Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 28781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23075/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME,
ZUMBO PASQUALE, FLORIO SALVATORE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 90/2022 pubblicata il 23/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia ha rigettato il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella controversia con il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
La controversia ha per oggetto l’assoggettamento a contribuzione RAGIONE_SOCIALE somma di euro 139.012,08 lordi corrisposta dal RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME in forza del verbale di conciliazione in sede giudiziale, per mezzo del quale le parti avevano bonariamente composto la lite tra loro insorta a seguito RAGIONE_SOCIALE impugnativa del licenziamento intimato al COGNOME dalla Banca Popolare di Spoleto.
Il Tribunale di Perugia accoglieva la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo e illustrato da memoria, al quale il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 del d.lgs. n.314/1997, che ha novellato l’art.12 RAGIONE_SOCIALE legge
n.153/1969 e dell’art.1 del d.l. n.338/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989.
2. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere assoggettabili a contribuzione delle somme in astratto dovute al lavoratore, seppure in concreto non erogate per essere medio tempore intervenuta una conciliazione con il datore di lavoro. 3. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha ritenuto che la somma oggetto di causa costituisse «il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE rinuncia del COGNOME all’impugnazione del licenziamento, non già un emolumento retributivo», e dunque fosse esente dalla contribuzione giusta l’art. 12 comma 4 lettera b) RAGIONE_SOCIALE legge n.153/1969, che esclude dalla base imponibile del reddito da lavoro dipendente «le somme corrisposte in occasione RAGIONE_SOCIALE cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso».
4. Il giudice di appello è pervenuto a questa conclusione alla luce di una attenta interpretazione delle clausole RAGIONE_SOCIALE conciliazione intercorsa tra le parti, ritenuta atto negoziale e di carattere novativo, e sul punto si intende dare continuità al costante orientamento di questa Corte, secondo il quale: « l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; da ultimo, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003)
e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘minimum costituzionale’; inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni RAGIONE_SOCIALE insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000)» (Cass. 03/07/2024 n.18214).
Nella sentenza impugnata si è dato ampio conto del procedimento attraverso il quale si è giunti al risultato interpretativo in questa sede censurato. Al tempo stesso le censure sollevate dalla parte ricorrente sono del tutto generiche, limitandosi a ribadire la natura retributiva e non risarcitoria delle somme corrisposte al COGNOME, senza però sollevare alcuna specifica censura al ragionamento interpretativo RAGIONE_SOCIALE Corte di appello sussumibile ex artt.1361 e segg. cod. civ.
6. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME