Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23494 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23494 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31410-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza n. 585/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 983/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME.
Oggetto
Somministrazione
di lavoro
R.G.N.31410/2021
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di NOME COGNOME diretto all’accertamento dell’illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, alla declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, con RAGIONE_SOCIALE con inquadramento nel VI livello CCNL Commercio -Confcommercio, alla condanna dell’impresa utilizzatrice alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, nonché al pagamento di differenze retributive (oltre domande subordinate);
in fatto, il ricorso era basato sulla dedotta irregolarità, per mancanza di DVR, dell’assunzione a tempo determinato da parte dell’agenzia di somministrazione RAGIONE_SOCIALE con invio presso lo stabilimento dell’impresa utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE in Cesana Brianza per 29 mesi (1.2.2016 – 30.8.2018) in forza di tre contratti di somministrazione a termine e 11 proroghe;
la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado di rigetto, ad eccezione di condanna delle società appellate in solido al pagamento in favore del lavoratore di somme a titolo di differenze retributive e TFR, ritenendo in particolare, per quanto qui rileva, processualmente corretta l’autorizzazione del primo giudice alla produzione di copia integrale del DVR 2016 e la sua ‘ constatata completezza ed esaustività … anche relativamente alla protezione dei lavoratori precari ‘;
4. avverso la sentenza di rigetto delle sue domande il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi; si è costituita con controricorso le sola società utilizzatrice
NOME al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 32, lett. d), e 38, comma 2, d. lgs. n. 81/2015 in relazione al negato diritto alla conversione del rapporto per il lavoratore somministrato a datori di lavoro che non abbiano redatto il DVR nel rispetto delle disposizioni di legge;
2. con il secondo motivo, deduce (artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2008 e omesso esame della sottoscrizione necessaria ai fini della giuridica esistenza del DVR (avendo la Corte d’Appello ritenute sufficienti le sottoscrizioni del responsabile del servizio di prevenzione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con superfluità dell’eccezione di contraffazione della firma del datore di lavoro);
3. con il terzo motivo, deduce (artt. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 421 c.p.c. error in procedendo , omessa pronuncia su un motivo di appello, omessa motivazione dell’esercizio di poteri istruttori d’ufficio, in relazione all’autorizzazione alla produzione di DVR precedenti;
4. con il quarto motivo, deduce (artt. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) somministrazione irregolare e motivazione perplessa ed apparente su fatto decisivo del giudizio, per mancata spiegazione su quale parte del DVR contempli la protezione dei lavoratori precari;
con il quinto motivo, deduce (artt. 360, n. 3, n. 4, n. 5, c.p.c.) error in procedendo , omesso esame di un fatto decisivo. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che il lavoratore non abbia assolto l’onere di allegazione e prova circa il richiesto risarcimento del danno per lavoro usurante;
devono essere preliminarmente esaminati, per ragioni di priorità logica, il terzo e quarto motivo, che riguardano la ritenuta regolarità nel merito del DVR di RAGIONE_SOCIALE, con accertamento in fatto con pronuncia cd. doppia conforme;
7. essi non sono fondati;
infatti, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 20814/2018, n. 15568/2020, n. 20553/2021), tanto più, come evidenziato, in situazione processuale di cd. doppia conforme;
segnatamente, nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga
non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull’assunzione delle prove dettate per il rito ordinario (Cass n. 32265/2019; v. anche Cass. n. 22907/2024 in tema di ammissione del deposito di atti non prodotti tempestivamente, qualora ritenuti indispensabili ai fini della decisione);
10. d’altra parte, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019);
il primo motivo risulta, di conseguenza, assorbito;
12. il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 3397/2024, n. 26874/2018, n. 19443/2011);
13. il quinto motivo non è fondato;
14. non si riscontra nella specie violazione dell’art. 2697 c.c., deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso in esame, non si registra
inversione dell’onere della prova, ma valutazione di merito circa la mancanza di prova della dedotta abnormità del lavoro straordinario e, quindi, di conseguenze risarcitorie;
15. le spese di lite del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in favore della parte controricorrente costituita;
16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 giugno