Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23713 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23713 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11116 – 2018 e sul ricorso 116/2019 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
– intimata – avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata l’11/1/2018 e notificata in data 2/2/2018 e avverso l’ordinanza di correzione della sentenza n. 54/2018 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 12/10/2018 e notificata il 15/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
5/3/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 30/03/2004, RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, pronunciato il 22/01/2004, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 30.503,03, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per prestazioni professionali da lui rese quale «coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere», eseguite presso un immobile sito nel Comune di Arezzo, alla INDIRIZZO.
La società opponente rappresentò di aver conferito l’incarico professionale di progettazione e direzioni lavori non all’AVV_NOTAIO COGNOME ma all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, quale rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE e di aver pattuito, per tale prestazione, un compenso di Euro 60.000,00 già interamente corrisposto; sostenne, perciò, che, in ogni caso, non fossero applicabili le tariffe professionali ex art. 2233 cod. civ. perché l’accordo raggiunto tra le parti doveva considerarsi prevalente.
NOME COGNOME ribadì di aver ricevuto l’incarico professionale direttamente dalla società RAGIONE_SOCIALE; rimarcò che del suo lavoro (differente da quello dell’AVV_NOTAIO COGNOME) era stata fornita la prova e sul punto non vi era stata nessuna contestazione; e negò che fosse intervenuto un accordo sull’ammontare dei compensi dovuti .
Con sentenza n. 1024/2008, il Tribunale di Arezzo, condividendo la quantificazione del compenso operata dal nominato
c.t.u., in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e, detratti gli acconti già versati, condannò l’opponente a pagare a COGNOME la minor somma di Euro 29.104,19 (Euro 28.865,20 oltre al 2% di Cassa, IVA e spese di notula) oltre interessi legali dalla domanda al saldo e l’opposto COGNOME alla refusione delle spese di lite.
Con sentenza n. 54/2018, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza, ridusse il compenso in favore di COGNOME e a carico di RAGIONE_SOCIALE in Euro 17.437,50, compensando integralmente le spese di giudizio dei due gradi di giudizio; ritenne, infatti, per quel che qui ancora rileva, che il pagamento di Euro 35.000,00, dedotto da RAGIONE_SOCIALE e comprovato dalla fattura n. 35 emessa dallo RAGIONE_SOCIALE, fosse da presumersi, ex art. 1298 cod. civ., come ricevuto per un terzo anche da COGNOME, anche in considerazione delle dichiarazioni rese sul punto, in interrogatorio formale espletato in diverso giudizio, dall’AVV_NOTAIO COGNOME, altro professionista RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha svolto difese.
Con successivo ricorso iscritto al n. 116/2019, chiamato all’odierna udienza, NOME COGNOME ha impugnato altresì l’ordinanza di correzione della sentenza n. 54/2018, resa dalla Corte d’appello di Firenze il 12/10/2018.
Il ricorrente COGNOME ha depositato brevi note, in entrambi i giudizi, per rappresentare l’opportunità della riunione dei due ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disporsi, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione al presente giudizio del successivo ricorso, iscritto al n. 116/2019, proposto da COGNOME avverso l’ordinanza di correzione della
sentenza n. 54/2018, resa dalla Corte d’appello di Firenze il 12/10/2018, pure fissato per la trattazione nell’odierna adunanza.
Con il primo motivo del ricorso principale, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. o, in subordine, per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte affermato, in assenza di una specifica domanda della controparte, che un terzo della somma di Euro 35.000,00 versata in favore dello RAGIONE_SOCIALE dovesse essere a lui imputata come parte del pagamento del suo corrispettivo; con un secondo profilo di censura, formulato in subordine, il ricorrente ha lamentato che, pur volendo ritenere che la domanda di parziale imputazione della somma di Euro 35.000 al pagamento del suo corrispettivo sia stata proposta con l’atto di citazione in appello, la decisione sarebbe viziata per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. , in quanto l’eccezione sarebbe stata inammissibilmente proposta per la prima volta nel giudizio di secondo grado; la società, in altri termini, avrebbe inammissibilmente mutato difesa sostenendo in appello che l’incarico fosse stato conferito allo s tudio RAGIONE_SOCIALE e non soltanto all’AVV_NOTAIO COGNOME, come inizialmente allegato in opposizione.
Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 324 e 329 cod. proc. civ. e, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 324 e 325 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello statuito su un punto già passato in giudicato e, cioè, l’imputabilità all’AVV_NOTAIO COGNOME del l’impor to di euro 35.000 corrisposto da RAGIONE_SOCIALE.
2.1. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati, in disparte ogni
considerazione sulla contraddittorietà intrinseca della loro articolazione: contemporaneamente il ricorrente ha sostenuto, infatti, che la imputazione del pagamento di Euro 35.000 a tutti i collaboratori dello RAGIONE_SOCIALE coinvolti nell’incarico costituisca questione nuova o statuizione resa in violazione del principio dispositivo e, quindi, che su questa imputazione si sia, però, formato il giudicato.
COGNOME lamenta, dunque, che la Corte abbia imputato una parte dell’acconto , dedotto dall’opponente sin dall’atto di opposizione , al pagamento del suo corrispettivo, in forza della sussistenza di un nesso di solidarietà che avrebbe rilevato d’ufficio o, in ogni caso, in forza di una eccezione inammissibile perché nuova.
Con la seconda censura, quindi, sostiene che sulla imputabilità del pagamento di Euro 35.000 al compenso del solo AVV_NOTAIO COGNOME, RAGIONE_SOCIALE allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE beneficiario del bonifico, si sarebbe formato il giudicato per difetto di impugnazione da parte della società debitrice.
Dall’esame – consentito e necessario per essere stati denunciati due errores in procedendo – della citazione in opposizione, delle memorie ex art. 184 cod. proc. civ., dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, tuttavia, si evince che la questione dell’imputabilità del pagamento allo RAGIONE_SOCIALE e non al singolo ingegnere e della sussistenza di una solidarietà attiva era stata posta sin dalla citazione in opposizione, riprodotta nelle memorie istruttorie, affrontata dal Tribunale nella sentenza di primo grado e, poi, devoluta nuovamente, con l’impugnazione, alla cognizione del giudice di appello.
In particolare, nell’atto di citazione, il pagamento di Euro 35.000 era stato allegato come saldo del compenso di Euro 60.000 pattuito per tutto lo RAGIONE_SOCIALE perché era stato dedotto il conferimento di un unico incarico per tutto lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva proprio pronunciato sulla questione, ritenendo che con il preventivo di spesa del 16 ottobre 2002 l’ingAVV_NOTAIO COGNOME avesse
in effetti chiesto un unico compenso di Euro 60.000 per l’opera prestata da lui e dai suoi collaboratori di RAGIONE_SOCIALE , l’ AVV_NOTAIO COGNOME e l’i ng. COGNOME, ritirando legittimamente però, in seguito, questa proposta transattiva perché non accettata da RAGIONE_SOCIALE.
Nell’atto di appello, poi, la società ha censurato la decisione sul l’imputabilità del pagamento di Euro 35.000 chiedendo di riconsiderare le dichiarazioni rese dall’AVV_NOTAIO COGNOME in ordine all’avvenuta ripartizione in tre parti della somma di Euro 35.000 , come proprio richiamate nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ..
Per queste ragioni, deve escludersi sia che la questione della imputabilità del pagamento di Euro 35.000 ai tre ingegneri dello RAGIONE_SOCIALE non fosse mai stata dedotta in primo grado, sia che, al contrario, sulla imputabilità del pagamento di Euro 35.000 al solo compenso dell’AVV_NOTAIO COGNOME e non alle spettanze dei tre ingegneri unitariamente considerate possa essersi formato il giudicato per difetto di impugnazione.
La sussistenza di un vincolo solidale, infine, è stata affermata dalla Corte d’appello in applicazione dell’art. 1298 cod. civ., nel presupposto dell’operare di una presunzione normativa di solidarietà dal lato attivo: questa statuizione è, come si dirà in seguito, erronea in diritto, ma in riferimento all’interpretazione consolidata del suddetto articolo, non già perché resa in ultra petizione, atteso che è stata proprio l’imputabilità dei pagamenti effettuati dalla società ai tre ingegneri associati unitariamente considerati il petitum sostanziale dell’opposizione al decreto ingiuntivo , come identificato dalla causa petendi (la sussistenza di un unico incarico allo RAGIONE_SOCIALE e, perciò, la debenza di un unico compenso).
Con il terzo motivo, articolato in riferimento ai n. 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato l’omesso esame della fattura n. 35 e della sua intestazione.
Con il quarto motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., COGNOME ha , quindi, prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1188, 1193, 1195 e 1298 cod. civ. per avere la Corte interpretato le prove documentali in modo da ritenere la somma di euro 35.000 un parziale corrispettivo a lui versato, senza considerare che la ripartizione interna di tale somma, come riferita dall’altro professionista RAGIONE_SOCIALE, ingAVV_NOTAIO COGNOME, nel diverso giudizio, come avvenuta a fini fiscali, non incideva sulla natura personale del rapporto professionale e sul diritto al corrispettivo.
Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. e la mancanza di una motivazione adeguata: la Corte sarebbe incorsa in un grave errore di apprezzamento della prova per aver attribuito valore confessorio alla dichiarazione, fatta in un altro processo dall’ AVV_NOTAIO COGNOME, parte di un altro rapporto autonomo rispetto a quello controverso.
5.1. Questi tre motivi, che devono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
COGNOME ha, in sostanza, criticato il ragionamento presuntivo operato dalla Corte d’appello per ritenere sussistente un vincolo di solidarietà attiva tra gli ingegneri dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In effetti, sul punto la Corte d’appello ha affermato, quanto alla pretesa imputabilità del pagamento di Euro 35.000 «anche alla prestazione professionale dell’AVV_NOTAIO COGNOME» che «è stato dimostrato da RAGIONE_SOCIALE che i compensi versati in acconto erano stati divisi tra i tre professionisti che avevano partecipato al progetto», in quanto «agli atti è stato depositato l’interrogatorio formale dell’AVV_NOTAIO COGNOME (reso in altro giudizio, n.d.r.) … che conferma la suddivisione dei compensi … a tutti e tre i professionisti», che «la fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del 19/3/04
dell’importo di Euro 35.000 venne emessa dallo RAGIONE_SOCIALE» e che «in mancanza della percentuale di compenso spettante a ciascun professionista o di diversa pattuizione, l’imputazione della somma ( … ) va ripartita, ai sensi dell’art. 1298 cod. civ., nella misura di 1/3 in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME».
Sono evidenti, in questo ragionamento posto a fondamento della decisione, i vizi in fatto e in diritto denunciati dal ricorrente.
In fatto, innanzitutto la Corte d’appello non ha adeguatamente ponderato, in motivazione, che la fattura fosse stata sì intestata allo RAGIONE_SOCIALE, ma per «progettazione e direzione lavori», cioè per un ‘ attività professionale non perfettamente coincidente con quella di «coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere», specificamente prestata dall’AVV_NOTAIO COGNOME .
In diritto, la Corte territoriale ha, quindi, erroneamente ritenuto di poter applicare l’art. 1298 cod. civ. pur dando atto della « mancanza della percentuale di compenso spettante a ciascun professionista o di diversa pattuizione»: al contrario, per principio consolidato, la solidarietà attiva fra più creditori non può essere presunta e sussiste soltanto se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo neppure l’identità qualitativa delle prestazioni ( eadem res debita ) e delle obbligazioni ( eadem causa debendi ) (tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 2267 del 28/01/2019, Cassazione civile, sez. III, 07/02/2014, n. 2822); questa identità, nella sentenza impugnata, non risulta neppure riscontrata in fatto.
Questi rilievi già escludono la rilevanza – per sé solo – del contenuto dell’interrogatorio formale reso dall’AVV_NOTAIO COGNOME in altro giudizio, atteso che, per principio altrettanto consolidato, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre
parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all’esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale, nel quadro di una indagine unitaria e organica ( ex multis , Cass. Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011; Sez. 1, n. 25067 del 10/10/2018): un’ indagine in tal senso è, invece, proprio mancata nella fattispecie, laddove la Corte d’appello ha considerato il solo contenuto delle dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME senza ricostruire -sulla base degli elementi raccolti – la realtà dei rapporti intercorsi tra le parti.
La terza, quarta e quinta censura alla motivazione della sentenza impugnata risultano, perciò, senz’altro efficaci e sul punto la sentenza impugnata deve essere cassata.
Dalla cassazione della sentenza deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento del sesto motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui COGNOME ha prospettato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 342 cod. proc. civ. per non avere la Corte condannato RAGIONE_SOCIALE alla refusione di tutte (o almeno della parte prevalente) delle spese del doppio grado di giudizio, operando una compensazione senza indicare le ragioni gravi ed eccezionali che la giustificassero.
6.1. Ugualmente assorbito, in logica conseguenza, è l’esame del ricorso incidentale avverso l’ordinanza di correzione, qui riunito.
Il ricorso principale è, perciò, accolto limitatamente al terzo, quarto e quinto motivo, rigettati il primo e il secondo e assorbito il sesto; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, perché provveda al riesame della imputazione dell’acconto di Euro 35.000 secondo quanto qui statuito.
Decidendo in rinvio, la Corte territoriale statuirà anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al presente ricorso di quello iscritto al n. 116/2019;
accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale, assorbito il sesto motivo e il ricorso incidentale e rigettati il primo e il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
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