Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23916 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 23916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
SENTENZA
sul ricorso 30424-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 626/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/07/2019 R.G.N. 777/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Art.152 disp.
att. c.p.c.
Innalzamento soglia reddituale
R.G.N. 30424/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/03/2025
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Lecce, in un giudizio di riliquidazione pensionistica promosso da COGNOME COGNOME, ha accolto il gravame proposto da INPS ed ha condannato l’appello al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, ritenendo non utile, ai fini dell’esone ro ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione resa indicante la produzione di un reddito superiore al limite protempore vigente, non potendosi applicare al processo civile, come desumibile dalla sentenza della Corte Cost. n. 237/ 2015, l’innalzamento del limite reddituale di un importo fisso per ogni componente del nucleo familiare, specificamente previsto, invece, per il solo processo penale.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il pensionato COGNOME NOME con un unico motivo, a cui INPS resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale, tenuto conto della possibilità di valorizzare, nei giudizi volti a conseguire prestazioni previdenziali, la tutela di particolari interessi fondamentali, come quelli che vengono in rilievo nel processo penale, ha concluso per l’accoglimento.
All’udienza del 26 marzo 2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale, e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motiv o, il ricorrente deduce l’erronea valutazione dei documenti e delle prove, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza ritenuto non applicabile l’innalzamento del limite di reddito per ogni componente del nucleo familiare in presenza di una condizione di non abbienza che non dovrebbe trovare diverso trattamento, in ragione degli artt. 3 e 24 Cost., a seconda dei diversi tipi di giudizio (civile e penale) in cui debba essere applicata la normativa sul gratuito patrocinio, posta alla base del calcolo del beneficio previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.
1.1 – In particolare, il ricorrente riporta che il limite reddituale stabilito pro tempore era di Euro 23.056,82, che quanto dichiarato ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna ammontava ad Euro 23.509,00, e che l’inclusione dell’ aumento di euro 1.032,00 per ogni componente del nucleo familiare comporta l’innalzamento della soglia massima, in presenza di un membro aggiuntivo (coniuge) ad Euro 24.088,82, non superata dal richiedente.
Nel controricorso INPS rileva l’infondatezza del ricorso, essendo corretta la statuizione di condanna alle spese per soccombenza e dovendosi assumere il ricorrente la responsabilità di quanto dichiarato ex art. 152 disp. att. c.p.c. dovendo documentare la propria consistenza reddituale nei termini di legge.
3. Il ricorso è fondato.
La tematica offerta all’esame della Corte riguarda l’applicabilità ai giudizi civili promossi per ottenere prestazioni
previdenziali o assistenziali, della maggiorazione della soglia di un importo fisso (di euro 1.032,91) per ogni componente del nucleo familiare convivente, come prevista nell’art. 92 d.p.r. 115/2002.
Va premesso che la parte non solleva questione sulla entità dell’importo annuale di riferimento -che dovrebbe essere quello di titolarità reddituale dell’anno precedente a quello della pronuncia, come prescrive l’art. 152 disp. att. c.p.c. – né INPS solleva questioni sul tipo di prestazioni a cui il beneficio accede -operando il regime di esenzione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento, come ricordano Cass., sent. n.16676/2020, ord. n.4062/23, n.8784/23 e n.8750/23, e dovendosi considerare il ricalcolo una domanda che postula la rinnovata ind agine dell’intera prestazione e non un autonomo accertamento di una prestazione figurativa o l’esito applicativo di un altro accertamento non prestazionale, come la reiscrizione in elenchi agricoli-.
L’approfondimento svolto dalla Corte Costituzionale con sent. n.237/2015 sul previsto aumento nel solo processo penale, è stato risolto nel senso della insussistenza della asserita disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa in danno dei non a bbienti in altri tipi di giudizio, in cui il richiamo all’art. 92 del d.lgs. 113/2002 non compare. ‘Le peculiarità che distinguono il processo penale, in particolare, e la considerazione di particolari esigenze di difesa di chi subisce l’azione penale, han no determinato la necessità di approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio l’effettività, anche sotto il profilo
dei limiti di reddito ai fini dell’ammissione al beneficio in questione. Tale previsione non rende incoerente un sistema che -a risorse economiche limitateassegna diversi tipi di protezione, sul piano economico, all’imputato in un processo penale, che veda chiamato in causa il bene della libertà personale, rispetto alle parti di una controversia civile o amministrativa’.
La giustificazione, sotto il profilo di ragionevolezza e bilanciamento di interessi, è in tal modo argomentata con riferimento all’istituto del gratuito patrocinio, nell’ambito di una finalità di immediato accesso alla tutela giudiziaria per i non abbienti in presenza di un concreto ed imminente pregiudizio del bene primario della libertà personale.
Nel campo della esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, la disposizione normativa richiamata dall’art. 152 disp. att. c.p.c. è quella generale dell’art. 76, commi da 1 a 3, del D.P.R. 115/02, recante disciplina sulle condizioni per l ‘ammissione al patrocinio a spese dello Stato valevole sia per il processo civile che per il penale (il Titolo I della Parte III del Testo Unico sulle spese di giustizia reca infatti disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato per processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario); e trattasi di un richiamo che l’art. 152 cit. opera per individuare il parametro economico della soglia reddituale oltre la quale il richiedente, ove soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non può validamente chiedere di essere esonerato.
8.1 – Trattasi di un beneficio di cui il richiedente può godere solo all’esito del giudizio, non in fase genetica o in corso di causa,
per evitare un pregiudizio economico privato in caso di soccombenza in giudizio, e contenere gli effetti conseguenziali al rigetto della domanda previdenziale. L’elevazione al doppio della soglia di reddito stabilita per l’ammissione al gratuito patrocinio , prevista all’art. 152 disp. att., amplia, rispetto ai richiedenti il gratuito patrocinio, la platea dei beneficiari dell’esenzione dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza, e risponde ad un’esigenza di solidarietà sociale posta a tutela di un interesse fondamentale, tutelato a livello costituzionale ex art. 38 Cost., al pari delle esigenze sopra rappresentate per l’ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale.
L’innalzamento della soglia di esenzione dal pagamento delle spese processuali, oggettivamente collegato al numero di familiari conviventi, consente, inoltre, di soddisfare al meglio la tutela, con integrità ed effettività, in tal modo evitando ancora per un limitato importo annuo, di far gravare sul nucleo familiare dell’assistito , coperto da un evento protetto, l’aspetto economico non irrilevante dell’alea processuale per una domanda di prestazione previdenziale o assistenziale che non sia stata correttamente o fondatamente instaurata.
Sul solco di tale apertura si sono già espresse le ord. n.22345/2016 e n.6752/2019. A tali principi, a cui si intende dare continuità, non si è adeguata la Corte di merito, avendo ritenuto superata la soglia di reddito dell’anno di riferimento, senza contemplare l’innalzamento di Euro 1.032,91 in presenza di un familiare convivente.
La sentenza, conformemente anche alla requisitoria del PG, va cassata nella parte relativa alla condanna al pagamento delle
spese in entrambi i gradi di giudizio, con rinvio al giudice d’appello per la rivalutazione della questione oggetto di censura in questa sede accolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente grado, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME