Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34616 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23705/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1462/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/02/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con ricorso ex art. 702 bis rappresentava quanto segue:
-nell’anno 1993 la RAGIONE_SOCIALE aveva convenuta in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE al fin e di ottenere la risoluzione dello stipulato contratto di appalto per inadempimento RAGIONE_SOCIALE committente e il risarcimento del danno;
-all’esito del giudizio il Tribunale aveva pronunciato la sentenza in data 24 maggio 2000 con la quale aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento danni, la somma di 1.742.937.142 delle vecchie lire;
avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva promosso appello l’RAGIONE_SOCIALE;
-nelle more del giudizio d’appello, a seguito di pignoramento, la società RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto l’assegnazione di 1.987.754.174 delle vecchie lire, oltre le spese successive,
-successivamente era intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘a ppello che, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, aveva ridotto l’importo RAGIONE_SOCIALE condanna, dichiarando non dovuto l’importo di 1.036.458.242 delle vecchie lire.
Sulla base delle suddette circostanze l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, concludendo come segue: <>.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata evocata in giudizio in proprio e
non quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (nella cui veste aveva agito nel giudizio dal quale era originato il titolo esecutivo).
Il giudice di primo grado con ordinanza n. 20376/29013, rigettando le eccezioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed accogliendo il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, così disponeva: <<condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di € 668.700,63 oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito in esecuzione di una sentenza del suddetto Tribunale, quindi riformata in parte qua dalla Corte d'Appello.
Avverso la suddetta ordinanza proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE, che -dopo aver ribadito il proprio difetto di legittimazione a contraddire, essendo stata evocata in giudizio in proprio, pur avendo avanzato la domanda nei confronti dell'RAGIONE_SOCIALE, com e pure la conseguente azione esecutiva, in veste di capogruppo di un'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d'RAGIONE_SOCIALE chiedeva la riforma RAGIONE_SOCIALE impugnata ordinanza.
Si costituiva l'RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 1462/2021, rigettando l'appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE in persona del suo liquidatore, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermava integralmente l'ordinanza, emessa i n data 6 novembre 2013 ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE.
L'RAGIONE_SOCIALE intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un solo motivo con il quale la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE art. 2033 c.c., 1388, 1296 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha rigettato l'eccezione di caren za di legittimazione passiva, con la seguente motivazione:
<>.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Come rilevato, la società RAGIONE_SOCIALE, in atto di appello, aveva chiesto venisse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in proprio, tenuto conto che, a suo tempo, le somme erano state da
essa incassate, previa procedura esecutiva, non in proprio ma quale capogruppo di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello ha rigettato l’appello, fondando la sua decisione sull’assunto che si sia trattato di un caso di solidarietà attiva ex art. 1296 c.c.
Detto assunto è destituito di fondamento.
Invero, a norma dell’art. 1292 c.c. <>.
Orbene – contrariamente alla solidarietà passiva (cfr. art. 1294 c.c.), che si presume fino a prova contraria – la solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità RAGIONE_SOCIALE prestazione dovuta, ma deve invece risultare espressamente dalla legge o dal titolo.
Al riguardo, è costante l’indirizzo di questa Corte, secondo cui la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni ( eadem res debita ) e delle obbligazioni ( eadem causa debendi ) (cfr., tra le tante, Cass. n. 2822/2014, n.15484/08, n. 20761/2007 e n. 5316/98).
Sotto altro profilo, la corte territoriale ha erroneamente invocato l’art. 1296 c.c., a norma del quale <>.
Invero, nel caso di specie, il pagamento fatto alla RAGIONE_SOCIALE, quale capofila dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e dunque per conto di tutte le RAGIONE_SOCIALE associate ), era conseguenza proprio di un’azione giudiziale e, addirittura, di successiva azione esecutiva. L’RAGIONE_SOCIALE non poteva aver scelto di pagare la RAGIONE_SOCIALE in proprio, avendo l’obbligo, in forza RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva, di pagare quest’ultima quale rappresentan te dell’RAGIONE_SOCIALE, e, dunque, con l’obbligo di quest’ultima di incassare in nom e e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.
In definitiva, la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto essere citata pro quota, quale membro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, ma non già per l’intero importo, quale percettrice dell’intera somma, avendo incassato quest’ultima esclusivamente in qu alità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE.
Ne consegue che la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato laddove ha ritenuto che la società RAGIONE_SOCIALE potesse essere evocata in giudizio in proprio per l’intero importo.
Per le ragioni che precedono, dell’impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione, s’impone la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.