‘La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l’osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell’immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge (così Cass., n. 19338/2020; v. altresì Cass., n. 19908/2018, in relazione all’ipotesi della sentenza pronunziata a norma dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, di cui è pure ribadita la conservazione della ‘sua natura di atto decisionale, dovendo escludersi la relativa conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione’; Cass., n. 5689/2016, in tema di sentenza pronunciata a norma
dell’art. 281 sexies cod. proc. civ. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione; Cass., n. 10453/2014, in tema di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).
Orbene, l’odierno ricorrente non offre invero argomenti che possano indurre questa Corte a mutare indirizzo.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Nullità della sentenza e/o del procedimento, per non aver rilevato il difetto di legittimazione passiva del singolo condomino -odierno ricorrente -(ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)’.
Lamenta che il giudice d’appello ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva di COGNOME NOME, non essendo egli titolare di un contratto di somministrazione idrica e derivando l’obbligazione principale dai consumi registrati dal contatore master condominiale, con conseguente assenza del diritto del terzo fornitore di agire direttamente nei confronti del singolo condòmino.
Con il terzo motivo denunzia ‘Nullità e/o violazione del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’.
Lamenta la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., e la conseguente nullità dell’intero procedimento, per non essere stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti Condominio in Quartu Sant’Elena, quale litisconsorte necessario.
3.1. I motivi, che per la evidente connessione (dato che sottintendono sempre il medesimo tema, e cioè quello della pretesa mancanza di un contratto di somministrazione e di un correlato RAGIONE_SOCIALE di riparto tra il gestore del RAGIONE_SOCIALE ed il ricorrente COGNOME) possono essere scrutinati
congiuntamente- sono inammissibili.
Essi risultano formulati in termini generici e assertivi, senza che il ricorrente si periti di precisare ed illustrare se nei precedenti gradi di merito le medesime censure fossero state sollevate e trattate, a fronte del consolidato orientamento di legittimità, secondo cui ‘Il difetto di legittimazione attiva o passiva, da valutarsi in base allo schema normativo astratto al quale si riconduce il diritto fatto valere in giudizio, è questione che, pur risultando decisiva per l’esistenza della titolarità di tale diritto (e, dunque, afferendo in senso lato al “merito”), è rilevabile anche in sede di legittimità alla duplice condizione che non si sia formata sulla sua esistenza cosa giudicata interna (per essere stato il punto ad essa relativo oggetto di discussione e poi di decisione rimasta priva di impugnazione) e che la questione emerga sulla base dei fatti legittimamente prospettati davanti alla Corte di cassazione e, dunque, nel rispetto dei limiti entro i quali deve svolgersi l’attività deduttiva della parti negli atti introduttivi del giudizio di cassazione’ (Cass., n. 23568/2011) . E ancora ‘La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l’udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura “ad litem”, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione’ (Cass., n. 33769/2019).
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’.
Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata, pur formalmente esistente, risulta articolata in termini talmente contradditori o incongrui da non consentire l’individuazione della ratio decidendi assunta dal giudice di appello, e finisce dunque per risolversi in una motivazione apparente.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Esso risulta dedotto in relazione a isolati passaggi motivazionali dell’impugnata sentenza nonché in maniera assertiva e generica, in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, n. 3, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., nel testo ratione temporis applicabile, dovendosi al riguardo osservare come anche la Corte EDU abbia chiarito: a) che la ricostruita lettura del «principe d’autonomie du pourvoi en cassation», ovvero dell’art. 366 cod. proc. civ., e in questo caso del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall’amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte»; b) come «tale approccio sia attinente alla natura stessa del ricorso per cassazione che protegge, da una parte, l’interesse del ricorrente a che siano accolte le sue critiche contro la decisione impugnata e, dall’altra, l’interesse generale alla cassazione di una decisione che rischi di pregiudicare la corretta interpretazione del diritto» (§§ 78-79); c) che, in particolare, la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve allora poter «comprendere l’oggetto della controversia, così come COGNOME e altri c. Italia, 28 ottobre 2021, n. 55064/11 e altri due il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata» (§ 110); d) in applicazione del
principio di specificità del ricorso per cassazione, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall’art. 366, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte’ (v. Cass., n. 25873/25; Cass., n. 25447/2025; Cass., n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza COGNOME della Corte EDU è dato trarre il principio per cui il principio di ‘autosufficienza del ricorso’ ha il fine legittimo di ‘semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia’).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della società controricorrente, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per compensi ), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’11 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME