Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32581 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22677-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto
Somministrazione
di lavoro
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
avverso la sentenza n. 203/2023 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/05/2023 R.G.N. 172/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
L a Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME diretta a far accertare l’irregolarità della somministrazione o l’illegittimità del termine apposto al contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato per il periodo 13.2 -31.3.2018, prorogato 3 volte sino al 31.3.2019 con la società RAGIONE_SOCIALE per l’invio presso l’impresa utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE con mansioni di autista, livello D.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, con sei motivi, illustrati da memoria; resiste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso, illustrato da memoria; resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza .
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso per cassazione vengono denunciati (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, mancata
ammissione di decisive istanze istruttorie, nullità del procedimento per violazione del giusto processo e per omessa ammissione, senza motivazione, delle istanze istruttorie articolate, violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., 2697, 2699 c.c., 24 Cost e del principio iudex iudicare debet secundum probata et alligata , omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Il motivo è inammissibile, in primo luogo per la preclusione derivante dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme.
A i sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).
4. Inoltre, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021)
5. Non è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, come nel caso in esame, insindacabile in
sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023).
Con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n. 3, c.p.c.) per violazione degli artt. 22 e 26 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione all’art. 31 della legge n.81/2015, deducendo inidoneità probatoria della documentazione allegata dalla società sul rispetto del limite percentuale di assunzioni, e violazione degli artt. 2699, 2700, 2697 c.c., trattandosi di prospetti di parte.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Esso investe l’accertamento in fatto del superamento o meno dei limiti percentuali che compete al giudice del merito ed è insindacabile in questa sede di legittimità (Cass. n. 12831/2016, n. 8453/2016, n. 34846/2022), se non nei ristretti limiti in cui lo è ogni accertamento di fatto secondo la formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. tempo per tempo vigente; accertamento, in questo caso, come sopra visto, precluso per la presenza di pronuncia di merito doppia conforme; nella specie la parte, nonostante la formale invocazione dell’errore di diritto (cfr. per tutte Cass. n. 13960/2014), nella sostanza pretende una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, anche con riferimento al contenuto di documenti, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.
Con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 5.5. della Direttiva 2008/104/CE sul
lavoro tramite RAGIONE_SOCIALE, violazione e falsa applicazione dell’art.1344 c.c. in combinato disposto con l’art. 1418 c.c.; si assume che erroneamente è stato ritenuto che non vi sia stato utilizzo fraudolento dei contratti di somministrazione; si richiama la gi urisprudenza della Corte di Giustizia UE sull’abusivo e fraudolento utilizzo dei contratti di somministrazione in ipotesi di ingiustificata durata e missioni successive del medesimo lavoratore tramite RAGIONE_SOCIALE presso la stessa impresa utilizzatrice, circostanze che, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che possa ragionevolmente qualificarsi “temporanea”, possono denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi della Direttiva n. 2008/104, art. 5, paragrafo 5, prima frase.
10. Il motivo non è fondato.
11. La ratio decidendi della sentenza gravata non è in contrasto con la condivisibile ricostruzione della normativa europea come interpretata dalla Corte di Giustizia svolta da parte ricorrente, con la quale la Corte di Salerno si è espressamente confrontata.
12. Invero, non è stata esclusa in astratto la possibilità del ricorso abusivo al contratto di somministrazione. Ma tale abuso è stato escluso essersi verificato in concreto. Ciò proprio alla luce dei criteri di cui alle sentenze della Corte UE, evidenziando che (pp. 21-22 della sentenza impugnata) la normativa nazionale, mediante il d. lgs. n. 81/2015 e il CCNL dei lavoratori postali ha regolato il lavoro RAGIONE_SOCIALE, stabilendo il limite massimo della percentuale di lavoratori da impiegare in somministrazione, che tale
limite risulta rispettato da RAGIONE_SOCIALE, che la durata complessiva della prestazione è stata di 13 mesi complessivi incluse le proroghe. Elementi complessivamente valutati, giudicati giustificanti l’utilizzo del lavoro RAGIONE_SOCIALE nei termini e modi in cui è stato attuato nella fattispecie concreta.
13. Con il quarto motivo vengono denunciati (art. 360, n. 5, c.p.c.) omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, mancata ammissione delle decisive istanze istruttorie articolate in ordine alla natura fraudolenta della somministrazione e dell’abuso del diritto, nullità del procedimento per violazione del giusto processo e per omessa ammissione, senza motivazione, delle istanze istruttorie articolate; con il quinto motivo si denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., 2697, 2699 c.c., 24 Cost. e del principio iudex iudicare debet secundum probata et alligata , omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; con il sesto motivo si denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 2727 ss. c.c., 437 c.p.c.
14. I suddetti motivi sono riferiti al prospettato utilizzo fraudolento del contratto di somministrazione e al prospettato abuso del diritto. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha posto a carico del lavoratore l’onere della prova e non ha motivato sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori riguardanti l’ordine di esibizione del LUL e l’informativa presso l’ITL.
15. I motivi non sono accoglibili, per le ragioni sopra espresse con riguardo ai primi tre motivi, segnatamente quanto alla preclusione derivante da pronuncia di merito doppia conforme, alla scelta spettante al merito circa la selezione e valutazione dei mezzi di prova, nel caso in esame adeguatamente motivate, alla spiegata esclusione in concreto di abusivo ricorso al lavoro RAGIONE_SOCIALE.
16. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di RAGIONE_SOCIALE, € 4. 0 00 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME